Sentenza del 29/08/2023 n. 2246 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Accertamento - metodo analitico extracontabile - metodo induttivo puro - discrimine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia verteva sulla qualificazione dell'accertamento (analitico‑induttivo vs induttivo puro) e sulle conseguenze in ordine al riconoscimento dei costi a fronte di maggiori ricavi rilevati. La Corte ha ritenuto che l'accertamento fosse di natura analitico‑induttiva (art. 39 DPR 600/1973, comma 1, lett. d), con contabilità non del tutto inattendibile) e non un induttivo "puro" (comma 2). Ne consegue che l'Amministrazione non poteva riconoscere forfettariamente una deduzione percentuale dei costi: in caso di accertamento analitico‑induttivo è il contribuente che ha l'onere di provare l'effettivo sostenimento dei costi deducibili afferenti ai maggiori ricavi contestati. Nel caso di specie la società ha fornito argomentazioni apodittiche e prive di prova, pertanto la Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia ripristinando l'accertamento e rigettando le doglianze del contribuente; inoltre è stato richiamato il principio di neutralità dell'IVA: senza prova dell'applicazione dell'imposta non è possibile scorporarla.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e ha rigettato l'appello incidentale della I. S.r.l., con conseguente conferma dell'accertamento IRES/IVA (nella parte impugnata dall'Agenzia). Ha stabilito che, essendo l'accertamento analitico‑induttivo, i costi non possono essere riconosciuti forfettariamente dall'Ufficio e devono essere provati dal contribuente; la I. S.r.l. non ha fornito prove sufficienti, per cui le deduzioni richieste sono state disattese. In relazione all'IVA è richiamato il principio di neutralità e l'impossibilità di scorporare l'imposta senza prova della sua applicazione. La società è stata condannata alle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
art. 39, primo comma, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico‑induttivo: se dalle verifiche emergono incompletezza, falsità o inesattezza, l'Amministrazione può desumere l'esistenza di attività non dichiarate sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Regola l'accertamento induttivo puro: in presenza di contabilità inattendibile l'Amministrazione può prescindere dalle scritture e determinare il reddito sulla base di elementi meramente indiziari anche privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Codice civile, art. 2727
Riguarda la prova per presunzioni e l'onere di allegazione; la Corte distingue i requisiti probatori richiesti per le presunzioni semplici nel contesto analitico‑induttivo.
Codice civile, art. 2729
Stabilisce i requisiti delle presunzioni semplici; in caso di accertamento analitico‑induttivo le presunzioni utilizzate dall'Ufficio devono soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 31811/2019; Cass. n. 17952/2013; Cass. n. 11813/2002; Cass. n. 18695/2018; Cass. n. 22868/2017; Cass. n. 34996/2022; Cass. n. 6951/2017
Principi consolidati sul discrimine tra accertamento analitico‑induttivo e induttivo puro, sull'onere probatorio a carico del contribuente in caso di metodo analitico e sul divieto di scorporare l'IVA senza prova della sua applicazione.
Massime di principio
- La distinzione tra accertamento analitico‑induttivo e induttivo puro dipende dall'attendibilità (parziale o totale) delle scritture contabili: se le scritture sono solo parzialmente inattendibili si applica il metodo analitico‑induttivo; se sono totalmente inattendibili si può ricorrere all'induttivo puro.
- In caso di accertamento analitico‑induttivo l'Ufficio può integrare o correggere le scritture mediante presunzioni semplici che però devono essere "gravi, precise e concordanti"; non è consentito riconoscere deduzioni forfettarie dei costi senza che il contribuente provi l'effettivo sostenimento dei costi stessi.
- In caso di accertamento induttivo puro l'Amministrazione può prescindere dalle scritture e utilizzare elementi indiziari anche se privi dei requisiti stringenti delle presunzioni semplici; solo in questo caso può essere ammesso un riconoscimento forfettario dei costi.
- L'onere della prova dei costi deducibili grava sul contribuente quando l'accertamento non è induttivo puro; argomentazioni apodittiche senza documentazione non sono sufficienti.
- Per l'IVA, in linea con il principio di neutralità, non è possibile scorporare o riconoscere l'imposta senza prova che l'IVA sia stata effettivamente applicata o versata.
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