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Sentenza

Sentenza del 29/08/2023 n. 25383 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva versato nel 2006 una rata di Euro 50.000 a titolo di "pension compensatoria" (assegno divorzile una tantum pattiziamente rateizzato) alla ex coniuge residente in Spagna, somma che la percipientе aveva tassato in Spagna. Il contribuente portò in deduzione l'importo nella dichiarazione 2007 (periodo d'imposta 2006). L'Ufficio, dopo controllo ex art. 36‑ter D.P.R. 600/1973, disconobbe la deduzione e iscrisse a ruolo maggiori imposte, interessi e sanzioni. In primo grado la CTP di Milano gli diede ragione; la C.T.R. della Lombardia riformò la sentenza accogliendo l'appello dell'Agenzia. A.A. ricorse in Cassazione lamentando, fra l'altro, nullità per formazione del giudicato interno, violata interpretazione dell'art. 10, comma 1, lett. c) TUIR (deducibilità solo per assegni periodici), violazione della Convenzione Italia‑Spagna contro le doppie imposizioni, profili di libertà di circolazione e non discriminazione UE, e questioni sulla sanzionabilità per presunta incertezza normativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha statuìto che l'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986 esclude la deducibilità dalla base imponibile italiana degli assegni una tantum (anche se contrattualmente rateizzati), la ratio della deducibilità riguarda solo gli assegni periodici già assoggettati a tassazione in capo al percettore in Italia; il "principio di simmetria" non opera automaticamente tra ordinamenti diversi, e in assenza di una disposizione convenzionale o sovranazionale che disponga altrimenti si applica la regola interna italiana. La Convenzione Italia‑Spagna evita la doppia imposizione giuridica sullo stesso soggetto, non la doppia imposizione economica tra soggetti diversi. I profili invocati di violazione del diritto UE e di costituzionalità sono respinti. Il ricorso è quindi rigettato e A.A. è condannato alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    "assegni periodici corrisposti al coniuge"

    La norma consente la deducibilità solo degli assegni periodici corrisposti al coniuge; gli assegni una tantum sono esclusi dalla deduzione, anche se rateizzati per patto tra le parti.

  • art. 36‑ter D.P.R. n. 600/1973

    Norma procedurale che legittima il controllo formale sulla dichiarazione dei redditi; è la norma fatta valere dall'Ufficio per il recupero a tassazione.

  • Convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni, ratificata con L. n. 663/1980

    La Convenzione (in particolare art. 22 citato in sentenza) mira a evitare la doppia imposizione giuridica sullo stesso reddito/soggetto; non si interpreta come norma che estenda una deducibilità italiana quando il pagamento riguarda soggetti fiscalmente diversi in due Stati.

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    Regola sull'onere di specificare i motivi dell'impugnazione in appello; la Corte osserva che l'Amministrazione può anche limitarsi a ribadire le argomentazioni già svolte in primo grado e ciò può essere considerato sufficiente.

  • art. 8 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 10, comma 3, L. n. 212/2000

    Norme richiamate dal contribuente sul principio di certezza del diritto e sul regime sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la questione sulle sanzioni inammissibile perché nuova in questa sede.

  • art. 18 e art. 21 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

    Richiamati nel ricorso come fondamento dei diritti di non discriminazione e di libera circolazione; la Corte ha ritenuto che la normativa UE non imponga l'uniformità fiscale tra gli Stati membri e che la regola nazionale non costituisce un limite illegittimo alla libera circolazione.

  • art. 3 e art. 53 Cost.

    Articoli della Costituzione evocati nella questione di legittimità costituzionale (uguaglianza e sistema tributario); la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata atteso il fondamento testuale dell'art. 10 TUIR e l'assenza di deroga convenzionale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato dal contribuente in relazione alla conformità delle norme tributarie all'ordinamento internazionale/UE; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione della norma fiscale violi l'art. 117 Cost.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norma sul contributo unificato: la sentenza dà atto degli adempimenti relativi al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In Italia gli assegni periodici di separazione o divorzio possono essere dedotti dal reddito del versante perché il legislatore italiano ha previsto la tassazione in capo al percettore e la deducibilità in capo al solvens; gli assegni una tantum non rientrano in questa deducibilità per disposizione testuale dell'art. 10 TUIR.
  • La circostanza che l'assegno una tantum sia tassato nello Stato di residenza del percettore (es. Spagna) non determina automaticamente la deducibilità in Italia dell'importo versato: il principio di simmetria opera, in mancanza di norma convenzionale, solo all'interno del medesimo ordinamento.
  • Le convenzioni contro le doppie imposizioni (come quella Italia‑Spagna) sono dirette a evitare la doppia imposizione giuridica sullo stesso soggetto/same income; non si interpretano come strumento per sanare ogni forma di doppia imposizione economica tra persone diverse in Stati diversi, salvo espressa previsione contraria nel trattato.
  • Il diritto UE, salvo settori specifici regolati da norme sovranazionali, non impone l'armonizzazione dei regimi tributari né l'eliminazione delle differenze che possono generare situazioni fiscali più o meno favorevoli a seconda dello Stato membro. Le norme nazionali di scelta politica fiscale in linea di principio non sono sindacabili per contrasto con la libertà di circolazione se non esiste una disposizione UE che le disciplini.
  • Per chi si trova in situazioni transfrontaliere: se si desidera evitare la doppia imposizione economica occorre verificare l'esistenza di clausole specifiche nel trattato applicabile o prevedere soluzioni contrattuali (es. modulazione in assegni periodici qualora compatibile) e valutare l'eventuale diritto a credito d'imposta o ad altre forme di eliminazione della doppia imposizione previste dal trattato.
  • Sul piano processuale, questioni nuove (es. incertezze circa l'applicabilità delle sanzioni) devono essere sollevate tempestivamente nel grado di giudizio competente, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.

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