Cassazione Civile, Ordinanza n. 27544/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un operaio del settore idraulico-forestale per l'uso del mezzo proprio nel raggiungimento del posto di lavoro. Il giudice di merito aveva condannato il consorzio al pagamento di differenze sull'indennità chilometrica, ritenendo applicabile l'art. 54 del c.c.n.l. 2010-2012 e non l'art. 7 del C.I.R. Calabria 2008-2011. Il consorzio ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione delle clausole collettive e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che: la voce prevista dall'art. 54 c.c.n.l. sarebbe un mero rimborso spese, espressamente qualificato come tale; la contrattazione decentrata regionale avrebbe potuto disciplinare anche le diverse modalità di rimborso del mezzo proprio; l'indennità non sarebbe una componente retributiva e quindi non rientrerebbe nella clausola di salvaguardia del C.I.R.; il precedente di Cass. n. 4603/2015 non sarebbe pertinente perché riferito a contratti collettivi diversi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di violazione dei contratti collettivi perché la disciplina dell'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro è contenuta specificamente nell'art. 54 c.c.n.l., mentre la contrattazione decentrata è limitata, dall'art. 2 c.c.n.l., alle materie tassativamente delegate, tra cui le missioni e trasferte di cui all'art. 16, non già il rimborso per il tragitto casa-lavoro o centro di raccolta. Ha inoltre confermato il rilievo della Corte di merito circa la natura sostanzialmente retributiva e stabile dell'indennità chilometrica, già valorizzata dalla giurisprudenza precedente, sicché la clausola di salvaguardia del C.I.R. preserva i trattamenti di maggior favore in godimento da peggiorative modifiche successive. Ha respinto anche l'eccezione di tardiva produzione dei contratti collettivi, precisando che l'onere di deposito ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. opera nel giudizio di cassazione e che, comunque, nel caso non ricorrevano le dedotte violazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 se dovuto.
Norme richiamate
art. 54 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
disciplina specificamente il mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro e prevede un rimborso chilometrico pari a un quinto del costo della benzina super per chilometro; la clausola finale non basta, da sola, a rendere derogabile tale disciplina dalla contrattazione decentrata in assenza di espressa delega.
art. 7 C.I.R. Calabria 2008-2011
introduce un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza per l'uso del mezzo proprio, ma la Corte lo considera riferito alla disciplina regionale del tragitto per raggiungere il posto di lavoro solo nei limiti in cui la contrattazione nazionale abbia delegato la materia; nel caso concreto non prevale sull'art. 54 c.c.n.l.
art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. 2010-2012
"il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)"
delega alla contrattazione decentrata soltanto la materia delle missioni e trasferte ex art. 16, non anche il rimborso per l'uso del mezzo proprio per recarsi al lavoro.
art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011
fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, che non possono essere peggiorati dalle modifiche introdotte dalla contrattazione di secondo livello.
art. 16 c.c.n.l. 2010-2012
regola missioni e trasferte; consente ai contratti integrativi di stabilire diverse modalità di rimborso delle spese sostenute per la trasferta, anche non documentabili, e costituisce il referente dell'art. 2, comma 9, lett. f).
i contratti collettivi vanno interpretati secondo i criteri legali di ermeneutica negoziale.
assume rilievo preminente nell'interpretazione della contrattazione collettiva il coordinamento sistematico delle clausole tra loro collegate.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
l'onere di depositare i contratti e accordi collettivi su cui il ricorso si fonda è imposto a pena di improcedibilità nel giudizio di cassazione; il deposito deve riguardare il testo integrale.
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale di cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso ricorrono, se dovuti, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'interpretazione dei contratti collettivi, il senso delle clausole non può essere ricostruito con il solo dato letterale quando la disciplina è articolata su più livelli e le disposizioni sono collegate tra loro; assume rilievo centrale il coordinamento sistematico delle clausole e la volontà complessiva delle parti sociali.
- Il contrasto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo territoriale non si risolve secondo le regole della gerarchia o specialità delle fonti legislative, ma attraverso la ricostruzione dell'effettiva volontà negoziale delle parti sociali; il livello decentrato può derogare anche in peius solo nei limiti delle materie espressamente delegate e senza incidere sui diritti già definitivamente acquisiti.
- Se il contratto nazionale delimita tassativamente le materie affidate alla contrattazione decentrata, la disciplina di una voce economica non può essere ricondotta a una materia diversa e più ampia in via interpretativa, soprattutto quando il rinvio interno del contratto nazionale richiami espressamente una sola disposizione e un solo ambito funzionale.
- Una indennità corrisposta in misura fissa e continuativa, parametrata al disagio della prestazione e non all'effettiva documentazione delle spese, può essere qualificata sostanzialmente come trattamento retributivo o come voce stabile di maggior favore, con conseguente operatività delle clausole di salvaguardia che ne impediscano il peggioramento.
- Nel giudizio di cassazione, la censura fondata su contratti o accordi collettivi richiede il deposito del testo integrale delle clausole invocate; la mancata produzione del contratto collettivo rilevante può determinare improcedibilità del motivo o comunque impedire il sindacato nomofilattico richiesto.
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