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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24670/2025 del 06/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta dal debitore esecutato contro il creditore che aveva agito in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Roma del 2017. L’opponente sosteneva di poter paralizzare, in tutto o in parte, l’azione esecutiva mediante compensazione con propri crediti verso il creditore, fondati su precedenti titoli giudiziali; deduceva inoltre che un pignoramento presso terzi da lui eseguito nel 2009 nei confronti del medesimo soggetto avrebbe assoggettato a vincolo di indisponibilità anche il credito poi riconosciuto dalla sentenza del 2017. Il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi: con il primo si denunciava violazione di norme sostanziali e processuali in tema di compensazione, prova e opposizione all’esecuzione, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la compensazione per l’anteriorità dei crediti del ricorrente; con il secondo si denunciava la violazione delle norme sull’espropriazione presso terzi, sostenendo che il pignoramento del 2009 avrebbe continuato a vincolare il credito anche oltre la chiusura della procedura esecutiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, osservando che non era stata dimostrata, in modo autosufficiente e nei gradi di merito, la posteriorità dei crediti opposti in compensazione rispetto al credito azionato in executivis; inoltre, dagli stessi atti richiamati dal ricorrente risultava che i crediti invocati erano tutti anteriori alla sentenza del 2017, sicché la loro eventuale efficacia estintiva o compensativa avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di merito conclusosi con quella decisione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il pignoramento presso terzi non determina un vincolo perpetuo sui crediti futuri del terzo pignorato, ma riguarda soltanto i crediti esistenti al momento della dichiarazione del terzo o dell’accertamento giudiziale dell’obbligo del terzo; una volta chiusa la procedura esecutiva, il vincolo cessa. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, distrazione in favore del difensore della resistente, e con l’ulteriore contributo unificato ove dovuto; la Corte ha escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di una specifica condotta abusiva.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge invocato dal ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata con riferimento alla motivazione della decisione di merito.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma richiamata per l’opposizione all’esecuzione e la contestazione del diritto del creditore di procedere esecutivamente.

  • art. 616 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell’opposizione esecutiva.

  • art. 543 c.c.

    Nel testo è richiamato, ma verosimilmente per errore materiale al posto della norma processuale sull’espropriazione presso terzi; la Corte esamina comunque il tema del pignoramento presso terzi.

  • art. 547 c.c.

    Nel testo è richiamato, ma verosimilmente per errore materiale al posto della norma processuale sull’espropriazione presso terzi; la Corte tratta comunque dell’efficacia della dichiarazione del terzo pignorato.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato per la disciplina della compensazione legale.

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato per la disciplina della compensazione e dei suoi effetti.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato per la compensazione giudiziale e il relativo accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla sussistenza dei presupposti della compensazione.

  • art. 2928 c.c.

    Richiamato nel primo motivo; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte esclude la condanna aggravata per lite temeraria, non ravvisando una specifica condotta abusiva del soccombente.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • In sede esecutiva la compensazione può essere utilmente opposta solo se il controcredito è sorto successivamente alla formazione del titolo giudiziale azionato; crediti anteriori devono essere fatti valere nel giudizio di cognizione che ha portato al titolo esecutivo.
  • Chi invoca la compensazione deve allegare e dimostrare in modo autosufficiente la sussistenza e la posteriorità dei crediti opposti, non potendo limitarsi a un richiamo generico ai titoli prodotti.
  • Il pignoramento presso terzi non crea un vincolo indisponibile permanente sui crediti futuri del debitore o del terzo pignorato, ma opera solo sui crediti esistenti al momento della dichiarazione del terzo o dell’accertamento giudiziale dell’obbligo del terzo.
  • La chiusura del procedimento esecutivo presso terzi fa cessare il vincolo derivante dal pignoramento, che non può estendersi oltre quel procedimento né incidere su crediti sorti successivamente.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una specifica condotta abusiva o temeraria, non essendo sufficiente il solo rigetto o l’inammissibilità delle censure.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziRicorso per cassazione
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoCompensatio lucri cum damno

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