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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14426/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, di costi ritenuti indebitamente dedotti, di omesse ritenute alla fonte e di fatture emesse con aliquota inferiore a quella applicabile, relativi agli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo corretta la decisione di primo grado e osservando anche che l'appello non conteneva specifici motivi di impugnazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di motivazione/sentenza apparente ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione alla ritenuta mancanza di specificità dei motivi di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 17 aprile 2019 e che il termine semestrale per impugnare, aumentato della sospensione feriale, scadeva il 18 novembre 2019; tale data era però fuori dall'arco temporale di sospensione straordinaria previsto dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, nonché fuori dal perimetro delle ulteriori sospensioni introdotte dai d.l. n. 18 del 2020 e n. 23 del 2020. Ne è derivata la tardività del ricorso, con assorbimento dell'esame dei motivi. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza si calcola secondo la disciplina ordinaria dell'art. 327 c.p.c., con applicazione della sospensione feriale e delle regole di proroga se la scadenza cade in giorno festivo.
  • Le sospensioni straordinarie dei termini processuali hanno applicazione solo entro il perimetro temporale espressamente previsto dalle norme emergenziali; se la scadenza dell'impugnazione cade fuori da tale intervallo, la sospensione non opera.
  • La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
  • In presenza di una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica la maggiorazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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