Cassazione Civile, Ordinanza n. 01679/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati per attività svolta in favore di un'associazione. In opposizione, il tribunale ha revocato il decreto nei confronti dei singoli associati e lo ha confermato nei confronti dell'associazione; la corte d'appello ha poi rigettato l'impugnazione dell'avvocato, escludendo sia che l'associazione fosse una società di fatto, sia che il legale rappresentante o gli associati fossero personalmente obbligati al pagamento, in mancanza di prova del conferimento dell'incarico e di attività negoziale idonea a far sorgere responsabilità personale ex art. 38 c.c. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione degli artt. 38 c.c., 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che fosse pacifico lo svolgimento dell'attività professionale per l'associazione, che il rappresentante aveva rilasciato procure alle liti per vari giudizi tributari e che tali procure, insieme ad altri documenti e a capitoli di prova orale, dimostravano il conferimento dell'incarico anche da parte del rappresentante e/o degli associati; ha quindi censurato la mancata affermazione della responsabilità personale del legale rappresentante e degli associati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la responsabilità ex art. 38, comma 2, c.c. per le obbligazioni assunte in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non discende dalla sola carica di legale rappresentante, ma richiede la prova di una concreta attività negoziale svolta nell'interesse dell'ente e idonea a creare il rapporto obbligatorio verso il terzo; tale prova grava su chi pretende di far valere la responsabilità personale. Ha inoltre osservato che le doglianze del ricorrente miravano in realtà a una diversa valutazione delle prove, censura non ammissibile sotto il profilo degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.; ha escluso anche la riqualificazione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della "doppia conforme" e perché la procura alle liti è solo un indice presuntivo del rapporto di patrocinio, non prova del mandato professionale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. La Corte, nonostante l'intimazione delle controparti, non ha disposto spese di lite ma ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta presuppone un'attività negoziale effettivamente svolta per l'ente; non basta la mera titolarità della rappresentanza o della carica associativa.
La violazione dell'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove offerte.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non se si contesta il diverso apprezzamento delle prove di parte.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non è deducibile il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Il motivo era formalmente prospettato per violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui in realtà sollecitava una rivalutazione del fatto e delle prove.
La riqualificazione del motivo come vizio motivazionale è stata esclusa per la preclusione della doppia conforme e perché non erano indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e la loro diversità.
Quando la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere, trova applicazione il richiamo all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; la Corte ha richiamato anche la disciplina della definizione accelerata.
La conformità tra proposta e decisione finale è stata letta come indice legale di abuso del processo; nel caso, non essendosi costituiti gli intimati, è stata applicata la sola condanna ex comma 4 a favore della cassa delle ammende.
È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per far valere la responsabilità personale ex art. 38 c.c. nei confronti di chi abbia agito per un'associazione non riconosciuta, non è sufficiente provare la qualità di legale rappresentante: occorre dimostrare la concreta attività negoziale posta in essere in nome e per conto dell'ente, idonea a generare l'obbligazione verso il terzo.
- La procura alle liti è un atto unilaterale endoprocessuale che attribuisce il potere di rappresentanza in giudizio, ma non prova da sola l'esistenza del sottostante rapporto di patrocinio e del correlato diritto al compenso; essa può al più costituire un indizio presuntivo.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia errata l'attribuzione dell'onere della prova, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove offerte.
- Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio; sono ammissibili solo in presenza di specifiche violazioni delle regole legali di acquisizione o valutazione della prova.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica e confronta le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
- La conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale può integrare una valutazione legale di abuso del processo, con conseguente applicazione della condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.
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