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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda tre ex dipendenti che avevano chiesto il riconoscimento di somme a titolo di assegno ad personam e di indennità per prestazioni rese fuori sede nel periodo novembre 2010-aprile 2015. Le domande si fondavano su accordi collettivi sindacali stipulati per i dipendenti della datrice di lavoro e, in particolare, sull'accordo del 21 aprile 2011 di armonizzazione dei livelli di inquadramento e del trattamento economico del personale ex Gemma. La Corte d'appello aveva accolto le pretese, ritenendo che l'accordo successivo non avesse chiaramente eliminato il trattamento ad personam già riconosciuto e che l'indennità per attività lavorative svolte presso strutture esterne dovesse spettare anche a chi operava presso l'ufficio di Roma Capitale sito in via di Decima. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato formalmente come violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo: (i) che l'accordo di armonizzazione non fosse perfettamente sovrapponibile al sistema integrativo aziendale e non imponesse il mantenimento dell'assegno ad personam; (ii) che il significato delle clausole sull'indennità per sedi esterne fosse stato interpretato in modo errato, poiché per "sedi esterne" dovevano intendersi sedi di lavoro in contesti differenti da quelli aziendali. La Corte rileva che le doglianze mirano in realtà a contestare l'interpretazione degli accordi negoziali compiuta dal giudice di merito e la valutazione delle prove, senza dedurre una vera violazione delle regole legali di ermeneutica o un'erronea ripartizione dell'onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in dispositivo, ha respinto la domanda della società ricorrente. Ha ritenuto che le censure non colpissero un error in iudicando sindacabile in sede di legittimità, ma si risolvessero nella richiesta di una diversa lettura degli accordi collettivi e della documentazione valutata dal giudice di merito. In particolare, ha affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; che gli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono una revisione della valutazione del materiale istruttorio; e che l'interpretazione del contratto collettivo o dell'atto di autonomia negoziale è riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente inadeguata. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che l'accordo successivo avesse natura integrativa e che la riduzione di indennità già maturate avrebbe richiesto una previsione espressa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come regola di ermeneutica contrattuale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava solo a proporre un'interpretazione alternativa degli accordi collettivi.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è configurabile soltanto se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte diversa da quella onerata; nel caso concreto tale ipotesi non ricorre.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia trattato come prove legali elementi che invece richiedevano apprezzamento critico; non basta una diversa lettura delle risultanze probatorie.

  • art. 2077 c.c.

    Non è applicabile ai rapporti tra contratto collettivo e contratto aziendale; il giudice ha richiamato tale principio per affermare che un accordo successivo può derogare alle condizioni precedenti, anche in peius, se vi è un'adeguata regolamentazione negoziale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa una diversa valutazione del fatto in cassazione, anche quando l'interpretazione negoziale sia stata accertata dai giudici di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto dalla parte soccombente a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto l'onere probatorio a carico di una parte diversa da quella prevista dalla legge; non è sufficiente contestare l'esito della valutazione delle prove.
  • La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio o per sostituire una lettura delle prove a quella data dal giudice di merito.
  • L'interpretazione degli accordi collettivi e, più in generale, degli atti di autonomia negoziale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è scrutinabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incoerente o manifestamente inadeguata.
  • Quando una clausola negoziale ammetta più interpretazioni plausibili, non è consentito in cassazione dolersi del fatto che il giudice abbia preferito una soluzione diversa da quella invocata dalla parte ricorrente.
  • Un accordo aziendale o successivo può incidere anche in senso peggiorativo su precedenti trattamenti contrattuali, ma la soppressione di voci retributive già maturate deve risultare in modo espresso o comunque inequivoco dall'assetto negoziale complessivo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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