Cassazione Civile, Ordinanza n. 01566/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Genova resa in sede di rinvio, che aveva accolto la domanda subordinata e condannato la società ricorrente a restituire euro 122.000,00 con interessi legali dal 19/2/2003 al saldo. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, in sede di asta fallimentare, di un immobile ad uso commerciale. Un soggetto aveva partecipato all'operazione insieme al fratello, amministratore della società poi divenuta acquirente, mettendo a disposizione euro 122.000,00 e deducendo un accordo interno per ottenere una quota del bene pari a un terzo. In primo grado era stata accolta la domanda principale di trasferimento della quota di proprietà e di corresponsione di parte dei canoni; in appello la domanda principale era stata rigettata per difetto di legittimazione passiva della società, ritenuta estranea al patto fiduciario, ma la Cassazione aveva poi cassato solo per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di restituzione delle somme versate. In sede di rinvio la Corte d'appello ha accolto tale domanda subordinata, condannando la società al rimborso di euro 122.000,00 con interessi legali. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e violazione del giudicato interno, sostenendo che la precedente ordinanza di Cassazione avesse definitivamente escluso la spendita del nome della società e quindi la riferibilità a essa dell'obbligo restitutorio; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo decisivo a una frase difensiva estrapolata dal contesto e avesse inferito senza adeguati indizi la responsabilità della società. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati: ha escluso la motivazione apparente, ha chiarito che non vi era giudicato impeditivo sulla valutazione della domanda restitutoria e ha ritenuto corretto l'accertamento della riferibilità alla società della dichiarazione di debito, valorizzando il rapporto rappresentativo, l'impiego delle somme nell'interesse dell'ente, l'acquisto dell'immobile da parte della società e la mancata contestazione del credito in primo grado.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, ma la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione era comprensibile e coerente.
Richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che il requisito fosse rispettato.
Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione, che la Corte ha ritenuto non violata.
Invocato in tema di giudicato sostanziale; la Corte ha escluso che l'ordinanza precedente avesse formato un giudicato ostativo sulla domanda restitutoria.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno; la Corte ha negato che ricorresse una preclusione sul punto controverso.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.
Richiamato per la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione.
Conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata nel ragionamento sul controllo di motivazione.
Richiamati per affermare che, nella società in nome collettivo, la rappresentanza spetta disgiuntamente ai soci e si estende agli atti rientranti nell'oggetto sociale.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c.; la Corte ha ritenuto corretta la costruzione presuntiva della Corte territoriale.
Richiamato per il giudizio sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi; la Corte ha escluso violazioni dei canoni presuntivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione censurabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., è limitato alla mancanza assoluta, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza.
- Il giudicato non si estende oltre il decisum effettivamente coperto dalla precedente pronuncia: se una domanda è stata cassata solo per omessa pronuncia e rimessa al giudice di rinvio, resta aperta la valutazione sul suo fondamento nel merito.
- Nei contratti o negozi a forma libera la spendita del nome del rappresentato non richiede formule sacramentali: può risultare anche da comportamenti concludenti e dalle circostanze del caso, purché il giudice di merito ne motivi in modo congruo.
- Una dichiarazione di riconoscimento del debito o di ricezione di somme è imputabile a un ente collettivo solo se proviene da soggetto munito di poteri rappresentativi; tuttavia, la mancata contestazione del rapporto di rappresentanza e le circostanze dell'operazione possono concorrere a fondare l'accertamento della riferibilità all'ente.
- La prova presuntiva è correttamente costruita quando il giudice individua fatti noti, li valuta nella loro concordanza e ne trae un inferenza logica non meramente congetturale, rispettando i criteri di gravità, precisione e concordanza.
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