Sentenza del 27/01/2022 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta registro - Agevolazione "prima casa"- Fusione catastale particelle contigue - Omessa indicazione termine - Non spettanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva acquistato nel 2015 un immobile usufruendo delle agevolazioni "prima casa" nonostante fosse già proprietario, nello stesso Comune, di un altro immobile contiguo. Nell'atto di acquisto si era impegnato a procedere alla fusione catastale delle due particelle contigue in modo da avere un unico immobile compatibile con i requisiti dell'agevolazione. Tale fusione non è stata effettuata entro il termine e l'Agenzia, con avviso di accertamento notificato il 12/02/2019, ha revocato l'agevolazione e richiesto il recupero dell'imposta. Il contribuente ha contestato la tempestività dell'accertamento sostenendo che l'Amministrazione non poteva revocare l'agevolazione prima che fossero conclusi i lavori e fosse concretamente possibile effettuare la fusione; ha inoltre invocato cause di forza maggiore e chiesto l'esenzione da sanzioni per incolpevolezza.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto che la mancata fusione costituisse violazione della condizione essenziale per il beneficio (ovvero la detenzione di un solo immobile nel Comune) e che l'enunciazione del proposito non mantenuto potesse essere ricondotta a mendacio originario o a successivo abbandono. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 1196/2000 e Cass. Ord. n. 13703/2013) la Commissione ha affermato che, quando non è fissato un termine per l'adempimento/impegno del contribuente, il termine riconoscibile non può superare quello concesso all'Amministrazione per l'accertamento (il triennio decadenziale). Di conseguenza l'Agenzia ha potuto legittimamente emettere l'accertamento alla scadenza del termine di controllo e non ha violato la tempistica. Le eccezioni su forza maggiore e incolpevolezza sono state ritenute insufficienti. L'appello è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in complessivi euro 1.400,00) in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 1982, n. 168
Disciplina le agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali per l'acquirente; la giurisprudenza la usa come riferimento per i requisiti sostanziali del beneficio (es. unicità dell'immobile nel Comune)
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 74 (richiamato nella giurisprudenza come parametro del termine decadenziale triennale)
Stabilisce il termine decadenziale triennale per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'Amministrazione; principio usato per delimitare il periodo entro cui l'Ufficio può revocare agevolazioni connesse a false dichiarazioni o mendacio
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
art. 76 (equivalente e successivo a quanto previsto dall'art. 74 del DPR 634/1972)
Riprende il concetto del termine decadenziale triennale applicabile agli avvisi di liquidazione per agevolazioni indebitamente godute
Cass. Sez. Un. n. 1196/2000
sentenza n. 1196 del 21/11/2000
Precisazione giurisprudenziale che l'enunciazione di un proposito non mantenuto può costituire mendacio originario o problemi successivi; individua il giorno da cui decorre il termine decadenziale quando il proposito risulti ineseguito o divenuto ineseguibile
Cass. Sez. 5, Ord. n. 13703/2013
ordinanza n. 13703 del 30/05/2013
Conferma il principio che, in assenza di un termine fissato per l'adempimento del contribuente, il tempo riconoscibile al privato non può eccedere il termine triennale concesso all'Amministrazione per l'accertamento; quindi l'azione dell'Ufficio può essere esercitata alla scadenza del triennio dalla registrazione quando il proposito sia rimasto ineseguito
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale citata nella sentenza per indicare che la causa è stata decisa allo stato degli atti per effetto delle norme emergenziali (procedura di trattazione a distanza/decisione senza udienza)
Massime di principio
- Se in un atto per ottenere un'agevolazione il contribuente dichiara un proposito futuro (es. fusione catastale) e poi non lo mantiene, tale omissione può essere considerata mendacio originario o successivo abbandono e legittima la revoca del beneficio.
- Quando non è stato fissato un termine per l'adempimento a carico del privato, il periodo a lui riconoscibile non può essere superiore al termine decadenziale concesso all'Amministrazione per i controlli (di regola tre anni); l'Ufficio può quindi esercitare l'azione di revoca alla scadenza di tale termine.
- Il contribuente non può prolungare unilateralmente e indefinitamente il periodo per adempiere: la tempistica deve essere commisurata a ragionevolezza e alla tutela dell'azione accertatrice dell'Amministrazione.
- Le eccezioni di forza maggiore devono essere adeguatamente provate e concernere eventi imprevedibili e non riconducibili a normale lentezza dei lavori o a scelte progettuali suscettibili di pianificazione; rischiano di essere ritenute insufficenti se le difficoltà erano prevedibili o imputabili al contribuente.
- Per ridurre il rischio di decadenza dall'agevolazione è opportuno documentare tempestivamente e in modo dettagliato le cause che impediscono l'adempimento e, se possibile, concordare per iscritto termini certi con l'Amministrazione o allegare elementi che dimostrino l'impossibilità oggettiva e non imputabile al privato.
- In sede contenziosa la giurisprudenza prevalente favorisce la possibilità per l'Ufficio di agire quando il proposito sia rimasto definitivamente ineseguito, per evitare che la fruizione dell'agevolazione dipenda da un tempo indefinito scelto dal contribuente.
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