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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01678/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società aveva ottenuto dal Comune, all'esito di una procedura pubblica, l'uso gratuito di un capannone comunale per quindici anni mediante contratto di comodato. La società sosteneva di aver eseguito opere di miglioria per circa 21.000 euro e lamentava che il Comune avesse esercitato il recesso dal rapporto, con delibera di giunta e preavviso di novanta giorni, invocando l'art. 7 del contratto e ragioni di interesse pubblico. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ricorreva per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo il legittimo affidamento ingenerato dalla procedura pubblica e dagli investimenti eseguiti, nonché l'abuso del diritto da parte del Comune; 2) nullità per errata valutazione documentale e dell'art. 7 del contratto, sostenendo che il recesso fosse in realtà una risoluzione per presunto inadempimento e non un recesso ad nutum; 3) violazione dell'art. 107 TUEL, per incompetenza della giunta comunale ad adottare l'atto di recesso. La Corte ha però ritenuto che il rapporto fosse un comodato gratuito privatistico, che il Comune avesse validamente esercitato il recesso contrattuale ad nutum previsto dall'art. 7 con il preavviso pattuito, che non fosse configurabile un affidamento tutelabile in relazione a un rapporto gratuito con durata incerta, e che non emergesse alcun abuso del diritto; ha inoltre reputato inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la doppia conforme e comunque generiche o cumulate in modo eterogeneo, e ha rilevato l'inconsistenza del terzo motivo per mancata specificazione della sua deduzione nei gradi di merito e per la presenza di un atto dirigenziale conforme. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato il rapporto come comodato gratuito soggetto a recesso ad nutum del Comune, con preavviso di 90 giorni, escludendo sia la violazione dei doveri di buona fede sia l'abuso del diritto, e ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi attinenti all'omesso esame, alla pretesa natura non gratuita del rapporto e alla dedotta incompetenza dell'organo comunale. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha escluso che il recesso ad nutum esercitato in un comodato gratuito e pattuito come tale integrasse violazione del dovere di buona fede.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per sostenere la pretesa abusività del recesso; la Corte ha affermato che non vi era abuso né lesione della buona fede, mancando una ragionevole aspettativa alla conservazione del godimento per l'intera durata del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocato nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure riconducibili all'omesso esame di fatti decisivi, richiamando la preclusione della doppia conforme e chiarendo che il vizio non riguarda l'omesso esame del materiale probatorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme, non è deducibile in cassazione il vizio motivazionale nei limiti invocati dalla ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citato in relazione alla camera di consiglio e al deposito della memoria.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare nullità del procedimento e errata valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto le doglianze non fondate o inammissibili.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze documentali; la Corte ha escluso che le censure colpissero realmente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 107 TUEL

    Invocato per sostenere l'incompetenza della giunta comunale ad adottare il recesso; la Corte ha rilevato la mancata specificazione della deduzione nei gradi di merito e, comunque, la presenza di un atto dirigenziale conforme.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare il difetto di specificità del terzo motivo, non essendo chiarito se e dove la questione di incompetenza fosse stata proposta nei precedenti gradi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.

  • art. 7 del contratto

    "Risoluzione e recesso del contratto"

    La Corte ha valorizzato il primo comma quale fonte del diritto del Comune di recedere in qualsiasi momento con preavviso di 90 giorni, qualificando il recesso come esercizio di una facoltà contrattuale ad nutum; il secondo comma disciplina invece specifiche ipotesi di risoluzione di diritto.

Massime di principio

  • Quando un rapporto è qualificato come comodato gratuito e il contratto attribuisce al comodante il diritto di recedere in qualsiasi momento con preavviso, il recesso esercitato secondo la clausola pattizia non richiede una motivazione ulteriore e non può essere sindacato come atto autoritativo di autotutela amministrativa.
  • Non è configurabile una tutela del legittimo affidamento fondata su un preteso diritto alla conservazione del bene per l'intera durata del rapporto se la durata stessa è resa incerta da una clausola di recesso ad nutum liberamente accettata dal comodatario.
  • La deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.; inoltre, il vizio non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La censura per violazione di legge deve essere formulata in modo specifico e autosufficiente, senza cumulare indistintamente profili eterogenei di violazione di legge e omesso esame di fatti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Per configurare un abuso del diritto o una violazione dei canoni di buona fede nell'esercizio del recesso contrattuale occorre allegare e dimostrare sia una ragionevole aspettativa alla stabilità del rapporto, sia l'assenza di un interesse apprezzabile del recedente; in difetto, l'esercizio della facoltà pattizia resta legittimo.
  • La questione di incompetenza dell'organo che adotta l'atto deve essere specificamente dedotta e localizzata nei precedenti gradi di giudizio; in cassazione non è ammissibile prospettarla come novum.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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