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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18144/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un accertamento tributario per il periodo d'imposta 2004 emesso nei confronti di una società in nome collettivo operante nella fabbricazione e modifica di stampi e, per trasparenza, dei soci. L'Ufficio aveva rilevato uno scostamento significativo tra i risultati degli studi di settore e i redditi dichiarati, recuperando a tassazione maggiori ricavi con effetti su IVA e IRAP per la società e su IRPEF per i soci. I contribuenti avevano contestato la pretesa deducendo l'inconferenza degli studi di settore a fronte di una contabilità regolare, l'erronea indicazione dei dati posti a base dell'accertamento e la mancata considerazione della crisi del settore. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo gli studi di settore privi di pregnanza indiziaria. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sugli accertamenti analitico-induttivi e sugli studi di settore, sostenendo che, una volta corretto il cluster e instaurato il contraddittorio, l'onere di provare le ragioni dello scostamento grava sul contribuente; con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, perché l'avviso avrebbe dato conto delle osservazioni del contribuente e della riduzione dei ricavi originariamente stimati tramite GERICO.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per notifica di una sola copia dell'atto al procuratore comune a più parti, richiamando il principio per cui la notifica al difensore comune è valida anche se effettuata con un numero di copie inferiore alle parti intimate. Nel merito ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia, affermando che, quando il contraddittorio endoprocedimentale sia stato correttamente instaurato e l'Ufficio abbia rideterminato la pretesa sulla base dello studio di settore, tale strumento è idoneo a fondare l'accertamento come presunzione legale, restando al contribuente la prova contraria. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l'accertamento si fonda sugli studi di settore e il contraddittorio con il contribuente è stato correttamente instaurato, lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati può costituire idoneo fondamento dell'atto impositivo, senza che sia necessaria un'ulteriore dimostrazione piena da parte dell'Ufficio.
  • In tale evenienza, la prova delle ragioni giustificative dello scostamento grava sul contribuente, che può offrire contestazioni sia in sede amministrativa sia in sede contenziosa.
  • Se il giudice di merito nega efficacia agli studi di settore sul presupposto che essi non abbiano, di per sé, forza di presunzione sufficiente, incorre in falsa applicazione della disciplina di settore quando il procedimento accertativo abbia rispettato il contraddittorio e abbia portato a una rideterminazione della pretesa.
  • La notificazione dell'impugnazione eseguita al procuratore costituito per più parti è valida anche se effettuata con un numero di copie inferiore al numero delle parti rappresentate, poiché il difensore è destinatario dell'atto e non mero consegnatario materiale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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