Cassazione Civile, Ordinanza n. 19309/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, recuperando a tassazione Irpef e addizionali sul presupposto che il contribuente avesse fittiziamente trasferito la residenza fiscale in San Marino, ritenuto Stato a fiscalità privilegiata, pur continuando a mantenere in Italia il centro dei propri interessi e la residenza ai sensi dell'art. 2 t.u.i.r. L'accertamento si fondava sul p.v.c. del 5 ottobre 2016 e sull'applicazione del termine di accertamento raddoppiato ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, con irrogazione delle sanzioni. Il contribuente aveva vinto in appello, con la C.t.r. che aveva ritenuto provata la residenza effettiva a San Marino e il centro degli interessi nello Stato estero. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole sul deposito telematico del ricorso introduttivo nel processo tributario; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito cattivo governo delle prove; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi a presenza in Italia, percorrenza dell'auto, luogo di lavoro e legami personali; 4) violazione dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, t.u.i.r. e dell'art. 43 c.c., sostenendo che per i cittadini emigrati operasse una presunzione relativa di residenza in Italia e che la C.t.r. avesse attribuito rilievo eccessivo al dato dei 183 giorni trascurando il domicilio in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione processuale non aveva arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che la C.t.r. non aveva negato la presunzione di cui all'art. 2, comma 2-bis, t.u.i.r., ma l'aveva reputata vinta sulla base di un accertamento di fatto congruamente motivato; inoltre ha ribadito che la residenza fiscale in Italia richiede, in via alternativa, iscrizione anagrafica, residenza o domicilio nel territorio dello Stato, e che il domicilio va inteso come sede principale degli affari, interessi economici e relazioni personali. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio; la C.t.r. aveva infatti considerato i fatti indicati dall'Ufficio, ma li aveva valutati diversamente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o non consentite, mentre non può essere censurata la diversa ponderazione delle prove ritualmente acquisite. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di legittimità; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo la soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La residenza fiscale in Italia ricorre alternativamente quando il soggetto sia iscritto nelle anagrafi della popolazione residente oppure abbia nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio; il domicilio rilevante è la sede principale degli affari e interessi economici e personali.
Per i cittadini italiani trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata opera una presunzione legale relativa di residenza in Italia, che può essere vinta con prova contraria.
Il domicilio è individuato nella sede principale degli affari e interessi; tale nozione è richiamata per stabilire la residenza fiscale.
art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009
È richiamato dall'Ufficio quale base per il termine di accertamento raddoppiato in presenza di attività estere in Paese black list.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; il vizio processuale va dedotto solo se ha concretamente inciso sul diritto di difesa.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri consentiti, non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite.
La valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; non è sindacabile in cassazione come violazione di legge la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento; nel caso concreto le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente la rivalutazione del giudizio probatorio.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Il motivo di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, e il quando e come sia stato discusso, a pena di inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5.
art. 369, secondo comma, num. 4, c.p.c.
Concorre al requisito di specificità del ricorso per cassazione quando si deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica, nel caso deciso, perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un vizio di deposito o notificazione dell'atto non determina nullità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la parte non deduce un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La nozione di residenza fiscale ex art. 2 t.u.i.r. si accerta in base a criteri alternativi: iscrizione anagrafica, residenza o domicilio in Italia; il domicilio coincide con la sede principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali.
- La presunzione relativa di residenza in Italia prevista per i trasferimenti in Stati a fiscalità privilegiata è superabile con prova contraria, ma la sua valutazione è rimessa al giudice di merito se congruamente motivata.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di contestare la valutazione delle prove o di chiedere una nuova ponderazione del materiale istruttorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per censurare il mero diverso apprezzamento delle prove, ma solo se il giudice utilizza prove non introdotte o travalica i limiti dei poteri istruttori.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
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