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Sentenza

Sentenza del 29/08/2023 n. 2246 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Accertamento - metodo analitico extracontabile - metodo induttivo puro - discrimine

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia verteva sulla qualificazione dell'accertamento (analitico‑induttivo vs induttivo puro) e sulle conseguenze in ordine al riconoscimento dei costi a fronte di maggiori ricavi rilevati. La Corte ha ritenuto che l'accertamento fosse di natura analitico‑induttiva (art. 39 DPR 600/1973, comma 1, lett. d), con contabilità non del tutto inattendibile) e non un induttivo "puro" (comma 2). Ne consegue che l'Amministrazione non poteva riconoscere forfettariamente una deduzione percentuale dei costi: in caso di accertamento analitico‑induttivo è il contribuente che ha l'onere di provare l'effettivo sostenimento dei costi deducibili afferenti ai maggiori ricavi contestati. Nel caso di specie la società ha fornito argomentazioni apodittiche e prive di prova, pertanto la Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia ripristinando l'accertamento e rigettando le doglianze del contribuente; inoltre è stato richiamato il principio di neutralità dell'IVA: senza prova dell'applicazione dell'imposta non è possibile scorporarla.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e ha rigettato l'appello incidentale della I. S.r.l., con conseguente conferma dell'accertamento IRES/IVA (nella parte impugnata dall'Agenzia). Ha stabilito che, essendo l'accertamento analitico‑induttivo, i costi non possono essere riconosciuti forfettariamente dall'Ufficio e devono essere provati dal contribuente; la I. S.r.l. non ha fornito prove sufficienti, per cui le deduzioni richieste sono state disattese. In relazione all'IVA è richiamato il principio di neutralità e l'impossibilità di scorporare l'imposta senza prova della sua applicazione. La società è stata condannata alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    art. 39, primo comma, lett. d)

    Disciplina l'accertamento analitico‑induttivo: se dalle verifiche emergono incompletezza, falsità o inesattezza, l'Amministrazione può desumere l'esistenza di attività non dichiarate sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Regola l'accertamento induttivo puro: in presenza di contabilità inattendibile l'Amministrazione può prescindere dalle scritture e determinare il reddito sulla base di elementi meramente indiziari anche privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Codice civile, art. 2727

    Riguarda la prova per presunzioni e l'onere di allegazione; la Corte distingue i requisiti probatori richiesti per le presunzioni semplici nel contesto analitico‑induttivo.

  • Codice civile, art. 2729

    Stabilisce i requisiti delle presunzioni semplici; in caso di accertamento analitico‑induttivo le presunzioni utilizzate dall'Ufficio devono soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n. 31811/2019; Cass. n. 17952/2013; Cass. n. 11813/2002; Cass. n. 18695/2018; Cass. n. 22868/2017; Cass. n. 34996/2022; Cass. n. 6951/2017

    Principi consolidati sul discrimine tra accertamento analitico‑induttivo e induttivo puro, sull'onere probatorio a carico del contribuente in caso di metodo analitico e sul divieto di scorporare l'IVA senza prova della sua applicazione.

Massime di principio

  • La distinzione tra accertamento analitico‑induttivo e induttivo puro dipende dall'attendibilità (parziale o totale) delle scritture contabili: se le scritture sono solo parzialmente inattendibili si applica il metodo analitico‑induttivo; se sono totalmente inattendibili si può ricorrere all'induttivo puro.
  • In caso di accertamento analitico‑induttivo l'Ufficio può integrare o correggere le scritture mediante presunzioni semplici che però devono essere "gravi, precise e concordanti"; non è consentito riconoscere deduzioni forfettarie dei costi senza che il contribuente provi l'effettivo sostenimento dei costi stessi.
  • In caso di accertamento induttivo puro l'Amministrazione può prescindere dalle scritture e utilizzare elementi indiziari anche se privi dei requisiti stringenti delle presunzioni semplici; solo in questo caso può essere ammesso un riconoscimento forfettario dei costi.
  • L'onere della prova dei costi deducibili grava sul contribuente quando l'accertamento non è induttivo puro; argomentazioni apodittiche senza documentazione non sono sufficienti.
  • Per l'IVA, in linea con il principio di neutralità, non è possibile scorporare o riconoscere l'imposta senza prova che l'IVA sia stata effettivamente applicata o versata.

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