Sentenza del 27/01/2022 n. 57 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TOSAP- Ponteggi/impalcature - Immobile di grandi dimensioni - Maggiore occupazione rispetto autorizzazione - Legittimità - Esenzione - Non spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Xxxxx ha impugnato sei avvisi di accertamento Tosap per gli anni 2013-2018 relativi a ponteggi/impalcature che occupavano il suolo pubblico attorno a un ex convitto di sua proprietà, deducendo: (1) carenza di legittimazione passiva dopo la cessione dell'immobile; (2) esenzione Tosap ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 507/1993 perché l'immobile era strumentale ad attività assistenziali/previdenziali; (3) errori nelle misurazioni comunali, denunciando l'inaffidabilità di strumenti come Google Earth/Street View. Il Comune contestava una maggiore occupazione rispetto alle autorizzazioni e notificò gli accertamenti basandosi su rilievi tecnici del 2018, integrati con immagini di archivio per estendere la contestazione agli anni precedenti.
La decisione
La Commissione ha ritenuto che l'esenzione dell'art. 49 si applica solo se l'occupazione del suolo è effettivamente effettuata per finalità assistenziali/previdenziali (finalità proprie dell'occupazione) e non siano rilevanti la sola destinazione catastale o la strumentalità dell'immobile. Nel caso di specie l'occupazione era dovuta a misure di sicurezza pubblica (pericolo di distacco di cornicioni) e non per lo svolgimento di attività assistenziali; inoltre risultava incontestato che l'immobile non era più effettivamente utilizzato come convitto. Pertanto l'esenzione non spettava. Quanto al quantum, le misurazioni del 2018 effettuate da tecnici comunali sono state ritenute attendibili in assenza di contestazioni puntuali da parte di Xxxxx. Tuttavia, l'utilizzo delle immagini Street View per estendere retroattivamente le misurazioni agli anni 2013-2015 è risultato inattendibile per gli anni 2013-2015 (anche alla luce della CTU nel giudizio civile, che ha evidenziato l'assenza di ponteggi in immagini 2014-2015 e l'impossibilità di verificare il 2013), mentre per il 2016-2017 non sono emerse criticità. Inoltre, essendo l'immobile stato ceduto il 30/10/2018, da tale data la responsabilità per l'occupazione e il tributo compete al nuovo acquirente. Conclusivamente la Commissione ha confermato gli avvisi per gli anni 2016, 2017 e per il 2018 fino al 30/10/2018, e ha annullato gli avvisi relativi al 2013, 2014 e 2015. Spese compensate.
Norme richiamate
"Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ... per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica"
L'esenzione si applica solo quando l'occupazione del suolo è effettuata per le finalità elencate (ossia lo scopo dell'occupazione deve essere assistenziale/previdenziale ecc.). Non basta che l'immobile sia strumentale o catastalmente destinato a tali fini; rileva la finalità concreta dell'occupazione.
Richiamata in relazione ai termini di decadenza per l'accertamento: gli avvisi notificati il 18/12/2018 rientrano nel termine quinquennale previsto dalla normativa finanziaria, per cui le eccezioni di decadenza sono state respinte.
Richiamato in ordine ai termini di irrogazione delle sanzioni; l'accertamento e la notificazione sono stati considerati tempestivi rispetto ai termini previsti dalla normativa sanzionatoria.
Riferimento alla prescrizione ordinaria quinquennale; il provvedimento è stato ritenuto tempestivo rispetto a tale termine.
Massime di principio
- L'esenzione Tosap prevista dall'art. 49 D.Lgs. 507/1993 vale solo quando l'occupazione del suolo è effettuata per finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali o di ricerca: non è sufficiente la destinazione catastale o l'appartenenza dell'immobile a un ente che svolge tali attività.
- Se un'occupazione è necessaria per ragioni di pubblica sicurezza (es. lavori o ponteggi per evitare cedimenti), quella finalità di sicurezza non rientra nelle finalità agevolative dell'art. 49 e dunque la Tosap è dovuta, salvo diverso titolo esentativo espresso.
- La parte che contesta misurazioni o accertamenti tecnici comunali ha l'onere di proporre contestazioni precise, documentate e calcoli alternativi: obiezioni generiche non sono sufficienti a scalfire la presunzione di veridicità dei rilievi tecnici.
- Le immagini di Google Street View o simili possono essere utilizzate come mezzo di prova, ma hanno limiti: la loro attendibilità per ricostruire stati di fatto passati va valutata caso per caso e può essere confutata da una CTU o da verifiche contraddittorie.
- La cessione dell'immobile produce effetti sulla responsabilità per la tassa: il soggetto che occupa il suolo dopo la cessione è tenuto al pagamento per il periodo di sua responsabilità; il precedente proprietario non è responsabile per i periodi successivi alla vendita.
- Le eccezioni di decadenza e prescrizione vanno valutate rispetto ai termini normativi specifici (art.1 comma 161 L.296/2006, art.20 D.Lgs.472/1997, art.2948 c.c.); notifiche entro il quinquennio sono generalmente valide.
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