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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27531/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato ha impugnato note INPS e successivi avvisi di addebito relativi a contributi richiesti per più annualità alla Gestione separata, sostenendo: a) di non essere tenuto all’iscrizione alla Gestione separata perché aveva già versato il contributo integrativo alla Cassa forense; b) che, comunque, per alcune annualità il reddito non superava la soglia di euro 5.000 e mancava il requisito dell’abitualità dell’attività professionale; c) che la pretesa era prescritta, anche perché la mancata compilazione del quadro RR non integrava occultamento doloso; d) che era illegittima l’applicazione delle sanzioni per evasione invece che per omissione. La Corte d’appello aveva respinto tali difese, ritenendo nuove quelle su abitualità e soglia reddituale, escludendo rilievo al versamento del contributo integrativo, ravvisando un occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione e applicando il regime sanzionatorio dell’evasione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e respinto il secondo; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, perché riesamini la controversia sulla sussistenza dell’obbligo contributivo alla luce dei principi indicati, in particolare sulla rilevanza del requisito dell’abitualità e sulla corretta qualificazione delle difese del professionista. La Corte ha invece confermato che il solo contributo integrativo alla Cassa forense non esclude l’iscrizione alla Gestione separata quando ricorrano gli altri presupposti di legge.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    Le questioni introdotte in appello sono nuove solo se implicano una vera mutatio libelli; le contestazioni sul requisito dell’abitualità, in quanto attinenti alla fondatezza della pretesa contributiva, non sono automaticamente precluse come nuove eccezioni.

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    La Gestione separata si applica ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo non coperta da altra forma previdenziale obbligatoria, secondo la lettura estensiva confermata dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale.

  • art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326

    Il superamento della soglia di euro 5.000 rileva per l’assoggettamento a contribuzione anche per attività occasionali; oltre tale limite la contribuzione è dovuta sull’intero reddito, senza franchigia.

  • art. 22 L. 20 settembre 1980, n. 576

    Richiamato dal ricorrente quale parametro relativo alla disciplina previdenziale forense e al rapporto con la contribuzione dovuta alla Gestione separata.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Richiamato in relazione alla decorrenza e prescrizione dei contributi, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Il doloso occultamento del debito contribuisce a sospendere la prescrizione; tuttavia il tema è rimasto assorbito per l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul dies a quo della prescrizione; censura assorbita.

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388

    Regola il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva; la censura sull’applicazione delle sanzioni è stata assorbita.

  • art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    Richiamato insieme alla disciplina della Gestione separata e alla rilevanza dei versamenti alla cassa professionale; la Corte ribadisce che il contributo integrativo non basta a escludere l’obbligo di iscrizione.

  • D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina delle casse professionali, senza esito favorevole.

  • D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina delle forme previdenziali dei professionisti, senza incidenza decisiva nel caso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in cassazione seguita per la decisione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non è sufficiente il versamento del solo contributo integrativo alla cassa professionale; occorre un versamento idoneo a costituire una correlata posizione previdenziale.
  • L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si collega all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività professionale; il requisito dell’abitualità è un elemento costitutivo della pretesa contributiva e va accertato in fatto dal giudice.
  • La soglia di euro 5.000 rileva solo per l’attività occasionale: se il reddito da tale attività supera la soglia, la contribuzione è dovuta per l’intero reddito prodotto, senza creare una franchigia entro il limite di euro 5.000.
  • L’abitualità non può essere negata o affermata in via automatica in base al solo dato reddituale, ma deve risultare dalla valutazione complessiva degli elementi del caso concreto; un reddito modesto è solo un indizio, non un criterio dirimente.
  • Le contestazioni relative all’assenza di abitualità e all’occasionalità dell’attività integrano difese sul merito della pretesa contributiva e non eccezioni in senso stretto, perciò non sono necessariamente soggette alle preclusioni processuali invocate per escluderne l’esame in appello.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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