Cassazione Civile, Ordinanza n. 01676/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di accertamento del diritto di prelazione agraria su un terreno agricolo confinante, che una società agricola a responsabilità limitata sosteneva di poter esercitare in quanto proprietaria confinante e in virtù della disciplina introdotta dalla L. n. 154/2016 e dal d.lgs. n. 99/2004. I proprietari del fondo avevano in precedenza avuto contatti informali con la società per la vendita del terreno a un certo prezzo, ma poi avevano ceduto il bene a un terzo. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, n. 2-bis, L. n. 817/1971, dell’art. 1, comma 5-bis, d.lgs. n. 99/2004 e dell’art. 1 L. n. 154/2016, sostenendo che la prelazione agraria dovesse spettare anche all’imprenditore agricolo professionale costituito in forma di società di capitali, e che la Corte territoriale avesse erroneamente limitato il beneficio alle sole società agricole di persone o comunque a soggetti formalmente iscritti nella previdenza agricola nei modi indicati dalla normativa richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d’appello di Venezia, che aveva negato alla società ricorrente il diritto di prelazione agraria. La Corte ha affermato che le ipotesi di prelazione e riscatto agrari sono tassative e di stretta interpretazione; la disciplina positiva estende espressamente la prelazione solo al coltivatore diretto e, successivamente, a determinate categorie di imprenditori agricoli professionali e di società agricole espressamente indicate dal legislatore, ma non alle società agricole di capitali. In applicazione del criterio "ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit", la Corte ha quindi escluso che la ricorrente potesse invocare il diritto di prelazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, n. 2-bis, L. 26 maggio 1965, n. 590
comma 2-bis dell'art. 7 della L. n. 817/1971 come introdotto dalla L. n. 154/2016
Estende espressamente la prelazione agraria ai confinanti imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; non consente un'estensione oltre i casi previsti dal testo normativo.
art. 7, L. 14 agosto 1971, n. 817
art. 7 e relativo comma 2-bis
La prelazione agraria è disciplina eccezionale e di stretta interpretazione; le ipotesi previste sono tassative.
art. 8, L. 26 maggio 1965, n. 590
Costituisce la disciplina originaria della prelazione agraria in favore dell'affittuario coltivatore diretto.
art. 1, comma 3, L. 28 luglio 2016, n. 154
Ha modificato l'art. 7 della L. n. 817/1971 introducendo il comma 2-bis e ampliando espressamente i soggetti legittimati alla prelazione agraria nei limiti indicati dalla legge.
art. 1, comma 5-bis, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
La ricorrente lo invocava per sostenere la riferibilità della qualifica di imprenditore agricolo professionale anche all'amministratore di società di capitali; la Corte non ha accolto tale estensione ai fini della prelazione agraria.
art. 2, comma 3, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Individua le società agricole di persone che, in presenza dei requisiti indicati, possono beneficiare dell'estensione della prelazione agraria; non include le società di capitali.
art. 16, L. 14 agosto 1971, n. 817
Riguarda le cooperative agricole di coltivatori della terra, tra i soggetti ai quali la prelazione è espressamente riconosciuta.
art. 7-ter, d.l. 24 giugno 2014, n. 91
Estende la prelazione a specifiche cooperative agricole in presenza dei requisiti previsti; la norma conferma la scelta legislativa di riconoscere il beneficio solo a categorie tipizzate.
art. 2135 c.c.
È richiamato per definire l'attività agricola cui si riferiscono le cooperative considerate imprenditori agricoli.
art. 2188 c.c.
È richiamato per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese quale elemento rilevante ai fini della qualificazione soggettiva prevista dalla normativa agraria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della declaratoria relativa all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Le ipotesi di prelazione e riscatto agrari sono tassative e soggette a stretta interpretazione, sicché non possono essere estese per analogia o in via interpretativa oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- L'estensione della prelazione agraria a soggetti diversi dal coltivatore diretto richiede una previsione normativa espressa; in mancanza di un richiamo legislativo specifico, il beneficio non può essere riconosciuto alle società agricole di capitali.
- Quando il legislatore individua alcune categorie di società agricole legittimate alla prelazione e omette le società di capitali, tale omissione deve essere letta come scelta consapevole di esclusione.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge non consente di ottenere una lettura estensiva di norme eccezionali che il dato testuale non supporta.
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