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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27537/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di riscuotere contributi dovuti da una professionista iscritta alla gestione separata per i redditi prodotti nel 2011. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche alla luce del differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 6 giugno 2012; aveva inoltre escluso che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse, di per sé, prova dell'occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che la mancata compilazione del Quadro RR, essendo finalizzata ad occultare il credito contributivo, integrasse il dolo previsto dal codice civile come causa di sospensione della prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che per i redditi del 2011 occorre distinguere tra il periodo 1 gennaio-6 luglio 2011 e il periodo successivo fino al 31 dicembre 2011: per il primo segmento l'INPS era privo di interesse, perché le sanzioni non sono dovute in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2022; per il secondo segmento, pur astrattamente rilevante, la censura era formulata in modo inammissibile, poiché la questione relativa all'eventuale occultamento doloso del debito contributivo richiede un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non come violazione di legge. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, senza statuizione sulle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.

    Il ricorrente aveva impostato la doglianza come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la censura, per come prospettata, attenesse in realtà a un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'eventuale erroneo accertamento circa l'occultamento doloso del debito contributivo può essere contestato solo come vizio motivazionale, non come violazione di legge.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di decorrenza e sospensione della prescrizione.

  • art. 2941, n. 8 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla sospensione della prescrizione in caso di dolo del debitore.

  • art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995

    Norma istitutiva della gestione separata e dell'obbligo contributivo dei professionisti interessati.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011

    Norma interpretativa richiamata in relazione all'obbligo contributivo e al trattamento sanzionatorio dei professionisti iscritti alla gestione separata.

  • art. 41 d.l. n. 98 del 2011

    Indicato come data di inizio del secondo segmento temporale dell'anno 2011 rilevante ai fini della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale disposizione che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2022

    Ha dichiarato illegittima la norma interpretativa nella parte in cui non esonerava gli avvocati del libero foro dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla gestione separata per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • DPCM 6 giugno 2012

    Richiamato dalla Corte d'appello come provvedimento di differimento dei termini di versamento, con incidenza sul calcolo della prescrizione e delle sanzioni.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente un occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione: l'accertamento richiede una valutazione di fatto del giudice di merito.
  • La censura in cassazione di una valutazione circa l'esistenza del dolo o dell'occultamento non può essere proposta come violazione di legge quando si controverte in realtà dell'apprezzamento delle risultanze fattuali; in tal caso il ricorso deve essere articolato nei limiti del vizio di motivazione.
  • Quando una questione contributiva incide su un intero anno, il giudice può dover distinguere i diversi segmenti temporali rilevanti se una sopravvenienza normativa o costituzionale incide solo su parte del periodo considerato.
  • Il ricorrente deve avere interesse concreto alla censura: se, per effetto di una pronuncia costituzionale, per un determinato periodo la pretesa sanzionatoria è comunque esclusa, la doglianza su quel segmento temporale è inammissibile per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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