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Sentenza

Sentenza del 27/01/2022 n. 127 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Pubblicità e pubbliche affissioni - Marchio applicato su silos utilizzati all'interno di cantieri edili - Imponibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione di un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativo a marchi apposti su silos utilizzati in cantieri del 2017; F. S.r.l. ha dedotto la carenza di potestà accertativa del Comune di Castelfiorentino (ovvero del suo concessionario) perché, secondo la disciplina speciale (art. 3, comma 16-sexies D.L. 2/3/2012 n.16 e D.M. 26/7/2012), i silos sono macchine da cantiere e l'imposta deve essere accertata e riscosso dal Comune dove ha sede l'impresa proprietaria (Comune di Spresiano). F. ha inoltre censurato la mancata indicazione di ubicazione, periodo di esposizione, documentazione fotografica e l'errata misura del marchio indicata nell'atto; la resistente ha appellato sostenendo che i silos non sarebbero macchine da cantiere e che l'imposta è dovuta nel luogo di effettiva esposizione della pubblicità.

La decisione

La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di F. S.r.l. Riconoscendo la prevalenza della disciplina del D.M. 26 luglio 2012 (emanato in attuazione dell'art. 3, comma 16-sexies del D.L. n.16/2012) e avvalendosi della nota ministeriale del 30/07/2013, la Commissione ha ritenuto che i silos utilizzati nei cantieri siano macchine da cantiere e che, pertanto, la competenza ad accertare e riscuotere l'imposta spetti al Comune ove ha sede l'impresa produttrice (Spresiano) e non al Comune dove i singoli silos sono temporaneamente utilizzati. L'appello della I.C.A. è stato respinto; condanna alle spese (euro 500 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.L. 2 marzo 2012 n.16, art.3 comma 16-sexies

    "il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ... al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere"

    La norma demanda al Ministro l'adozione di un decreto che disciplina l'applicazione dell'imposta sui marchi apposti su macchine da cantiere e costituisce la base della disciplina speciale derogatoria rispetto al D.Lgs. 507/1993.

  • D.M. 26 luglio 2012

    "Con il presente decreto sono definite le modalità applicative dell'imposta comunale sulla pubblicità ... all'apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere"; "l'imposta è dovuta ... al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza"

    Stabilisce che i marchi apposti sulle macchine da cantiere sono soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità e che la competenza ad accertare/riscuotere spetta al Comune della sede dell'impresa proprietaria dei beni.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507

    Normativa generale sull'imposta comunale sulla pubblicità; la disciplina speciale introdotta dal D.L. n.16/2012 e dal D.M. 26/7/2012 deroga alle regole ordinarie previste da questo decreto legislativo per le macchine da cantiere.

  • Nota Ministero Economia e Finanze, Dip. Finanze, 30 luglio 2013 prot. n.15795

    "anche i silos utilizzati nei cantieri edili devono essere considerati macchine da cantiere e, pertanto, sono ricompresi nell'ambito di applicazione del D.M. 26 luglio 2012"

    Parere ministeriale che interpreta il D.M. 26/7/2012 in senso estensivo ai silos: fornisce conferma applicativa che i silos rientrano nella categoria delle macchine da cantiere e indica la competenza del Comune della sede dell'impresa.

  • Cass. Sez. 1, n. 9580/1994 (richiamata dalla resistente)

    Giurisprudenza citata dalla resistente per sostenere che i silos non sarebbero macchine; il Collegio però non ha ritenuto decisivo tale richiamo alla luce della disciplina speciale e del parere ministeriale.

  • Cass. Ord. Sez. 6, n. 26104/2019 (richiamata dalla resistente)

    Citata in tema di qualificazione della scritta come marchio; la Commissione non ha ritenuto di dover decidere su questo punto, avendo escluso la legittimazione dell'ente che ha emesso l'atto.

Massime di principio

  • I silos utilizzati nei cantieri edili possono essere qualificati come 'macchine da cantiere' ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità quando rientrano nella definizione prevista dalla disciplina tecnica e amministrativa applicabile.
  • Per i marchi apposti su macchine da cantiere (incluse gru e, secondo il Ministero, silos) si applica la disciplina speciale del D.M. 26 luglio 2012: l'imposta è dovuta e l'accertamento compete al Comune dove ha sede l'impresa proprietaria del bene, non al Comune in cui il bene è temporaneamente utilizzato.
  • Una nota o parere ministeriale può avere rilievo interpretativo decisivo se chiarisce l'applicazione di una disciplina regolamentare delegata e rientra nell'ambito della competenza normativa esercitata.
  • Se l'atto impositivo è emanato da un ente privo di legittimazione (mancanza di competenza territoriale), l'atto è annullabile indipendentemente dall'esame di altre censure formali o di merito.
  • In situazioni analoghe è utile per il proprietario/operatore: verificare la disciplina speciale applicabile, conservare convenzioni o dichiarazioni di assolvimento dell'imposta presso il Comune di sede, e contestare tempestivamente la legittimazione dell'ente che ha notificato l'accertamento.
  • La qualificazione del contenuto (messaggio) rispetto al mezzo (bene) può essere rilevante, ma viene sovente superata dalla disciplina speciale che individua regole di competenza diverse rispetto al criterio territoriale generale.

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