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Sentenza

Sentenza del 27/01/2022 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IMU - Esenzione - Mancato utilizzo - Fini assistenziali - Spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente ha chiesto il rimborso dell'IMU versata per gli anni 2013-2017 per l'immobile (ex-colonia) ritenuto esente ai sensi dell'art. 7 lett. i) d.lgs. 504/1992 (immobili strumentali destinati esclusivamente allo svolgimento, in modo non commerciale, di attività assistenziali/previdenziali). Il Comune aveva negato il rimborso sostenendo che: per il 2013-2015 erano stati notificati avvisi di accertamento divenuti definitivi; per il 2016-2017 era stata applicata una riduzione sulla base di una dichiarazione di inagibilità. L'ente ha impugnato il diniego e la regolarità delle notifiche (PEC), sostenendo inoltre che l'immobile, pur inutilizzato, mantiene la strumentalità statutaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'ente e accolto l'appello incidentale del Comune. Ha dichiarato valide le notifiche tramite PEC degli avvisi di accertamento 2013-2015 (quindi divenuti definitivi per mancata impugnazione) e ha ritenuto legittimo il diniego di rimborso per gli anni 2014-2017 perché l'ente non ha dimostrato le ragioni del prolungato mancato utilizzo idonee a escludere la perdita della strumentalità dell'immobile. Sul punto del termine quinquennale per il rimborso 2013, la CTR ha confermato la decisione di primo grado circa la tardività rispetto agli acconti del 2013 e la tempestività rispetto al saldo 16/06/2014, conformandosi ai principi di Cassazione sul decorso del termine per i singoli versamenti.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, lett. i)

    Esenzione per immobili strumentali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali/previdenziali: richiede verifica congiunta di requisito soggettivo (ente) e oggettivo (uso esclusivo dell'immobile).

  • D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8

    Richiamo della disciplina dell'art.7 d.lgs. 504/1992 in materia di IMU.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1

    Riduzione al 50% prevista per fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (richiamata dal Comune per 2016-2017).

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161

    "gli avvisi di accertamento degli enti locali vanno notificati 'anche a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento'"

    Non escludeva l'uso della PEC, ma veniva invocata dall'ente per negare la possibilità di notifica via PEC; la CTR ha invece ritenuto applicabile la disciplina moderna della PEC.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Norma sulle notifiche degli atti tributari che, con successive modifiche e interventi (art.7-quater d.l.193/2016), è stata intesa applicabile anche ai tributi locali e ha consentito notifiche via PEC.

  • D.L. 23 ottobre 2016, n. 193, art. 7‑quater, comma 6

    Ha introdotto (dal 01/07/2017) la possibilità di notificare gli atti tributari tramite PEC.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), art. 6

    Principio di equiparazione della PEC alla raccomandata con ricevuta: supporta la regolarità delle notifiche via PEC salvo diversa disposizione.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 9100/2020

    Principio che il mancato utilizzo dell'immobile è irrilevante ai fini dell'esenzione solo se esistono cause che giustifichino l'inoperatività senza che ciò comporti perdita della strumentalità; è onere del giudice di merito accertare le ragioni del mancato utilizzo.

  • Giurisprudenza: Cass. 5653/2014; Cass. 14868/2016; Cass. 20003/2011

    Regole sul decorso del termine quinquennale per la richiesta di rimborso: se il versamento è costituito da acconti non dovuti, il termine decorre dal singolo pagamento; se l'eccedenza emerge solo al saldo o in determinazione definitiva, il termine decorre dal saldo.

  • Giurisprudenza: Cass. 10266/2018; Cass. 30927/2018

    Equipollenza tra firme digitali CAdES (.p7m) e PAdES (firma su .pdf): la notifica in formato .pdf può essere valida se firmata in modo conforme.

  • Cass., SS.UU. 13378/2016

    Principio sull'emendabilità degli errori del contribuente con il limite dei periodi di imposta divenuti definitivi per decadenza.

Massime di principio

  • Onere della prova: chi richiede un'esenzione fiscale deve dimostrare entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo). Non basta la previsione statutaria o la qualificazione catastale.
  • Mancato utilizzo: il semplice inutilizzo dell'immobile non esclude automaticamente l'esenzione; tuttavia il contribuente deve documentare le ragioni del mancato utilizzo che escludano un mutamento della destinazione o della strumentalità.
  • Notifiche via PEC: dalla normativa e giurisprudenza recenti le notifiche tributarie via PEC sono valide anche per atti degli enti locali; la notifica a un indirizzo PEC riferibile all'ente (anche a una sua articolazione territoriale) è efficace se raggiunge realmente l'ente.
  • Formati e firma digitale: la notifica può essere valida anche se il documento ha estensione .pdf se è stata apposta firma elettronica riconosciuta (principio di equipollenza PAdES/CAdES).
  • Effetto degli avvisi non impugnati: avvisi di accertamento non impugnati rendono definitiva la pretesa per quei periodi e impediscono di discutere il merito dell'imposta in successivi giudizi sul rimborso.
  • Termini per il rimborso: il quinquennio per presentare istanza di rimborso decorre dal singolo versamento quando l'acconto è già, all'atto, parzialmente o totalmente non dovuto; se l'errore emerge solo con il saldo o con una determinazione definitiva, il termine decorre dal saldo.
  • Prassi consigliata per casi simili: impugnare tempestivamente avvisi/accertamenti, conservare e produrre documentazione amministrativa/tecnica che spieghi le cause del mancato utilizzo (determinazioni degli organi, perizie, progetti di riqualificazione, ordini di chiusura, impedimenti oggettivi), controllare le notifiche PEC e gli indirizzi nell'IPA e produrre prove sulla correttezza delle notifiche e sulle firme digitali.

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