Sentenza del 29/08/2023 n. 570 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IMPOSTA DI REGISTRO - contratto di finanziamento - credito - cessione - debitore - garanzia fideiussoria da parte di un terzo - decreto ingiuntivo - enunciazione della garanzia - imposta proporzionale - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo al decreto ingiuntivo n. 2323/2016. La ricorrente contestava: 1) l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sull'enunciata garanzia fideiussoria (sostenendo che la materia rientrerebbe nel campo IVA e quindi la tassazione dovesse essere fissa o non dovuta in via proporzionale); 2) l'imposizione sull'atto di cessione del credito; 3) una presunta duplicazione d'imposta e carenza di motivazione/elementi nell'avviso di liquidazione.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Corte ha ritenuto legittima la liquidazione dell'Ufficio: il decreto ingiuntivo è stato assoggettato all'imposta di registro in misura fissa per la parte relativa alla condanna al pagamento; il contratto di cessione di credito è stato tassato nella misura fissa prevista; l'atto di fideiussione enunciato nel decreto è stato assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale (aliquota 0,50% sulla base imponibile di €96.387,03) perché riguarda persone fisiche non soggette a IVA. La Commissione ha compensato le spese del grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 22 D.P.R. 131/1986
Disciplina la registrazione e la base imponibile per taluni atti; qui è richiamato per affermare che l'atto di fideiussione enunciato trova assoggettamento all'imposta di registro entro la disciplina prevista dal DPR 131/1986.
art. 6, tariffa parte prima allegata (TUR)
Indica le aliquote e le modalità di applicazione dell'imposta di registro per le fattispecie soggette a imposta proporzionale; utilizzato per giustificare l'applicazione dell'aliquota dello 0,50% sulla garanzia fideiussoria.
art. 8, lett. B, nota II tariffa parte prima allegata al DPR 131/86
Norma richiamata dall'Ufficio per la tassazione in misura fissa del decreto (e del titolo) con riferimento a determinati atti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della misura fissa per la condanna al pagamento e per l'atto di cessione indicato.
art. 40 D.P.R. 131/1986
Richiamato in combinato con l'art. 22 per la determinazione della registrazione degli atti giudiziari e delle loro enunciazioni, confermando la legittimità della tassazione applicata.
art. 10 D.P.R. 633/1972
Riferimento alla materia IVA: indica le operazioni imponibili; nella controversia la ricorrente invocava l'ambito IVA del rapporto di finanziamento per sostenere l'irricevibilità della tassazione proporzionale sulla garanzia, argomento ritenuto non decisivo dalla Corte rispetto alla natura della garanzia enunciata.
art. 21 D.P.R. 131/1986
Richiamato dalla ricorrente in tema di divieto di duplicazione d'imposta; la Corte non ha ritenuto sussistere una duplicazione incompatibile con la normativa, confermando l'operato dell'Ufficio.
Massime di principio
- La enunciazione giudiziale di una garanzia fideiussoria nell'ambito di un decreto ingiuntivo comporta che tale garanzia sia considerata agli effetti dell'imposta di registro come atto richiamato ed è quindi assoggettabile alla relativa tassazione anche se il soggetto che la presta è diverso dalle parti dell'atto principale.
- Se la garanzia riguarda persone fisiche non soggette a IVA, l'imposta di registro sull'atto di fideiussione va normalmente applicata in misura proporzionale secondo la tariffa (es. aliquota dello 0,50%), calcolata sulla somma garantita enunciata nel titolo.
- La natura IVA dell'atto principale (es. contratto di finanziamento) non esclude automaticamente l'applicabilità dell'imposta di registro alla garanzia enunciata nel provvedimento giudiziario; occorre valutare separatamente la natura dell'atto enunciato e la qualifica soggettiva delle parti.
- La regola dell'enunciazione permette all'Ufficio di tassare atti richiamati o enunciati in un titolo giudiziale anche quando le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato non coincidono; è quindi necessario verificare puntualmente la base imponibile indicata nel titolo.
- In caso di dubbio sulla corretta applicazione della tariffa (fissa vs proporzionale), l'analisi deve partire dalla qualificazione dell'atto (se rientra nell'ambito IVA, nella tariffa parte prima o seconda, e dalla natura soggettiva delle parti), e la documentazione del provvedimento giudiziale deve essere chiara e completa per consentire il diritto di difesa del contribuente.
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