Cassazione Civile, Ordinanza n. 24670/2025 del 06/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a precetto proposta dal debitore esecutato contro il creditore che aveva agito in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Roma del 2017. L’opponente sosteneva di poter paralizzare, in tutto o in parte, l’azione esecutiva mediante compensazione con propri crediti verso il creditore, fondati su precedenti titoli giudiziali; deduceva inoltre che un pignoramento presso terzi da lui eseguito nel 2009 nei confronti del medesimo soggetto avrebbe assoggettato a vincolo di indisponibilità anche il credito poi riconosciuto dalla sentenza del 2017. Il ricorso per cassazione è stato articolato in due motivi: con il primo si denunciava violazione di norme sostanziali e processuali in tema di compensazione, prova e opposizione all’esecuzione, assumendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la compensazione per l’anteriorità dei crediti del ricorrente; con il secondo si denunciava la violazione delle norme sull’espropriazione presso terzi, sostenendo che il pignoramento del 2009 avrebbe continuato a vincolare il credito anche oltre la chiusura della procedura esecutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, osservando che non era stata dimostrata, in modo autosufficiente e nei gradi di merito, la posteriorità dei crediti opposti in compensazione rispetto al credito azionato in executivis; inoltre, dagli stessi atti richiamati dal ricorrente risultava che i crediti invocati erano tutti anteriori alla sentenza del 2017, sicché la loro eventuale efficacia estintiva o compensativa avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di merito conclusosi con quella decisione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché il pignoramento presso terzi non determina un vincolo perpetuo sui crediti futuri del terzo pignorato, ma riguarda soltanto i crediti esistenti al momento della dichiarazione del terzo o dell’accertamento giudiziale dell’obbligo del terzo; una volta chiusa la procedura esecutiva, il vincolo cessa. Ne è derivato il rigetto integrale del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, distrazione in favore del difensore della resistente, e con l’ulteriore contributo unificato ove dovuto; la Corte ha escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di una specifica condotta abusiva.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge invocato dal ricorrente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di valutazione delle prove.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata con riferimento alla motivazione della decisione di merito.
art. 615 c.p.c.
Norma richiamata per l’opposizione all’esecuzione e la contestazione del diritto del creditore di procedere esecutivamente.
art. 616 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell’opposizione esecutiva.
art. 543 c.c.
Nel testo è richiamato, ma verosimilmente per errore materiale al posto della norma processuale sull’espropriazione presso terzi; la Corte esamina comunque il tema del pignoramento presso terzi.
art. 547 c.c.
Nel testo è richiamato, ma verosimilmente per errore materiale al posto della norma processuale sull’espropriazione presso terzi; la Corte tratta comunque dell’efficacia della dichiarazione del terzo pignorato.
art. 1241 c.c.
Richiamato per la disciplina della compensazione legale.
art. 1242 c.c.
Richiamato per la disciplina della compensazione e dei suoi effetti.
art. 1243 c.c.
Richiamato per la compensazione giudiziale e il relativo accertamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla sussistenza dei presupposti della compensazione.
art. 2928 c.c.
Richiamato nel primo motivo; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte esclude la condanna aggravata per lite temeraria, non ravvisando una specifica condotta abusiva del soccombente.
art. 93 c.p.c.
Richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- In sede esecutiva la compensazione può essere utilmente opposta solo se il controcredito è sorto successivamente alla formazione del titolo giudiziale azionato; crediti anteriori devono essere fatti valere nel giudizio di cognizione che ha portato al titolo esecutivo.
- Chi invoca la compensazione deve allegare e dimostrare in modo autosufficiente la sussistenza e la posteriorità dei crediti opposti, non potendo limitarsi a un richiamo generico ai titoli prodotti.
- Il pignoramento presso terzi non crea un vincolo indisponibile permanente sui crediti futuri del debitore o del terzo pignorato, ma opera solo sui crediti esistenti al momento della dichiarazione del terzo o dell’accertamento giudiziale dell’obbligo del terzo.
- La chiusura del procedimento esecutivo presso terzi fa cessare il vincolo derivante dal pignoramento, che non può estendersi oltre quel procedimento né incidere su crediti sorti successivamente.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una specifica condotta abusiva o temeraria, non essendo sufficiente il solo rigetto o l’inammissibilità delle censure.
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