Cassazione Civile, Ordinanza n. 27539/2023 del 28/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS relativo ai redditi professionali prodotti nell'anno 2009, con richiesta di contributi e sanzioni per euro 2.879,82. Il professionista ha opposto la pretesa dinanzi al giudice del lavoro, sostenendo che il credito contributivo fosse prescritto, perché l'INPS aveva agito con richiesta del 2.7.2015 e il termine iniziale di prescrizione non poteva essere spostato al 6.7.2010 in forza del differimento del termine di versamento disposto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. Con il ricorso per cassazione, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., ha denunciato la violazione e falsa applicazione di varie norme sulla decorrenza della prescrizione dei contributi e sulla disciplina dei versamenti alla gestione separata. In memoria subordinata ha anche invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022 per sostenere che, comunque, non fossero dovute le sanzioni civili per l'anno 2009. Successivamente ha depositato una memoria informando di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione quater) per i medesimi contributi, allegando la ricevuta di presa in carico dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione di prescrizione, perché ha rilevato che il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti relativi alla medesima pretesa contributiva. In base alla dichiarazione di rinuncia al giudizio contenuta nella richiesta di adesione alla procedura agevolata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2935 c.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995
Richiamato dal ricorrente quale base normativa della contribuzione alla gestione separata e della relativa prescrizione.
art. 3, comma 3, l. n. 335 del 1995
Richiamato dal ricorrente in tema di termini prescrizionali dei contributi previdenziali.
art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità e ai termini di versamento dei contributi.
art. 1, comma 113, l. n. 244 del 2007
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina del versamento dei contributi alla gestione separata.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma dal testo non emerge una specifica autonoma ratio applicativa.
art. 1 delle Preleggi
Richiamato dal ricorrente, senza ulteriore specificazione nel provvedimento.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
Richiamato dal ricorrente per contestare il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
È indicato per il termine assegnato al Collegio per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022
Richiamato in relazione alla domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione quater), che ha determinato la rinuncia al giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato cui è parametrato l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata dei carichi che comporta rinuncia al giudizio pendente sui medesimi crediti, il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta rinuncia al contenzioso collegata alla procedura di definizione agevolata impedisce l'esame nel merito delle censure sulla prescrizione del credito contributivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese possono essere compensate e ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
- La questione della decorrenza della prescrizione dei contributi alla gestione separata, ove assorbita da una sopravvenuta carenza di interesse, non viene scrutinata nel merito e non produce principi decisori ulteriori nella fattispecie concreta.
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