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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40934/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento Irpef per gli anni 2006-2009 emessi nei confronti di un agente di commercio. L'Ufficio aveva contestato l'imputazione al contribuente del reddito dichiarato come prodotto in regime di impresa familiare, ritenendo non attendibile la percentuale del 49% attribuita alla moglie e sostenendo, sulla base di quanto lo stesso contribuente aveva affermato in altro contenzioso Irap, che l'apporto lavorativo della coniuge fosse solo occasionale, marginale e non continuativo e prevalente. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto di non poter disattendere l'atto notarile costitutivo dell'impresa familiare, ma aveva comunque ridotto al 25% la quota di partecipazione della moglie agli utili, in proporzione all'attività effettivamente svolta. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: con i primi due denuncia la violazione dell'art. 5, comma 4, T.U.I.R. e dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che, se la collaborazione della moglie non era continuativa e prevalente, non poteva applicarsi il regime fiscale dell'impresa familiare e non era legittimo attribuire solo una quota ridotta di reddito, dovendosi invece escludere del tutto quel regime; con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 6 d.lgs. 471/1997 sulla non punibilità per obiettive condizioni di incertezza. Il contribuente resiste e propone ricorso incidentale, censurando la riduzione dal 49% al 25% della quota della moglie e sostenendo che, essendo stati indicati nell'atto e nelle dichiarazioni fiscali la partecipazione al 49%, la CTR non poteva modificarla.

La decisione

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, dichiarando inammissibile il terzo per difetto di interesse, rigetta il ricorso incidentale del contribuente, cassa la sentenza della CTR Toscana in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto, rigetta il ricorso originario del contribuente sul punto dell'applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare. Resta ferma soltanto l'esclusione delle sanzioni già riconosciuta in appello. Le spese dell'intero giudizio sono compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 4 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per l'imputazione del reddito ai collaboratori familiari occorrono l'indicazione nominativa dei partecipanti, la dichiarazione delle quote e l'attestazione che il lavoro prestato sia continuativo e prevalente; se tale requisito manca, non si può applicare il regime fiscale dell'impresa familiare.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come norma che consente all'Amministrazione di imputare il reddito all'effettivo titolare in presenza di elementi che rendano inattendibile l'assetto formale.

  • art. 230-bis c.c.

    Definisce l'impresa familiare sul piano civilistico come quella in cui i familiari collaborano con attività lavorativa continuativa; tale nozione civilistica non coincide automaticamente con il regime fiscale del T.U.I.R.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    La Corte dichiara inammissibile la censura perché, una volta divenuta definitiva la statuizione sulle sanzioni per altre ragioni, manca interesse a dedurre solo la violazione di questa norma.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La statuizione di appello sull'esclusione delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo è divenuta definitiva e non più contestabile nel presente giudizio.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicata quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata quale norma processuale per la definizione in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3, comma 12, d.l. 853/1984

    È richiamato per spiegare che, ai fini fiscali, l'indicazione delle quote dei collaboratori familiari avviene a consuntivo e non rende intangibile la mera pattuizione formale se non corrisponde al lavoro effettivamente prestato.

Massime di principio

  • Nel regime fiscale dell'impresa familiare, la mera esistenza di un atto formale o di una dichiarazione del contribuente non impedisce all'Amministrazione di verificare se le quote di reddito attribuite ai familiari siano effettivamente proporzionate al lavoro prestato e se ricorrano i requisiti di continuità e prevalenza richiesti dalla norma tributaria.
  • Se la collaborazione del familiare non risulta continuativa e prevalente, non è corretto limitarsi a ridurre percentualmente la quota di reddito attribuita: deve essere esclusa l'applicabilità del regime fiscale dell'impresa familiare, con imputazione del reddito secondo le regole ordinarie.
  • L'accertamento tributario può valorizzare elementi indiziari e dichiarazioni rese dal contribuente in altri giudizi per valutare la reale consistenza dell'apporto lavorativo del familiare, anche senza proporre un'autonoma azione di simulazione dell'atto costitutivo.
  • La nozione civilistica di impresa familiare e quella fiscale non coincidono perfettamente: ai fini del T.U.I.R. conta in modo decisivo il requisito della collaborazione continuativa e prevalente, oltre alla correlazione tra quota di utili e lavoro effettivamente prestato.
  • Una censura sulle sanzioni diventa inammissibile per difetto di interesse quando la relativa statuizione della sentenza impugnata sia comunque divenuta definitiva per altra ratio non più investita dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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