Cassazione Civile, Ordinanza n. 01681/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva citato dinanzi al Tribunale di Catania varie società del gruppo elettrico chiedendo, in sintesi, di accertare la nullità delle convenzioni di incarico professionale relative ad attività di assistenza e rappresentanza in numerosi giudizi civili, sul presupposto che le società avessero imposto unilateralmente compensi non conformi ai minimi tariffari e ai parametri, avessero rifiutato il pagamento di notule redatte secondo criteri da lui ritenuti corretti e avessero poi cessato di conferire incarichi. Chiedeva inoltre il riconoscimento del diritto ai compensi da determinarsi in separato giudizio secondo la disciplina dell’equo compenso e il risarcimento dei danni, anche per violazione della buona fede e sotto profili di perdita di chance e previdenziali. Il Tribunale di Catania aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, ritenendo applicabile l’art. 19 c.p.c. perché tutte le società avevano sede a Roma, escludendo l’art. 20 c.p.c. e ritenendo i contratti perfezionati a Roma. Con il regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto, tra l’altro: nullità della citazione per indeterminatezza e omessa fissazione del termine per rinnovarla o integrarla; nullità della costituzione delle convenute per asserito conflitto di interessi dei difensori; incompletezza e inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale, poiché le società non avrebbero contestato la competenza del Tribunale di Catania quale foro del luogo di sede secondaria; errata esclusione dell’art. 20 c.p.c. rispetto alla domanda di pagamento dei compensi, con conseguente competenza del giudice del domicilio del creditore; nonché domanda di condanna delle controparti ex art. 96 c.p.c. e per danni punitivi.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto e il sesto motivo, ritenendo che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle società fosse incompleta e quindi come non proposta, perché le convenute si erano limitate a indicare la sede legale in Roma senza allegare e provare anche l’assenza di sedi secondarie o stabilimenti con rappresentante autorizzato nel circondario di Catania. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Catania e ha dichiarato la competenza del medesimo Tribunale di Catania, con termine per la riassunzione. Sono stati rigettati il primo, il terzo, il quarto e il quarto-bis motivo; sono stati assorbiti gli altri motivi, in particolare quelli che miravano a sostenere la competenza catanese anche ai sensi dell’art. 20 c.p.c. o a ottenere condanne risarcitorie in questa sede. La Corte ha inoltre escluso ogni responsabilità aggravata delle resistenti nel presente regolamento. Le spese sono state rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consentiva al ricorrente di agire in proprio, ma non incideva sul thema decidendum del regolamento
art. 19 c.p.c.
per la competenza territoriale delle società rileva la sede; ma l’eccezione di incompetenza deve essere completa e dimostrare anche l’assenza di sedi secondarie o stabilimenti nel circondario del giudice adito
art. 20 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la competenza del foro del luogo di adempimento/domicio del creditore; la questione è stata assorbita dall’affermazione della competenza ex art. 19 c.p.c.
art. 38 c.p.c.
l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile deve essere proposta e provata in modo completo, altrimenti si considera come non proposta
art. 42 c.p.c.
richiamato per ribadire che nel regolamento di competenza possono essere esaminate solo questioni direttamente e necessariamente attinenti alla competenza
art. 43 c.p.c.
come l’art. 42 c.p.c., delimita il perimetro del regolamento di competenza alle sole questioni di competenza
art. 101 c.p.c.
richiamato nei motivi del ricorrente, ma le questioni di contraddittorio e nullità processuali non direttamente incidenti sulla competenza sono state dichiarate inammissibili
art. 112 c.p.c.
la mancata pronuncia su una questione processuale non integra, di per sé, omissione di pronuncia, se il giudice ha implicitamente deciso sul punto
art. 163 c.p.c.
la dedotta indeterminatezza dell’atto di citazione è stata esclusa, poiché la domanda era sufficientemente individuata
art. 164 c.p.c.
non era necessario fissare un termine per rinnovare la citazione, perché la domanda non era nulla per indeterminatezza
art. 183 c.p.c. (testo previgente al d.lgs. 149/2022)
le eventuali precisazioni istruttorie e allegatorie avrebbero potuto essere svolte in tale sede, senza lesione del diritto di difesa
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non ritenuto violato
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del giusto processo, ma non ritenuto violato
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della doglianza
art. 96 c.p.c.
le richieste di condanna per responsabilità aggravata e danni punitivi sono state dichiarate estranee al regolamento di competenza; non è emersa responsabilità aggravata delle resistenti nel giudizio di regolamento
art. 2233 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di compensi professionali, ma non decisivo ai fini della competenza
art. 1375 c.c.
richiamato per il dovere di buona fede; le relative pretese risarcitorie non erano scrutinabili nel regolamento di competenza
art. 1182 c.c.
richiamato dal ricorrente per il luogo di adempimento, ma la questione è rimasta assorbita
art. 1218 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all’inadempimento al pagamento dei compensi, senza esame nel merito della domanda
art. 50 c.p.c.
richiamato nei motivi, ma le questioni non attinenti direttamente e necessariamente alla competenza sono state escluse dal perimetro del regolamento
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza possono essere esaminate non solo le questioni di competenza in senso stretto, ma anche le questioni processuali che incidono in modo diretto e necessario sull’individuazione del giudice competente; restano invece fuori le questioni di merito e quelle processuali prive di tale incidenza.
- L’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta da una società deve essere completa: non basta indicare la sede legale altrove, ma occorre allegare e provare anche l’assenza, nel circondario del giudice adito, di sedi secondarie o stabilimenti con rappresentante abilitato a stare in giudizio.
- Se l’eccezione di incompetenza territoriale è incompleta sotto il profilo dei possibili criteri di collegamento previsti dalla legge, essa va considerata come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del giudice adito.
- La nullità della citazione per asserita indeterminatezza non ricorre quando l’atto consenta di individuare, almeno nei suoi elementi essenziali, le condotte contestate, i rapporti dedotti e il petitum; eventuali integrazioni di dettaglio possono essere svolte nelle preclusioni istruttorie.
- La mancata pronuncia su una questione processuale non integra automaticamente omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., dovendosi verificare se il giudice abbia comunque reso una decisione implicita o se la doglianza sia effettivamente rilevante ai fini decisori.
- Le domande risarcitorie e le richieste ex art. 96 c.p.c. non possono essere coltivate nel regolamento di competenza, salvo il solo profilo dell’eventuale responsabilità aggravata nel giudizio di regolamento stesso, da valutare in concreto.
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