Cassazione Civile, Ordinanza n. 14426/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, di costi ritenuti indebitamente dedotti, di omesse ritenute alla fonte e di fatture emesse con aliquota inferiore a quella applicabile, relativi agli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo corretta la decisione di primo grado e osservando anche che l'appello non conteneva specifici motivi di impugnazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vizio di motivazione/sentenza apparente ai sensi degli artt. 112 e 132 c.p.c.; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione alla ritenuta mancanza di specificità dei motivi di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 17 aprile 2019 e che il termine semestrale per impugnare, aumentato della sospensione feriale, scadeva il 18 novembre 2019; tale data era però fuori dall'arco temporale di sospensione straordinaria previsto dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, nonché fuori dal perimetro delle ulteriori sospensioni introdotte dai d.l. n. 18 del 2020 e n. 23 del 2020. Ne è derivata la tardività del ricorso, con assorbimento dell'esame dei motivi. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro di deduzione dei vizi processuali denunciati con i motivi di ricorso, ma la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è tardivo.
È invocato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo resta assorbito dall'inammissibilità del ricorso.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, ma la Corte non affronta il relativo profilo nel merito.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
È invocato per contestare la ritenuta genericità dell'appello, ma il motivo non viene esaminato per tardività dell'impugnazione.
È applicato per individuare il termine semestrale di impugnazione della sentenza d'appello.
È richiamato per la proroga del termine quando la scadenza cade di domenica.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
La sospensione straordinaria prevista da questa disposizione è ritenuta non applicabile perché la scadenza del termine di impugnazione cadeva fuori dalla forbice temporale prevista dalla norma.
art. 83, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020
Le sospensioni processuali emergenziali introdotte da questa disposizione non si applicano al termine di impugnazione in esame.
art. 36, d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2020
Anche questa disposizione di proroga/sospensione non è ritenuta applicabile al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il suo applicarsi alla soccombente, perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza si calcola secondo la disciplina ordinaria dell'art. 327 c.p.c., con applicazione della sospensione feriale e delle regole di proroga se la scadenza cade in giorno festivo.
- Le sospensioni straordinarie dei termini processuali hanno applicazione solo entro il perimetro temporale espressamente previsto dalle norme emergenziali; se la scadenza dell'impugnazione cade fuori da tale intervallo, la sospensione non opera.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica la maggiorazione prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14364/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14384/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14394/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14396/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14397/2022 del 06/05/2022
- ordinanza_civile · 6 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14398/2022 del 06/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →