Cassazione Civile, Ordinanza n. 30655/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di pagamento per tributi consortili relativi agli anni 2007 e 2008 emesso da un consorzio di bonifica nei confronti del proprietario di alcuni terreni. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non provata la sussistenza di un beneficio specifico e diretto per il fondo. In appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione del consorzio, osservando che, per i contributi riferiti alle spese istituzionali, non bastava l'inserimento del terreno nel perimetro consortile, ma occorreva anche un piano annuale di riparto delle spese ritualmente approvato, e che tale presupposto non risultava provato. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge regionale Calabria n. 11/2003, sostenendo che per i contributi richiesti per le spese di funzionamento del consorzio la norma prescinde dal piano annuale di riparto e dall'esistenza di un beneficio; in subordine ha richiamato atti amministrativi anteriori, ritenuti equipollenti a un piano di classifica, per affermare la presunzione di beneficio fondiario. La Corte ha esaminato anche il tema dell'onere della prova nei contributi di bonifica e il rilievo della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e, per quanto occorra, anche inammissibile nella parte in cui richiedeva la verifica del contenuto di atti amministrativi non integralmente trascritti o allegati nel ricorso. Ha quindi confermato il rigetto dell'appello del consorzio e la decisione di merito favorevole al contribuente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 l. reg. Calabria n. 11/2003
comma 1, lett. a); comma 2
La norma non può essere letta nel senso di imporre il contributo per le spese istituzionali indipendentemente dal beneficio fondiario; la debenza del contributo consortile richiede comunque la sussistenza di un beneficio concreto per l'immobile, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte.
art. 19, comma 5, l. reg. Calabria n. 11/2003
Il piano annuale di riparto delle spese deve essere approvato dai consorzi di bonifica entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica.
art. 24 l. reg. Calabria n. 11/2003
È richiamato quale parametro per l'elaborazione e approvazione dei piani di classifica.
È richiamato come base normativa generale dei contributi consortili di bonifica.
art. 10 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
È richiamato come norma in materia di bonifica e contribuenza consortile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato nel contesto della censura relativa all'omesso esame degli atti amministrativi richiamati dal consorzio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti, comporta il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 119 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il contributo sganciato dal beneficio, poiché altrimenti si introdurrebbe un tributo regionale di nuovo conio eccedente la competenza del legislatore regionale.
art. 53 Cost.
La contribuzione consortile è giustificata solo in presenza di una concreta capacità contributiva desumibile dal beneficio derivante all'immobile dall'attività di bonifica.
È richiamato nel sistema dei contributi di bonifica e dell'onere collegato al vantaggio fondiario.
Massime di principio
- Nei contributi di bonifica, la mera inclusione dell'immobile nel perimetro consortile non basta, da sola, a fondare la debenza del contributo se non è dimostrata o presunta secondo legge la sussistenza di un beneficio diretto e specifico per il fondo.
- Quando esiste un piano di classifica validamente approvato e l'immobile vi è compreso, opera una presunzione di beneficio fondiario e l'onere di contestare in modo specifico la pretesa ricade sul contribuente; in mancanza di un tale piano o di atti equivalenti debitamente allegati e dimostrati, il consorzio resta onerato della prova del presupposto impositivo.
- Nel ricorso per cassazione che investa atti amministrativi secondari, il ricorrente deve trascriverne o allegarne integralmente i passaggi rilevanti: altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La disciplina regionale dei contributi consortili deve essere interpretata in modo conforme ai principi costituzionali, sicché non è ammissibile l'imposizione di un contributo sganciato dal beneficio che l'opera di bonifica reca all'immobile.
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