Cassazione Civile, Ordinanza n. 19980/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite un contratto di negoziazione concluso in precedenza e da un successivo ordine scritto, di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina, operazione che l'investitore ha poi ritenuto nulla o comunque viziata. In primo grado era stata dichiarata la nullità sia del contratto di negoziazione sia dell'ordine di acquisto, con condanna dell'intermediario alla restituzione della differenza tra capitale investito e cedole percepite. In appello, però, la banca aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto delle domande dell'investitore, sul rilievo che non sussistevano le nullità dedotte e che l'investitore era stato informato della rischiosità e dell'inadeguatezza dell'operazione. Nel ricorso per cassazione l'investitore ha articolato sei motivi: ha rinunciato al primo, che denunciava la mancanza di sottoscrizione della banca sul documento contrattuale; con il secondo ha lamentato che la Corte d'appello non avesse valutato la nullità dell'operazione alla luce dello jus superveniens del d.lgs. n. 58 del 1998 e della normativa regolamentare Consob; con il terzo ha dedotto violazione del giudicato interno e ha censurato la ritenuta tardività della nullità per mancato adeguamento alla nuova normativa; con il quarto ha sostenuto che si fosse formato giudicato interno sulla nullità dell'ordine di acquisto; con il quinto ha contestato che la mera segnalazione di inadeguatezza fosse sufficiente a provare l'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario, specie in assenza di specifiche ragioni scritte; con l'ultimo ha contestato la decorrenza degli interessi riconosciuti dal giudice di merito sul capitale liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché fondato su una lettura errata della sentenza impugnata, che aveva invece esaminato la questione anche alla luce della normativa sopravvenuta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non aggrediva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza d'appello: da un lato la questione del giudicato interno non si era formata, dall'altro la nuova domanda di nullità per mancato adeguamento normativo era stata ritenuta comunque infondata nel merito; la mancata impugnazione di una delle due rationes rendeva il motivo non scrutinabile. Ha respinto il quarto motivo, escludendo il giudicato interno sulla nullità dell'ordine di acquisto, poiché la banca aveva effettivamente impugnato anche tale statuizione. Ha rigettato il quinto motivo, affermando che, in presenza di ordine scritto dell'investitore dopo informazione sull'inadeguatezza dell'operazione e insistenza all'esecuzione, opera una presunzione di assolvimento dell'obbligo informativo da parte dell'intermediario; tale presunzione non risultava vinta, perché l'investitore non aveva indicato specifiche informazioni taciute dalla banca idonee a mutare la sua decisione. Ha dichiarato inammissibile l'ultimo motivo per carenza di interesse, poiché il rigetto della domanda restitutoria rendeva irrilevante la questione sugli interessi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
art. 23, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto di negoziazione
artt. 1181, 1328, 1329, 2725, 2729, secondo comma, c.c.
richiamati dal ricorrente a supporto della doglianza sulla validità/formalità del contratto e della prova
richiamato dal ricorrente nella censura sulla validità del contratto, ma non decisivo nel caso
invocato in relazione alla dedotta tardività di alcune allegazioni/domande
artt. 30, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522
richiamato dal ricorrente per sostenere che la Corte d'appello non avesse valutato la nullità alla luce della disciplina regolamentare sopravvenuta
art. 36, delibera Consob 25 febbraio 1998, n. 11254
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'intermediazione finanziaria
richiamato per eccepire il giudicato interno
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno
art. 6, secondo comma, lett. b), d.lgs. 17 aprile 2003, n. 5
richiamato dal ricorrente nel motivo sul giudicato interno
artt. 2702 c.c., 72 e 73 disp. att. c.p.c.
richiamati dal ricorrente nel motivo sul giudicato interno e sulla prova documentale
artt. 21 e 23, sesto comma, d.lgs. n. 58 del 1998
richiamati per gli obblighi informativi dell'intermediario e la disciplina dei servizi di investimento
artt. 28, secondo comma, e 29, Reg. Consob n. 11522 del 1998
la Corte li interpreta nel senso che, per le operazioni inadeguate, l'intermediario deve informare l'investitore della inadeguatezza e delle ragioni, e che la dichiarazione scritta di insistenza dell'investitore fa presumere l'adempimento informativo
richiamati nella censura sull'asserita tardività e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
artt. 1453, 1455, 2725, 2727 e 2729 c.c.
richiamati dal ricorrente a sostegno della domanda di risoluzione e delle regole probatorie
art. 36, delibera Consob 30 settembre 1997, n. 10943
richiamato nel motivo sulla decorrenza degli interessi sul capitale liquidato
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel contenzioso sui servizi di investimento, la dichiarazione scritta dell'investitore che, dopo essere stato informato dell'inadeguatezza dell'operazione, insista per la sua esecuzione, è idonea a fondare una presunzione dell'avvenuto assolvimento da parte dell'intermediario del dovere informativo specificamente gravante su di lui.
- La presunzione di adempimento degli obblighi informativi non opera in modo assoluto: se l'investitore allega che l'intermediario gli ha taciuto informazioni specifiche, potenzialmente decisive per orientare diversamente la scelta, l'intermediario resta onerato della prova di avere effettivamente reso tali informazioni o della loro irrilevanza.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o si fonda su una lettura erronea della decisione di merito.
- Quando la decisione di merito si regge su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola rende il motivo inammissibile o comunque non esaminabile.
- Il giudicato interno non si forma su una statuizione che sia stata effettivamente devoluta al giudice d'appello dalla parte soccombente; l'esistenza dell'impugnazione esclude la preclusione invocata.
- Se il rigetto della domanda principale rende irrilevante una questione accessoria o consequenziale, il motivo di ricorso relativo a tale questione è inammissibile per carenza di interesse.
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