Cassazione Civile, Ordinanza n. 20945/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU per l'anno 2016 emessi dal Comune di Salerno su aree considerate fabbricabili. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ridotto il valore imponibile delle aree a 12,14 euro al mq. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e erronea valutazione degli atti, sostenendo che gli avvisi erano adeguatamente motivati tramite richiamo a deliberazione comunale e relazione di stima, che il valore attribuito era corretto perché coerente con la perequazione urbanistica e con l'effettiva edificabilità dei suoli; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che il giudice di merito avrebbe invertito l'onere della prova, trascurando che l'ente aveva applicato i criteri di legge e che la contribuente non aveva dimostrato l'inattendibilità dei valori comunali. La contribuente resiste, propone ricorso incidentale e invoca l'illegittimità degli avvisi per difetto del presupposto impositivo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla non tassabilità dei diritti edificatori compensativi; sostiene inoltre che sopravvenute varianti urbanistiche avrebbero reso inattuabile il comparto. La Corte osserva però che tali sopravvenienze non rilevano per l'annualità d'imposta controversa e che il tema decisivo non è solo il valore, ma la natura del diritto edificatorio attribuito dal piano urbanistico: perequazione urbanistica, tassabile, oppure compensazione urbanistica, non tassabile.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso incidentale della contribuente e dichiara assorbito il ricorso principale del Comune. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché accerti in concreto se il PUC configurasse una vera perequazione urbanistica, con attribuzione di un indice edificatorio intrinseco al suolo e quindi imponibilità IMU, oppure una compensazione urbanistica, con diritti edificatori non inerenti al terreno e quindi non tassabili. La Corte precisa che i giudici di merito avevano omesso di esaminare la questione centrale della tipologia di diritti edificatori e la permanenza dei vincoli incidenti sul valore venale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Viene richiamato dal Comune come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi e falsa valutazione della documentazione.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Viene richiamato per la dedotta violazione di legge relativa all'onere della prova e al presupposto impositivo.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, secondo la scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
Richiamato dalla contribuente per contestare il presupposto impositivo IMU.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato dalla contribuente quale norma presupposta dall'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 per la disciplina IMU.
art. 13, comma 1, d.l. n. 201 del 2011
Richiamato quale norma di rinvio alla disciplina dell'IMU.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato per il potere del Comune di determinare, per zone omogenee, i valori correnti in comune commercio delle aree fabbricabili.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dal Comune come parametro legale per la valutazione dei terreni fabbricabili ai fini tributari.
Massime di principio
- Ai fini IMU/ICI, la tassabilità di un'area non dipende solo dal valore venale, ma primariamente dalla natura del diritto edificatorio attribuito dal piano urbanistico: se il diritto è perequativo e inerisce al suolo, il terreno è imponibile; se il diritto è compensativo e non inerisce al terreno, manca il presupposto impositivo.
- La perequazione urbanistica attribuisce ai suoli ricompresi nel comparto un indice edificatorio costante e intrinseco, sufficiente a integrare il presupposto dell'imposizione anche in presenza di mera potenzialità edificatoria.
- La compensazione urbanistica, invece, attribuisce al privato un indice di capacità edificatoria fruibile su altra area da individuare successivamente; tale diritto non costituisce qualità intrinseca del terreno e non è separatamente tassabile.
- Il giudice di merito deve esaminare in via preliminare la qualificazione urbanistica dell'area e l'effettiva incidenza di vincoli o varianti sul suo valore, non potendo limitarsi a una rideterminazione del valore catastale/venale senza verificare il presupposto impositivo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta la mera contestazione della valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
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