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Sentenza

Sentenza del 27/01/2022 n. 26 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IMU - Agevolazione abitazione principale: necessaria sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare - Sussiste - Derogabile solo nel caso di immobili insistenti nel medesimo territorio comunale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contenzioso relativo all'applicazione dell'agevolazione IMU per abitazione principale per l'anno 2014 su un immobile di proprietà di M. La CTP aveva riconosciuto l'agevolazione a M. nonostante la moglie (componente del nucleo familiare) avesse la residenza anagrafica in un altro comune. Il Comune ha impugnato sostenendo che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (come modificato), per fruire dell'agevolazione è necessario che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nella stessa unità immobiliare, e che la deroga opera solo quando gli immobili insistono nel medesimo territorio comunale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune, ritenendo fondato il motivo di diritto. Ha affermato che la norma agevolativa richiede il doppio requisito della comunanza della dimora abituale e della residenza anagrafica di tutto il nucleo familiare nell'unica unità immobiliare per la quale si chiede l'agevolazione; non è ammessa estensione dell'agevolazione quando i componenti del nucleo familiare hanno residenze in comuni diversi. La CTR ha inoltre ritenuto infondato il rilievo difensivo sul presunto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, giudicando l'indicazione fornita dall'atto sufficiente. Esito: appello accolto, spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 (conv. con modificazioni dalla legge n. 214/2011) modificato dall'art. 4, comma 5, d.l. n. 16/2012 (conv. dalla legge n. 44/2012)

    Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

    La norma richiede che, per la stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto l'intero nucleo familiare dimorino e risiedano anagraficamente. Si tratta di una disposizione agevolativa di interpretazione restrittiva; l'agevolazione non si estende quando i componenti hanno residenze in comuni diversi. La deroga prevista dalla norma riguarda solo il caso di immobili diversi insistenti nel medesimo territorio comunale.

  • art. 13 d.lgs. n. 504/1992 (richiamato quale norma che riconosce il beneficio ai proprietari di abitazione principale)

    Riferimento normativo storico al beneficio per l'abitazione principale; il caso è stato deciso in base ai criteri successivamente stabiliti dal d.l. n.201/2011 e sue modifiche.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011

    Confermano il principio che le norme agevolative in materia di abitazione principale vanno interpretate restrittivamente e richiedono la prova della comunanza di residenza e dimora abituale del nucleo familiare.

  • Corte costituzionale

    Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242

    Richiamata a supporto del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative in materia fiscale.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 17408/2021 (non massimata)

    Ricordata dalla parte resistente come possibile orientamento che ammetterebbe l'agevolazione in presenza di "vincoli oggettivi" che giustifichino la residenza diversa di uno dei coniugi; la CTR ha ritenuto che tale principio non valesse nel caso concreto in assenza di prova della necessità oggettiva della diversa residenza.

Massime di principio

  • Per ottenere l'agevolazione IMU per abitazione principale è necessario che il possessore e l'intero nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nella stessa unità immobiliare: entrambi i requisiti devono coesistere.
  • La norma è agevolativa e va interpretata restrittivamente: la mera dimora abituale senza la corrispondente residenza anagrafica del nucleo non è sufficiente quando le residenze ricadono in comuni diversi.
  • Deroga possibile solo se i componenti del nucleo familiare hanno dimora e residenza in immobili diversi ma ubicati nel medesimo territorio comunale: in tal caso l'agevolazione si applica a un solo immobile per nucleo.
  • Il contribuente che invoca situazioni particolari (es. vincoli oggettivi che impongano la residenza in comune diverso) ha l'onere probatorio di dimostrare tali circostanze; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Sull'atto impositivo: la motivazione non deve essere completa come una sentenza, ma l'indicazione di causa (es. "scissione nucleo familiare" con dati catastali) può essere considerata sufficiente per informare il contribuente delle ragioni dell'accertamento.

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