Sentenza del 29/08/2023 n. 2589 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio impugnava la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro calcolata al 3% sull'importo liquidato dalla Corte d'Appello in favore degli espropriati; l'Ufficio sosteneva che si trattasse di una sentenza di condanna al pagamento soggetta all'imposta proporzionale del 3% (art. 8, lett. b) Tariffa), mentre la contribuente chiedeva e i primi giudici avevano ritenuto applicabile l'aliquota dell'1% trattandosi di sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (art. 8, lett. c) Tariffa).
La decisione
La Corte d'Appello (Sezione tributaria) ha respinto l'appello dell'Ufficio e ha confermato la sentenza di primo grado: la pronuncia che determina in via definitiva l'ammontare delle indennità di esproprio/occupazione è classificabile come sentenza di accertamento a contenuto patrimoniale e deve essere assoggettata all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%. È stato altresì ricordato che l'ordine di deposito presso la Cassa depositi e prestiti (ora ragionerie territoriali dello Stato) è previsto per legge e non altera la natura dell'atto. Condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del grado.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986 - Tariffa, Parte I, art. 8, lett. c)
la sentenza ... che determina in via definitiva l'ammontare dell'indennità spettante all'espropriato ... va assoggettata ... all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento
Le sentenze che accertano diritti a contenuto patrimoniale (es. determinazione definitiva dell'indennità di esproprio) rientrano nella lett. c) e soggiacciono all'imposta proporzionale dell'1%.
D.P.R. 327/2001 (art. 58 e 59) e riferimenti alla legge 25 giugno 1865 n.2359 (art. 48 e 55)
Il deposito delle somme liquidate dal giudice presso la Cassa depositi e prestiti (ora ragionerie territoriali dello Stato) è previsto dalla normativa e costituisce obbligo di legge collegato alla pronuncia giudiziale; tale obbligo non trasforma la natura dell'atto in una 'condanna' soggetta a diversa tassazione.
Cass. Civ., sez. unite, sent. n. 24883/2008 e altre pronunce della Cassazione (es. n. 26242/2014, n. 9936/2014)
Principi di metodo e continuità giurisprudenziale sull'interpretazione della natura delle sentenze che liquidano indennità espropriative e sulla corretta applicazione della tariffa per l'imposta di registro.
Cass. n. 18430/2021 (o richiamata pronuncia della Cassazione)
"la sentenza ... va assoggettata ... all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento"
La Corte di Cassazione ha chiarito espressamente che le sentenze che definiscono definitivamente l'ammontare dell'indennità di esproprio devono essere considerate sentenze di accertamento patrimoniale e tassate all'1%.
Cass. 13248/2018, Cass. 19323/2013, Cass. 25662/2006, Cass. 4087/2001, Cass. sez. un. 13798/2012
Giurisprudenza che precisa l'effetto e la finalità del deposito delle somme (garanzia per terzi e per l'espropriante) e l'eventuale rimedio in caso di omissione formale (correzione dell'errore materiale).
Massime di principio
- Quando un giudice, in sede di opposizione o di ricorso, determina definitivamente l'ammontare dell'indennità di esproprio o di occupazione, la pronuncia ha natura di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e non di semplice condanna personale: va qualificata ai sensi dell'art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 e soggetta all'imposta di registro proporzionale dell'1%.
- L'ordine di deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti (oggi ragionerie territoriali dello Stato) è previsto dalla legge e non modifica la natura dell'atto giudiziale: la destinazione delle somme a deposito per legge non converte la sentenza in una condanna soggetta a diversa aliquota.
- Per valutare la corretta aliquota ai fini dell'imposta di registro occorre guardare alla natura sostanziale della pronuncia (accertamento patrimoniale vs condanna personale), non alla mera formula o al destinatario del pagamento.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto: gli Uffici finanziari devono applicare l'aliquota dell'1% alle sentenze che definiscono l'indennità espropriativa; il contrasto formale può essere superato richiamando i precedenti più recenti della Cassazione.
- Se l'Ufficio omette di prevedere il deposito o vi è un'irregolarità formale nella pronuncia, il rimedio può essere la rettifica o la correzione di errore materiale, e non necessariamente una rinnovata qualificazione sostanziale dell'atto.
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