Cassazione Civile, Ordinanza n. 27538/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS di un avvocato per l’attività professionale svolta nel 2009 e dalla conseguente richiesta di contributi e sanzioni civili. La Corte d’appello aveva ritenuto legittima l’iscrizione e non maturata la prescrizione, considerando il differimento del termine di pagamento disposto dal DPCM 10 giugno 2010 per i contributi relativi ai redditi 2009. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 2935 c.c. e della disciplina sulla prescrizione, sostenendo che il credito contributivo fosse prescritto; 2) violazione delle norme sulla gestione separata e sull’obbligo contributivo, contestando che l’abitualità della professione potesse presumersi dalla sola partita IVA e sostenendo che, in presenza di reddito poco superiore a 5.000 euro, la contribuzione dovesse riguardare solo la parte eccedente; 3) erroneità della statuizione sulle sanzioni civili, deducendo che l’incertezza normativa sull’assoggettamento dei liberi professionisti alla gestione separata dovesse escludere l’addebito sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito sia sulla decorrenza della prescrizione sia sull’obbligo contributivo sull’intero reddito professionale superiore alla soglia di 5.000 euro. Ha invece accolto il terzo motivo, applicando l’intervento della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha escluso le sanzioni civili per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa per gli avvocati liberi professionisti non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume d’affari. La sentenza impugnata è stata cassata solo sul capo relativo alle sanzioni e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dichiarando il professionista non tenuto a corrispondere all’INPS le sanzioni per il periodo di causa. Le spese dell’intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
consente la rimessione della causa alla sezione competente e la decisione in camera di consiglio con termine per il deposito dell’ordinanza
è il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
invocato per sostenere la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il credito è azionabile
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina prescrittiva, senza accoglimento del motivo
fondamento dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti che percepiscono redditi da attività professionale abituale
richiamati nel secondo motivo per contestare l’applicazione dell’obbligo contributivo
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2004
utilizzato per la soglia reddituale di euro 5.000 e per chiarire che, superata tale soglia, i contributi sono dovuti sull’intero reddito e non solo sulla parte eccedente
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997
attribuisce al D.P.C.M. il potere di differire i termini di versamento degli adempimenti fiscali e contributivi
D.P.C.M. 10 giugno 2010
ha differito per i redditi 2009 il termine di pagamento dei contributi dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010, incidendo sul dies a quo della prescrizione
d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, art. 18, co. 12
norma interpretativa richiamata per le sanzioni civili, poi letta alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale
Corte cost. n. 104/2022
ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma interpretativa nella parte in cui non esonerava gli avvocati liberi professionisti, non iscritti alla Cassa forense per difetto delle soglie reddituali o di volume d’affari, dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore
art. 22, l. n. 576/1980
evocato come parametro delle soglie reddituali e di volume d’affari per l’iscrizione alla Cassa forense
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dal termine di scadenza del pagamento effettivamente applicabile, tenendo conto dei differimenti dei termini stabiliti con D.P.C.M. ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997.
- Il differimento dei termini di versamento si applica in base al dato oggettivo dell’attività economica per la quale sono stati elaborati gli studi di settore, non già soltanto a chi sia stato concretamente assoggettato al relativo regime fiscale.
- Per i professionisti iscritti ad albi, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste quando l’attività sia abituale e il reddito professionale superi la soglia prevista; in tal caso, la contribuzione è dovuta sull’intero reddito e non soltanto sulla parte eccedente la soglia.
- La soglia reddituale di euro 5.000 non opera come franchigia contributiva automatica: se il reddito è inferiore alla soglia, il giudice deve valutare in concreto se ciò sia indice di occasionalità oppure se l’attività resti abituale.
- Le sanzioni civili per omessa iscrizione o omesso versamento non sono dovute, per il periodo anteriore alla norma interpretativa, nei casi in cui la Corte costituzionale abbia tutelato l’affidamento scusabile del professionista interessato.
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