Sentenza del 27/01/2022 n. 54 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
D.M. n. 593/2000 - Contributo a fondo perduto - Tassabilità -Sussiste - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla tassazione di un contributo a fondo perduto erogato ai sensi del D.M. n. 593/2000. La ricorrente chiedeva in via principale l'esenzione totale e, in via subordinata, la tassazione ripartita in quote costanti quadriennali (art. 88 TUIR) di 1/4 dell'importo per ciascun anno 2003-2006.
La decisione
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5417/2018, ha ritenuto il contributo tassabile come sopravvenienza attiva. A seguito di ciò l'Ufficio ha iscritto a ruolo le imposte relative alle quote non tassate e ha recuperato a tassazione la quota residua per il 2003 (e ritenute per 2001-2002). La CTR Umbria ha respinto l'appello della società, confermando la legittimità dell'iscrizione a ruolo e rilevando che la tassazione tout court è ormai coperta da giudicato; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.M. 593/2000
Il decreto individua il contributo erogato, ma non garantisce automaticamente un'esenzione fiscale: la Corte ha ritenuto che il contributo non fosse esente e sia tassabile come sopravvenienza attiva.
TUIR - art. 88
"concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto"
La norma consente alternativamente la tassazione nell'esercizio di percezione o la ripartizione in quote costanti fino a quattro anni; tuttavia la scelta e la prova della ripartizione spettano al contribuente e devono essere eccepite e sostenute nei relativi gradi di giudizio, altrimenti l'Ufficio può imputare l'importo all'anno di realizzo.
Cass. ord. n. 5417/2018 (giurisprudenza)
La Corte di Cassazione ha affermato che il contributo a fondo perduto di cui al D.M. 593/2000 è tassabile quale sopravvenienza attiva; tale decisione ha formato giudicato sulla questione principale, permettendo all'Ufficio di recuperare l'imposta.
CPC - art. 12
Richiamato dalla ricorrente in relazione a presunto travisamento dei fatti; la CTR ha ritenuto infondata la censura perché il punto relativo alla ripartizione non era stato fatto valere in Cassazione dall'appellante.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 - art. 27
Norma richiamata solo in relazione alla celebrazione dell'udienza in videoconferenza; non incide sulla sostanza del diritto tributario in questione.
Massime di principio
- Un contributo a fondo perduto previsto da un decreto ministeriale non è automaticamente esente da tassazione: va verificata la disciplina fiscale e la qualificazione come sopravvenienza attiva o altro componente positivo di reddito.
- L'art. 88 TUIR consente la tassazione nel periodo di incasso o la ripartizione in quote costanti fino a quattro anni, ma la scelta e la dimostrazione della ripartizione spettano al contribuente e devono essere sostenute nei vari gradi di giudizio; se non sono oggetto di ricorso in Cassazione, la statuizione favorevole della CTR può rimanere efficacemente vincolante (giudicato interno).
- Se il contribuente non impugna o non conserva in Cassazione la posizione relativa alla ripartizione temporale, l'Ufficio può legittimamente imputare la parte non tassata all'anno in cui si è realizzato il presupposto impositivo (regola generale per le imposte).
- In contenziosi simili, è fondamentale produrre e conservare documentazione che dimostri l'effettivo incasso e l'eventuale destinazione dell'importo (investimenti, immobilizzazioni) e sollevare tempestivamente, e in tutti i gradi, l'eventuale richiesta di ripartizione per evitare recuperi d'imposta per anni ormai intervenuti dalla decadenza.
- Verificare sempre i termini di accertamento per ciascun anno d'imposta: anche ove si sostenga la ripartizione, l'Amministrazione può recuperare le quote relative ad anni ancora rientranti nei termini di accertamento.
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