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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09819/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro l'annullamento, da parte della CTP, di due avvisi di accertamento sintetico emessi ai fini IRPEF per gli anni 2007 e 2008. Gli avvisi erano stati fondati sul redditometro, in ragione del possesso di due automezzi, spese telefoniche, rate di mutuo fondiario e canoni di leasing. Con cinque motivi, il ricorrente deduceva: 1) l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancato deposito della ricevuta di spedizione della notifica; 2) la nullità dell'avviso per sottoscrizione da parte di funzionario privo di qualifica dirigenziale, anche alla luce della sentenza Corte cost. n. 37/2015; 3) l'illegittimità dell'accertamento per mancato contraddittorio preventivo nel redditometro; 4) la violazione dello Statuto del contribuente per mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un difensore nella fase precontenziosa; 5) l'erronea valutazione della prova circa l'inerenza di un automezzo all'attività e l'irragionevole quantificazione del reddito sintetico.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo, perché nell'appello notificato via posta l'avviso di ricevimento recava timbro datario idoneo a provare la tempestività della spedizione, secondo i principi delle Sezioni Unite. Ha respinto il secondo, affermando che la delega di firma dell'avviso di accertamento non richiede necessariamente la qualifica dirigenziale del firmatario e che la successiva declaratoria di incostituzionalità non incide sulla validità dell'atto impositivo. Ha respinto il terzo, ribadendo che, per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori alla riforma applicabile dal 2009, non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo. Ha respinto il quarto, osservando che non sussiste un obbligo normativo di avvisare il contribuente della facoltà di farsi assistere da un difensore nella fase del questionario e che comunque il caso riguardava un accertamento a tavolino, non una verifica in loco. Ha dichiarato inammissibile il quinto, perché diretto a una rivalutazione del merito e formulato in modo non autosufficiente e non chiaramente distinguibile tra vizi di legge e di motivazione, con ulteriore rilievo della mancata corretta formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366-bis c.p.c., ancora applicabile ratione temporis. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente condannato alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la tempestività e ritualità della proposizione dell'appello notificato per posta va valutata alla luce della documentazione di spedizione/avviso di ricevimento, secondo i principi di legittimità richiamati dalla Corte.

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte richiama la disciplina del deposito degli atti notificati nel processo tributario, precisando però che la mancanza della ricevuta di spedizione non comporta in automatico l'inammissibilità se l'avviso di ricevimento assolve la stessa funzione probatoria.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato; la delega è di firma e non di funzioni e non richiede la qualifica dirigenziale del delegato.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Per gli accertamenti sintetici del reddito, per le annualità anteriori alla riforma applicabile dal 2009, la Corte esclude un obbligo generale di contraddittorio preventivo.

  • art. 12, comma 2, L. n. 212/2000

    La facoltà di farsi assistere da un difensore è riferita alla verifica fiscale iniziata nei locali del contribuente e non si estende automaticamente all'accertamento a tavolino o al questionario.

  • art. 12, commi 1 e 3, L. n. 212/2000

    La loro violazione può incidere sulla validità dell'atto solo in relazione a verifiche in loco e non in ogni tipologia di attività istruttoria o accertativa.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

    La previsione del contraddittorio endoprocedimentale nell'accertamento sintetico opera solo per gli accertamenti riferibili al periodo d'imposta 2009 e successivi, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono scrutinati anche alla luce dei vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; il quinto motivo è ritenuto inammissibile perché mira a una rivalutazione di merito e non è formulato in modo chiaro e separabile.

  • art. 366-bis c.p.c.

    Applicabile ratione temporis; richiede la chiara indicazione del fatto controverso o del momento di sintesi per le censure motivazionali, pena l'inammissibilità.

  • art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012, conv. in L. n. 44/2012

    La declaratoria di incostituzionalità non determina, di per sé, invalidità degli atti impositivi sottoscritti da funzionari delegati, quando il dato normativo consente la firma da parte di altro funzionario delegato di carriera direttiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via indiretta nel riferimento all'onere della prova gravante sull'Amministrazione in caso di contestazione della delega di firma.

  • L. n. 212/2000

    Lo Statuto del contribuente non introduce una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale in tutti i procedimenti tributari.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell'atto notificato via posta non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se l'avviso di ricevimento contiene elementi idonei a provare la data di spedizione e quindi la tempestività.
  • La delega di sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma: in caso di contestazione, l'Amministrazione deve provarne l'esistenza, ma non è necessario che il firmatario abbia una qualifica dirigenziale, purché sia un funzionario legittimato secondo la normativa applicabile.
  • In materia di accertamento sintetico del reddito, per le annualità anteriori all'introduzione espressa del contraddittorio obbligatorio, non sussiste un principio generale di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale; la mancata convocazione del contribuente non invalida l'atto se non prevista dalla legge.
  • L'obbligo di informare il contribuente della facoltà di farsi assistere da un difensore opera nelle verifiche fiscali svolte nei locali del contribuente e non si estende automaticamente alle attività istruttorie svolte a tavolino mediante questionario.
  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del merito o delle prove; il motivo di ricorso deve essere formulato con chiarezza, distinguendo i vizi denunciati e, quando richiesto ratione temporis, contenendo un adeguato momento di sintesi o quesito di diritto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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