Cassazione Civile, Ordinanza n. 01863/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società in liquidazione ha impugnato un avviso di accertamento emesso per IRES, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2006. L’Ufficio contestava ricavi non dichiarati per complessivi euro 367.098, di cui euro 248.595 riferiti a corrispettivi di cessione di due immobili non contabilizzati e euro 118.503 ricostruiti in via induttiva come maggiori ricavi da vendite immobiliari, con conseguente maggiore reddito imponibile. La CTR aveva ritenuto motivato l’atto, legittimo l’accertamento induttivo per l’inattendibilità della contabilità e fondato il quantum sulla base di un contratto preliminare reperito dall’Ufficio. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita errata prova della sottofatturazione; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR valorizzato elementi che, secondo la ricorrente, non dimostravano l’asserito maggior prezzo; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul divieto di doppia imposizione e sull’inclusione di alcuni ricavi nelle rimanenze finali; violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, 109 TUIR e 53 Cost. per il criterio di calcolo dei costi e del maggior reddito; falsa applicazione delle medesime norme per sostenere che la percentuale di redditività dovesse applicarsi solo ai maggiori ricavi accertati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi due motivi perché, sotto l’apparente denuncia di violazioni di legge, miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e perché la sentenza impugnata non si fondava sugli elementi richiamati dalla ricorrente nel modo da essa prospettato. Ha ritenuto infondato il terzo motivo sul divieto di doppia imposizione, osservando che non vi era omessa pronuncia ma rigetto implicito della questione, incompatibile con la decisione adottata. Ha disatteso congiuntamente il quarto e il quinto motivo sul calcolo dei costi e della redditività, affermando che, in presenza di accertamento induttivo puro per complessiva inattendibilità della contabilità, l’Ufficio può determinare il reddito anche mediante presunzioni semplici e che il riconoscimento forfettario dei costi opera secondo i presupposti propri dell’accertamento induttivo, non risultando comunque applicabile ai maggiori ricavi non derivanti da accertamenti bancari. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell’Agenzia.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare l’accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro formale di impugnazione per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
indicato dalla Corte per distinguere l’accertamento analitico-extracontabile dall’accertamento induttivo puro.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
considerato la base normativa dell’accertamento induttivo puro, legittimato quando la contabilità è complessivamente inattendibile e l’Ufficio può prescindere dalle scritture contabili.
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione all’accertamento induttivo puro in materia di imposte indirette.
evocato per la nozione di presunzioni semplici; la Corte precisa che nell’induttivo puro possono utilizzarsi anche elementi indiziari non idonei a integrare una presunzione grave, precisa e concordante.
richiamato per il regime delle presunzioni semplici nell’accertamento analitico-extracontabile.
la censura di violazione è stata dichiarata inammissibile perché rivolta non alla motivazione della sentenza ma all’attività dell’Ufficio.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto che non colpisse la sentenza impugnata.
la Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse rigettato implicitamente la questione incompatibile con la decisione.
richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio di imputazione e computo dei costi; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul metodo di determinazione del reddito imponibile.
evocato nel terzo motivo come norma asseritamente violata, con riferimento al dedotto divieto di doppia imposizione.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
menzionato nel richiamo a un recente orientamento sul riconoscimento dei costi in caso di presunzione legale derivante da movimentazioni bancarie non giustificate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la contabilità del contribuente è complessivamente inattendibile, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo puro e determinare il reddito anche sulla base di elementi indiziari non assistiti dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il discrimine tra accertamento analitico-extracontabile e accertamento induttivo puro dipende dal grado di attendibilità delle scritture: nel primo caso l’Ufficio integra le lacune; nel secondo può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito; la censura è inammissibile quando mira, in sostanza, a rimettere in discussione gli accertamenti fattuali del giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione impugnata è logicamente incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata, poiché il rigetto può essere anche implicito.
- Nel caso di accertamento induttivo puro, il riconoscimento forfettario dei costi segue i presupposti propri di tale metodo; la deduzione percentuale non può essere estesa automaticamente a ricavi ulteriori che non derivino da specifiche presunzioni bancarie o da situazioni assimilabili.
- Laddove la sentenza di merito abbia già escluso in modo implicito una tesi difensiva incompatibile con la ratio decidendi, il relativo motivo di ricorso deve essere scrutinato come critica alla soluzione di merito, non come omessa pronuncia.
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