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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36548/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, emessi con metodo sintetico (redditometro), con i quali l'Ufficio aveva rideterminato maggiori redditi sulla base di un questionario che aveva fatto emergere indici di capacità contributiva riferiti anche agli anni 2004, 2007, 2008 e 2009, per incrementi patrimoniali complessivi pari a euro 33.400, ripartiti su più annualità. In primo grado i ricorsi riuniti sono stati rigettati; in appello la CTR del Veneto ha confermato la decisione, ritenendo che gli indici redditometrici integrassero presunzioni semplici e che il contribuente non avesse fornito prova contraria sufficiente, anche perché le bollette domestiche prodotte non dimostravano l'effettiva provenienza non reddituale delle somme né tutte le spese di conservazione e manutenzione dei beni. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo relativo alle spese gestionali dell'abitazione; violazione delle norme sul redditometro e sull'onere della prova, sostenendo che la documentazione prodotta era stata trascurata e che i fatti allegati sarebbero stati incontestati; illegittimità della "spalmatura" degli incrementi patrimoniali su più annualità; insussistenza del presupposto del doppio scostamento biennale; inapplicabilità del redditometro nella versione richiamata dalla CTR.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la regola della "doppia conforme" e per difetto di specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito. Ha ritenuto infondati, o comunque inammissibili perché diretti a una rivalutazione del merito, i motivi sull'onere della prova e sulla contestazione delle prove contrarie, affermando che il redditometro consente all'Amministrazione di fondarsi sugli indici di capacità contributiva e sposta sul contribuente la prova dell'inesistenza o della minore entità del reddito presunto. Ha giudicato infondato il motivo sulla ripartizione degli incrementi patrimoniali su cinque anni, richiamando il previgente art. 38 d.P.R. 600/1973 che presume la spesa sostenuta nell'anno e nei quattro precedenti. Ha inoltre respinto la censura sul requisito dello scostamento per due o più periodi d'imposta, chiarendo che non è richiesto che tali periodi siano consecutivi. Infine ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la censura sulla versione più evoluta del redditometro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quinto comma; quarto comma

    Nel testo previgente, la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti; l'Ufficio può determinare induttivamente il maggior reddito quando il dichiarato non risulti congruo rispetto agli elementi di capacità contributiva per due o più periodi d'imposta, senza che questi debbano essere consecutivi.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria dell'inesistenza o minore entità del reddito presunto grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia dimostrato gli elementi-indice di capacità contributiva.

  • art. 2727 c.c.

    L'Amministrazione è legittimata a risalire da fatti noti costituiti dagli indici di capacità contributiva al fatto ignoto della sussistenza di un certo reddito mediante presunzioni.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme se non sono indicate e confrontate specificamente le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, che resta riservata al giudice di fatto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito per dedurre il vizio motivazionale in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione della violazione del principio di non contestazione non è scrutinabile come mera violazione di legge se richiede la rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sull'onere di contestazione; la Corte non ne ha ravvisato una violazione autonoma rilevante nel caso concreto.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul reddito presunto; la Corte non ha ravvisato violazione del principio di capacità contributiva nel corretto uso del redditometro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo il rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.l. n. 78/2010, art. 22, comma 1

    È richiamato solo per distinguere la disciplina previgente del redditometro applicabile ai periodi d'imposta in contestazione.

Massime di principio

  • Nel redditometro, una volta accertati gli indici di capacità contributiva, l'Amministrazione non deve provare ulteriormente l'esistenza del maggior reddito; incombe invece sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, anche mediante prova della provenienza non reddituale delle disponibilità.
  • La spesa per incrementi patrimoniali, nella disciplina previgente dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, può essere imputata all'anno di effettuazione e ai quattro anni precedenti in quote costanti; non è necessario che l'Ufficio accerti tutte le annualità interessate né che la distribuzione segua una diversa logica.
  • Per contestare l'accertamento sintetico non basta dedurre astrattamente l'omesso esame di documenti o l'erronea valutazione delle prove: in cassazione occorre individuare un vero vizio di legittimità e non sollecitare una nuova valutazione del merito.
  • Il presupposto dello scostamento del reddito dichiarato rispetto agli indici di capacità contributiva per due o più periodi d'imposta non richiede che tali periodi siano consecutivi.
  • In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non sono specificamente indicate le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado e la loro diversità fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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