Cassazione Civile, Ordinanza n. 27548/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il criterio di calcolo dell’indennità/rimborso chilometrico dovuto a un lavoratore che utilizza il mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. Il giudice di merito aveva riconosciuto al lavoratore differenze retributive, ritenendo applicabile l’art. 54 del c.c.n.l. idraulico-forestale 2010/2012 e qualificando l’emolumento come voce di natura retributiva, quindi tutelata dalla clausola del contratto integrativo regionale che salva i trattamenti economici di maggior favore. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 54 c.c.n.l., 7 e 20 C.I.R. Calabria, 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. e dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che: l’indennità chilometrica sarebbe espressamente qualificata dal c.c.n.l. come "rimborso" e come mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore; la contrattazione decentrata non potrebbe modificarne la disciplina, perché il rinvio del c.c.n.l. riguarda solo il trattamento di missioni e trasferte ex art. 16, non il rimborso per l’uso del mezzo proprio ex art. 54; il precedente giurisprudenziale richiamato dalla sentenza impugnata non sarebbe pertinente perché riferito a testi contrattuali diversi e privi della clausola esplicita oggi contenuta nel comma 6 dell’art. 54. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata anche l’eccezione di tardiva produzione dei contratti collettivi, ma ha poi rigettato il ricorso nel merito, affermando che la disciplina nazionale dei mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro è distinta da quella, delegata alla contrattazione decentrata, di missioni e trasferte; che l’art. 2, comma 9, lett. f), rinvia tassativamente solo all’art. 16 c.c.n.l.; che il C.I.R. non contiene una valida deroga alla disciplina dell’art. 54; e che la clausola del comma 6 dell’art. 54 non basta, da sola, a rendere derogabile quella disciplina in assenza di una previsione espressa del c.c.n.l. in tal senso. È stata inoltre confermata la natura retributiva dell’indennità chilometrica sulla base delle modalità di erogazione fissa e continuativa, nonché della clausola del C.I.R. che salvaguarda i trattamenti economici di maggior favore già in godimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del consorzio datore di lavoro, confermando la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto il gravame e quindi la decisione di primo grado favorevole al lavoratore. Ha ritenuto corretta l’interpretazione sistematica dei contratti collettivi: la materia del rimborso per l’uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro resta disciplinata dall’art. 54 c.c.n.l. e non rientra tra le materie delegate al secondo livello; il contratto integrativo regionale disciplina invece solo missioni e trasferte. La Corte ha anche osservato che l’invocata novità della clausola dell’art. 54, comma 6, non era dimostrata perché non era stato depositato il contratto collettivo previgente su cui la censura si fondava. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e con richiamo al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 54 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
La disciplina del rimborso chilometrico per l’uso del mezzo proprio è prevista dal contratto nazionale per i lavoratori operai e resta regolata da tale fonte; la clausola sulla mera restituzione di somme anticipate non consente, da sola, di ritenere liberamente derogabile la disciplina da parte del contratto integrativo in assenza di una previsione espressa di delega.
art. 7 C.I.R. Calabria 2008-2011
La disposizione regionale introduce un rimborso forfettario giornaliero per l’uso del mezzo proprio, ma la Corte esclude che essa possa incidere sulla disciplina nazionale dell’art. 54, perché la materia non risulta delegata dal c.c.n.l. al secondo livello.
art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
Il rinvio alla contrattazione decentrata riguarda esclusivamente il trattamento di missioni e trasferte e diverse modalità di rimborso spese riferite all’art. 16, non il rimborso per l’uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro.
art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011
La clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore rende insensibili tali trattamenti a modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello.
art. 16 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
La norma disciplina missioni e trasferte e consente ai contratti integrativi di prevedere diverse modalità di rimborso delle spese relative a tale diversa materia.
L’interpretazione dei contratti collettivi deve seguire i canoni ermeneutici codicistici; tuttavia, nel caso concreto, la lettura sistematica delle clausole ha prevalso sulla tesi difensiva basata sul solo dato letterale.
Il coordinamento tra le varie clausole del contratto collettivo è decisivo per ricostruire la volontà delle parti sociali e per delimitare le materie delegate al livello decentrato.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione il ricorrente ha l’onere, a pena di improcedibilità, di depositare integralmente i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Non impedisce che la contrattazione collettiva di livello territoriale deroghi anche in peius al contratto nazionale, salvo la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori.
È richiamato per affermare l’autonomia negoziale delle parti sociali e la pari dignità delle fonti collettive nei diversi livelli di contrattazione.
Massime di principio
- Nel conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo decentrato non si applicano, in via automatica, i criteri gerarchici o di specialità propri delle fonti legislative; occorre ricostruire la volontà delle parti sociali attraverso il coordinamento sistematico delle clausole dei vari livelli contrattuali.
- La contrattazione di secondo livello può derogare al contratto nazionale solo entro le materie espressamente delegate da quest’ultimo; se la delega riguarda missioni e trasferte, non può estendersi per analogia al rimborso connesso all’uso del mezzo proprio per recarsi al lavoro.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di contratto collettivo impone l’applicazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c.; nella contrattazione collettiva assume particolare rilievo il criterio sistematico ex art. 1363 c.c., soprattutto quando le clausole sono collegate tra loro da rinvii interni.
- La qualificazione di una voce come rimborso o come componente retributiva non dipende solo dalla sua etichetta testuale, ma anche dalle concrete modalità di erogazione e dalla funzione economica che la prestazione assume nel rapporto.
- L’onere di depositare integralmente i contratti collettivi invocati nel ricorso per cassazione è requisito di procedibilità del ricorso e riguarda specificamente il giudizio di legittimità.
- Una clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore impedisce che la contrattazione successiva peggiori posizioni già entrate stabilmente nel patrimonio del lavoratore.
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