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Sentenza

Sentenza del 29/08/2023 n. 572 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI - procedure di accertamento - Rapporti OLAF - valore probatorio - importazioni - tubi di acciaio inossidabile - dazi antidumping - provenienza dall'India o dalla Cina - contribuente - onere della prova - prodotti - Paese in cui sono state effettuate le trasformazioni essenziali - incombenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha importato partite di tubi in acciaio inossidabile dichiarati di origine indiana. L'OLAF ha accertato che i medesimi prodotti erano in realtà di origine cinese in violazione del Regolamento di esecuzione sull'imposizione del dazio antidumping per tubi senza saldature prodotti in Cina (Reg. UE 2018/330). Sulla base del rapporto OLAF la Dogana ha emesso un avviso di accertamento suppletivo e sanzioni. La ricorrente ha sostenuto che le lavorazioni effettuate in India (formatura a freddo) costituivano una trasformazione essenziale che conferiva origine preferenziale indiana, richiamando gli artt. 116 e 119 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione) e il Regolamento 2017/2093, e ha contestato la prova fornita dal rapporto OLAF.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l'appello. Ha ritenuto il rapporto OLAF pienamente probatorio ai sensi del Regolamento CE n.1073/1999 e sufficiente a fondare le conclusioni dell'avviso di accertamento. Non è stata provata, dalla ricorrente, la sussistenza di trasformazioni essenziali in India idonee a cambiare la classificazione doganale (la voce è rimasta 7304) e quindi l'origine preferenziale. Il certificato di origine indiano non è risultato idoneo a prevalere né è applicabile il caso di errore originario ai sensi dell'art.119(3) CDU. Le sanzioni applicate sono state confermate e le spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)

    artt. 116 - 119; art. 60.2

    Gli artt. 116-119 disciplinano i criteri di origine (inclusa la trasformazione sostanziale) e le conseguenze dei certificati di origine; l'art.60.2 richiama l'ultima trasformazione sostanziale come principio per l'origine. Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto che non sussistesse prova di trasformazione essenziale e che non ci fosse cambio di voce doganale.

  • Regolamento CE n. 1073/1999 (istituzione dell'OLAF)

    Gli accertamenti a posteriori effettuati dall'OLAF, ai sensi di tale regolamento, hanno valore probatorio significativo e possono, di per sé, sostenere le conclusioni degli avvisi di accertamento doganale.

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/330

    Regola l'applicazione del dazio antidumping definitivo relativo ad alcuni tubi senza saldature prodotti in Cina: è la misura che ha legittimato la rettifica dell'origine e l'applicazione del dazio nel caso in esame.

  • Regolamento (UE) n. 2017/2093

    Norma di settore sulle misure antidumping: il Collegio ha precisato che disposizioni generali sulle misure antidumping non prevalgono sulle conclusioni investigative di fatto tratte dal rapporto OLAF circa l'origine del prodotto.

  • Regolamento (UE) n. 2020/1408

    Riferito in motivazione per dimostrare che l'UE ha imposto dazi specifici su prodotti in acciaio inossidabile di origine cinese, confermando il contesto di attenzione verso pratiche elusive.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. 17495/2019; Cass. 26002/2019 (richiamate in motivazione)

    La Cassazione ha affermato che gli accertamenti che dimostrano la non veridicità dell'origine sollevano in linea di principio l'ufficio doganale dall'onere probatorio e trasferiscono sull'importatore l'onere di provare le condizioni per opporsi (richiamo all'art.220 C.D.U.). Il Collegio ha seguito tale orientamento.

Massime di principio

  • I rapporti OLAF hanno rilevante valenza probatoria: le conclusioni di OLAF possono da sole giustificare rettifiche doganali quando dimostrano l'errata origine dichiarata.
  • Se la Dogana, supportata da indagini (es. OLAF), ritiene che l'origine dichiarata sia falsa, l'onere di provare che le lavorazioni nel Paese di dichiarata origine siano 'trasformazioni essenziali' spetta al dichiarante/importatore.
  • Per acquisire origine preferenziale basata su trasformazione sostanziale è spesso necessario il cambio di voce tariffaria; la sola lavorazione che non incide sulla classificazione (stessa voce HS) difficilmente è considerata sufficiente.
  • I certificati di origine rilasciati dalle autorità straniere non sono indiscutibili: se emergono elementi probatori contrari (es. indagini OLAF), tali certificati possono essere disattesi.
  • La buona fede dell'importatore non esime dall'onere di prova se non è dimostrato un concreto errore imputabile all'autorità doganale; rettifiche a posteriori basate su accertamenti sono ammissibili.
  • In presenza di misure antidumping specifiche per prodotti originari di un Paese, l'attenzione a possibili pratiche di elusione/triangolazione aumenta e le autorità applicano controlli rigorosi.

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