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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01752/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società un maggior reddito ai fini IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2011, applicando il meccanismo di determinazione del reddito minimo previsto per le società non operative o di comodo. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato; in appello la CTR aveva solo parzialmente accolto l’impugnazione, rideterminando il reddito minimo sulla base di una perizia di stima degli immobili, ma confermando nel resto la legittimità dell’accertamento, l’inapplicabilità dell’esclusione per le società agricole in relazione all’anno 2011 e la mancata rilevanza dello stato di liquidazione della capogruppo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 30, comma 4-bis, d.lgs. 724/1994 per non avere la CTR riconosciuto la disapplicazione della disciplina delle società di comodo in presenza di situazioni oggettive; (2) violazione degli obblighi di contraddittorio endoprocedimentale e error in procedendo per avere la CTR ritenuto tardiva l’eccezione; (3) violazione delle regole sul contraddittorio preventivo in materia di norme antielusive, sostenendo che l’accertamento ex art. 30 cit. richiedesse una preventiva richiesta di chiarimenti; (4) violazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 87956/2012, assumendo che la società, svolgendo esclusivamente attività agricola, dovesse essere esclusa dalla disciplina delle società di comodo; (5) violazione dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973, lamentando l’uso di un criterio di accertamento induttivo basato su presunzioni semplici. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato, il terzo e il quarto infondati, il quinto inammissibile per difetto di specificità e di confrontabilità con la sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha ritenuto che la censura sull’art. 30, comma 4-bis, d.lgs. 724/1994 si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e comunque non cogliesse la ratio decidendi, poiché la CTR aveva motivato sul carattere non sufficiente dello stato di liquidazione della capogruppo come situazione oggettiva idonea a superare la presunzione di non operatività. Ha poi escluso che esista un generale principio di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, e ha affermato che la disciplina delle società di comodo contempla un proprio meccanismo di interpello/disapplicazione, non necessario in via preventiva ai fini della contestazione. Ha inoltre confermato che l’esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo opera solo dall’anno d’imposta 2012, senza retroattività, sicché per il 2011 permaneva l’onere del contribuente di provare situazioni oggettive straordinarie. Infine, ha dichiarato inammissibile il quinto motivo per mancata specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, d.lgs. n. 724/1994

    Il contribuente può superare la presunzione di non operatività solo provando situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che rendano impossibile conseguire il reddito minimo o esercitare l’attività; per l’anno 2011 l’esclusione automatica delle società agricole non operava ancora.

  • art. 30, comma 1, d.lgs. n. 724/1994

    La norma introduce una presunzione legale relativa di non operatività della società se i ricavi effettivi restano sotto il ricavo minimo presunto.

  • art. 37-bis, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio preventivo, ma la Corte esclude l’applicabilità di un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ai tributi non armonizzati e osserva che la disciplina delle società di comodo ha un proprio meccanismo speciale.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base del criterio di accertamento induttivo; il motivo è dichiarato inammissibile perché non specificamente confrontato con la sentenza impugnata.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura agricola esclusiva dell’attività svolta.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Costituiscono i parametri formali dei motivi, ma la Corte rileva in più punti l’inammissibilità per difetto di specificità, per commistione tra violazione di legge e riesame del fatto o per difetto di interesse.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le affermazioni della sentenza impugnata ritenute in contrasto con la legge; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 128, l. n. 244/2007

    Ha introdotto l’esclusione delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo, ma tale effetto opera solo dal periodo d’imposta 2012.

  • art. 35, comma 15, d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006

    È richiamato come fonte dell’introduzione del comma 4-bis dell’art. 30, che consente la prova contraria della situazione oggettiva straordinaria.

Massime di principio

  • In tema di società di comodo, il mancato superamento del test di operatività integra una presunzione legale relativa di non operatività, superabile solo mediante prova rigorosa di situazioni oggettive, estranee alla volontà dell’imprenditore, che abbiano reso impossibile il conseguimento del reddito minimo.
  • Lo stato di liquidazione della capogruppo, da solo e in assenza di ulteriori circostanze oggettive estranee alla sfera soggettiva della contribuente, non è automaticamente sufficiente a escludere l’operatività della disciplina delle società non operative nei confronti della controllata.
  • Non esiste nell’ordinamento tributario un generale principio di contraddittorio endoprocedimentale applicabile a tutti i tributi; per i tributi non armonizzati l’obbligo di previo confronto opera solo nei casi previsti dalla legge o da speciali discipline procedimentali.
  • Nei casi disciplinati dall’art. 30 d.lgs. 724/1994, l’eventuale tutela partecipativa del contribuente è assicurata dagli strumenti previsti dalla normativa sulle società di comodo, senza che sia necessario un autonomo interpello disapplicativo come condizione preliminare indefettibile dell’accertamento.
  • L’esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo non ha efficacia retroattiva e opera soltanto dal periodo d’imposta previsto dalla fonte che la introduce.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge deve essere articolato con specificità, mediante confronto puntuale tra la sentenza impugnata e le norme ritenute violate; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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