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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19980/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, tramite un contratto di negoziazione concluso in precedenza e da un successivo ordine scritto, di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina, operazione che l'investitore ha poi ritenuto nulla o comunque viziata. In primo grado era stata dichiarata la nullità sia del contratto di negoziazione sia dell'ordine di acquisto, con condanna dell'intermediario alla restituzione della differenza tra capitale investito e cedole percepite. In appello, però, la banca aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto delle domande dell'investitore, sul rilievo che non sussistevano le nullità dedotte e che l'investitore era stato informato della rischiosità e dell'inadeguatezza dell'operazione. Nel ricorso per cassazione l'investitore ha articolato sei motivi: ha rinunciato al primo, che denunciava la mancanza di sottoscrizione della banca sul documento contrattuale; con il secondo ha lamentato che la Corte d'appello non avesse valutato la nullità dell'operazione alla luce dello jus superveniens del d.lgs. n. 58 del 1998 e della normativa regolamentare Consob; con il terzo ha dedotto violazione del giudicato interno e ha censurato la ritenuta tardività della nullità per mancato adeguamento alla nuova normativa; con il quarto ha sostenuto che si fosse formato giudicato interno sulla nullità dell'ordine di acquisto; con il quinto ha contestato che la mera segnalazione di inadeguatezza fosse sufficiente a provare l'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario, specie in assenza di specifiche ragioni scritte; con l'ultimo ha contestato la decorrenza degli interessi riconosciuti dal giudice di merito sul capitale liquidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché fondato su una lettura errata della sentenza impugnata, che aveva invece esaminato la questione anche alla luce della normativa sopravvenuta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non aggrediva tutte le autonome rationes decidendi della sentenza d'appello: da un lato la questione del giudicato interno non si era formata, dall'altro la nuova domanda di nullità per mancato adeguamento normativo era stata ritenuta comunque infondata nel merito; la mancata impugnazione di una delle due rationes rendeva il motivo non scrutinabile. Ha respinto il quarto motivo, escludendo il giudicato interno sulla nullità dell'ordine di acquisto, poiché la banca aveva effettivamente impugnato anche tale statuizione. Ha rigettato il quinto motivo, affermando che, in presenza di ordine scritto dell'investitore dopo informazione sull'inadeguatezza dell'operazione e insistenza all'esecuzione, opera una presunzione di assolvimento dell'obbligo informativo da parte dell'intermediario; tale presunzione non risultava vinta, perché l'investitore non aveva indicato specifiche informazioni taciute dalla banca idonee a mutare la sua decisione. Ha dichiarato inammissibile l'ultimo motivo per carenza di interesse, poiché il rigetto della domanda restitutoria rendeva irrilevante la questione sugli interessi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui servizi di investimento, la dichiarazione scritta dell'investitore che, dopo essere stato informato dell'inadeguatezza dell'operazione, insista per la sua esecuzione, è idonea a fondare una presunzione dell'avvenuto assolvimento da parte dell'intermediario del dovere informativo specificamente gravante su di lui.
  • La presunzione di adempimento degli obblighi informativi non opera in modo assoluto: se l'investitore allega che l'intermediario gli ha taciuto informazioni specifiche, potenzialmente decisive per orientare diversamente la scelta, l'intermediario resta onerato della prova di avere effettivamente reso tali informazioni o della loro irrilevanza.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o si fonda su una lettura erronea della decisione di merito.
  • Quando la decisione di merito si regge su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola rende il motivo inammissibile o comunque non esaminabile.
  • Il giudicato interno non si forma su una statuizione che sia stata effettivamente devoluta al giudice d'appello dalla parte soccombente; l'esistenza dell'impugnazione esclude la preclusione invocata.
  • Se il rigetto della domanda principale rende irrilevante una questione accessoria o consequenziale, il motivo di ricorso relativo a tale questione è inammissibile per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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