Sentenza del 27/01/2022 n. 2361 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (sez. dist. di Brescia) che aveva annullato gli avvisi di accertamento per gli anni 2005-2008. L'Ufficio aveva contestato la deduzione indebita di costi relativi a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e la detrazione IVA relativa (applicata con meccanismo reverse charge). In sede di appello la Commissione aveva ritenuto i costi deducibili ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis della L. 24 dicembre 1993, n. 537 (per l'inerenza dimostrata) e aveva ritenuto detraibile l'IVA in ragione del principio di neutralità, dato che le operazioni risultavano effettive, correttamente registrate e inerenti. In cassazione l'Agenzia ha censurato la mancata valutazione, da parte del giudice d'appello, della conformità dei costi ai principi di certezza e determinabilità, espressamente contestati dall'Ufficio.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio quanto alla Raffineria, in quanto la società ha definito la lite ai sensi del D.L. n. 119/2018 (art. 6) e ha versato le somme dovute. Quanto ai soci, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia per violazione e falsa applicazione di norme tributarie e di principi di prova, rilevando che la Commissione d'appello non aveva verificato la rispettiva determinabilità dei costi (principio espressamente contestato dall'Ufficio) e che tale accertamento non è possibile in sede di legittimità. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (sez. dist. di Brescia) in diversa composizione, per nuova valutazione sulla determinabilità dei costi; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. In relazione alla società, il processo è estinto per cessazione della materia del contendere; le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018.
Norme richiamate
L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis
Prevede la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti (anche in ipotesi di frode carosello) a condizione che i costi siano sostenuti e non contrastino con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. La Corte ha ritenuto applicabile tale norma in favore del contribuente, ma ha richiamato l'obbligo di verificare anche il rispetto dei principi di certezza e determinabilità.
T.U. delle imposte sui redditi (TUIR) - D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 4 lett. b), 5 e 109
Riferite ai criteri di determinazione del reddito e alla disciplina fiscale applicabile. La Corte ha rilevato che l'amministrazione aveva eccepito la non conformità dei costi ai principi fiscali (certezza e determinabilità) richiamando tali norme, ed ha disposto che il giudice del rinvio verifichi tali profili.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3
Ricondotto come jus superveniens favorevole con efficacia retroattiva (in bonam partem) rispetto alla L. n. 537/1993, cioè come norma intervenuta che rafforza la possibilità di deduzione in alcuni casi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1
Disciplina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; applicata dalla Corte per dichiarare estinto il procedimento nei confronti della società che aveva definito la lite.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (conv. con L. 17 dicembre 2018, n. 136)
Norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali: la società ha utilizzato questa procedura per definire la controversia IVA/IRAP, con conseguente estinzione del giudizio; il comma 13 è stato ritenuto applicabile in tema di regime delle spese (le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate).
Principio dell'onere della prova. La Corte richiama che l'amministrazione aveva specificamente contestato la determinabilità/certezza dei costi; tale contestazione rileva sul piano probatorio e deve essere valutata dal giudice di merito.
Norma richiamata in relazione a questioni probatorie (valutazione di atti e documenti); utilizzata dalla Corte nel contesto delle contestazioni dell'Ufficio sull'effettività e determinabilità dei costi, che richiedono accertamenti di merito.
Massime di principio
- La deducibilità dei costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti è possibile alla luce dell'art. 14, comma 4-bis della L. n. 537/1993, ma rimane subordinata al rispetto di principi sostanziali (effettività, inerenza, certezza e determinabilità); il giudice deve accertare tutti questi profili in sede di merito.
- Quando l'Amministrazione contesta specificamente la certezza o la determinabilità dei costi, tale censura impone un accertamento di merito (prova e valutazione documentale e fattuale) non surrogabile in sede di legittimità; la Cassazione può cassare e rinviare se tali profili non sono stati esaminati.
- La detraibilità dell'IVA (anche in presenza di reverse charge) va valutata con riguardo al principio di neutralità dell'imposta: se le operazioni sono effettive, correttamente documentate e inerenti, l'IVA può risultare detraibile, ma ciò richiede accertamenti probatori concreti.
- La definizione agevolata della lite (sanatoria/definizione ex D.L. n. 119/2018) estingue il giudizio nei confronti della parte che aderisce e versa, senza incidere automaticamente sulle posizioni di terzi che non hanno definito; conseguenze processuali e sul merito dipendono dall'ambito della definizione.
- In caso di estinzione della controversia per definizione agevolata, la disciplina delle spese prevista dalla norma di definizione (es. comma 13 art. 6 D.L. 119/2018) può stabilire che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
- In giudizio tributario il rispetto delle regole probatorie (onere della prova, valutazione dei documenti, eventuali accertamenti peritale) è centrale: contestazioni rilevanti dell'Ufficio richiedono che il contribuente produca prova idonea circa l'effettività e la determinabilità dei costi.
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