Cassazione Civile, Ordinanza n. 26070/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La società proprietaria di un fondo gravato da servitù di transito pedonale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda volta a ridurre l'estensione della servitù a favore di fondi contigui. In cassazione il ricorso era articolato in cinque motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha verificato preliminarmente la procedibilità del ricorso. La ricorrente aveva dichiarato nell'atto che la sentenza impugnata le era stata notificata in data 11 luglio 2018; tuttavia il ricorso per cassazione è stato notificato il 10 ottobre 2018, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e nel fascicolo non risultava depositata la copia della sentenza con relata di notifica, né tale relata risultava prodotta dai controricorrenti o presente nel fascicolo d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., della copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione, a fronte della dichiarazione della stessa ricorrente circa l'avvenuta notifica della sentenza. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei due controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
termine stabilito dall'art. 369 c.p.c.
se la parte dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata le è stata notificata, deve depositare copia della sentenza con relata di notificazione; la mancanza comporta improcedibilità del ricorso salvo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di definizione del giudizio con presupposti previsti dalla norma, la Corte dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando nel ricorso per cassazione la parte dichiara che la sentenza impugnata le è stata notificata, tale dichiarazione vincola la parte stessa e le impone di depositare la copia della sentenza munita di relata di notifica entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.
- La mancata produzione della sentenza notificata determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che la relata risulti già dal fascicolo d'ufficio o sia stata prodotta dal controricorrente, oppure che la notificazione del ricorso sia avvenuta prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
- Il controllo sulla procedibilità del ricorso precede l'esame dei motivi di impugnazione: se il requisito non è rispettato, la Corte non può affrontare il merito delle censure.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
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