Sentenza del 13/12/2022 n. 36235 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione degli avvisi di accertamento IRESA 2013 per molteplici censure: 1) richiesta di applicazione della L.R. n. 11/2015 con nuove tariffe piu favorevoli e dedotta retroattivita; 2) violazione del tetto tariffario statale previsto dal D.L. n. 145/2013, art. 13, comma 15-bis (convertito nella L. n. 9/2014); 3) omessa o insufficiente motivazione della sentenza di merito; 4) contrasto tra legge regionale e norme statali su competenze ambientali e tutela della concorrenza; 5) possibile contrasto con la Direttiva 2002/30/CE (e richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE) per mancata adozione di piani e misure previste dalla direttiva; 6) violazione della L. n. 342/2000 (artt. 90 e 92) per destinazione del gettito non conforme alle finalita ambientali previste dallo Stato; 7) violazione dei principi costituzionali (artt. 3, 53, 117, 119 Cost.) per irragionevole e discriminatoria imputazione del tributo sui soli vettori aerei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati dalla Regione Lazio per l'IRESA 2013 e condiviso le argomentazioni della CTR: l'IRESA, dopo il trasferimento alle Regioni (D.Lgs. n. 68/2011, art. 8), e' tributo proprio regionale con ampia autonomia di determinazione del presupposto, soggetti passivi, aliquote e destinazione del gettito, fermo il limite statale dell'aliquota massima indicata dal D.L. n. 145/2013. La Corte ha escluso la retroattivita della L.R. n. 11/2015 e ha affermato il principio di irretroattivita tributaria salvo chiara previsione contraria. Ha ritenuto infondati i profili relativi alla incompatibilita con la Direttiva 2002/30/CE e ha escluso la necessita di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, valutando la questione come decifrabile in modo evidente (acte clair). Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'esonero dall'obbligo tributario, l'asserita destinazione insufficiente del gettito a finalita ambientali, poiche la normativa regionale ha adottato un tributo con funzione extrafiscale; eventuali profili di mancata finalizzazione riguardano la responsabilita politica e non l'insorgenza dell'obbligazione tributaria. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, artt. 90 e ss.
Ha istituito originariamente l'imposta erariale/regionale sulle emissioni sonore; funge da riferimento storico ma, dopo il trasferimento alle Regioni, non vincola integralmente le scelte regionali sugli elementi essenziali del tributo
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
Ha trasferito alle Regioni, a decorrere dal 1.1.2013, l'imposta sulle emissioni sonore trasformandola in tributo proprio regionale, conferendo ampia autonomia normativa regionale
D.L. 31 dicembre 2013, n. 145, art. 13, comma 15-bis (conv. L. 9/2014)
"il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non puo essere superiore a Euro 0,50"
Fissa un tetto massimo di parametro tariffario (0,50 Euro) quale limite obiettivo alla potestà impositiva regionale, con efficacia prospettica
L.R. Lazio n. 2 del 2013, art. 5
Ha istituito l'IRESA come tributo regionale (presupposto: emissioni sonore in decollo e atterraggio; soggetti passivi e tariffe definiti a livello regionale) e ha previsto la destinazione prioritaria di parte del gettito
L.R. Lazio n. 11 del 2015, art. 2
in vigore dal 22 febbraio 2014 (data citata come decorrenza delle nuove tariffe)
Prevedeva nuove tariffe regionali ma la Corte ha ritenuto che tali tariffe non potessero essere applicate retroattivamente agli imponibili 2013 in assenza di chiara volontà normativa di retroattivita
Direttiva 2002/30/CE (e Direttiva 2002/49/CE)
La Corte ha ritenuto che la direttiva non escluda l'uso di tributi o tariffe come possibile misura di contenimento del rumore; non impone che una tassa non possa essere introdotta in assenza di tutti i piani o misure tecniche previsti dalla direttiva
Statuto del contribuente (L. 212/2000), artt. 1 e 3
Richiama il principio di irretroattivita delle norme tributarie: le modifiche a tributi periodici si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267 TFUE
Prevede il rinvio pregiudiziale alla CGUE; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il rinvio in quanto la questione era interpretabile in maniera chiara dal giudice nazionale
Costituzione Italiana, artt. 3, 53, 117, 119
Valutate le censure costituzionali, la Corte ha ritenuto che la normativa regionale e la modalità di imputazione dell'imposta sui vettori siano compatibili con i principi di uguaglianza e capacita contributiva purchè non arbitrarie; le materie indicate rientrano nei limiti di intervento regionale nell'esercizio della potestà impositiva
Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2015
Richiamata quale precedente che riconosce la finalità 'attinente alla tutela dell'ambiente' dell'imposta, ma non impedisce che la Regione disciplini autonomamente aspetti essenziali del tributo dopo il trasferimento
Massime di principio
- Dopo il trasferimento previsto dal D.Lgs. n. 68/2011 l'imposta sulle emissioni sonore e' tributo proprio regionale: le Regioni hanno ampia discrezionalita nella definizione di presupposto, soggetti passivi, tariffe e destinazione del gettito, nei limiti costituzionali e del tetto statale eventualmente fissato
- Le modifiche tariffarie introdotte con legge successiva non sono applicabili retroattivamente salvo espressa previsione normativa che disponga la retroattivita; principio rafforzato dallo Statuto del contribuente
- Il limite stabilito dallo Stato (es. tetto 0,50 Euro) costituisce un vincolo massimale per la potestà regionale ma non annulla la capacita della Regione di scegliere il modello impositivo e la destinazione del gettito entro i limiti previsti
- La sussistenza o meno di obblighi tecnici derivanti da direttive UE (es. piani di azione per il rumore) non impedisce in via automatica l'introduzione di tributi ambientali regionali; il giudice nazionale puo evitare il rinvio pregiudiziale se la questione comunitaria e' interpretabile chiaramente
- La destinazione del gettito a misure ambientali, pur rilevante ai fini di policy pubblica, non incide necessariamente sulla validita dell'obbligazione tributaria se il tributo e' stato regolarmente istituito; eventuali violazioni nella destinazione possono essere materia di controllo politico o di responsabilita amministrativa, non di automatica estinzione del credito tributario
- Ai fini di conformita costituzionale, l'individuazione di indici di capacita contributiva non deve essere arbitraria: parametri oggettivi e correlati all'attivita (numero di decolli/atterraggi, peso, livello di rumore) sono ammissibili come base di imposizione
- In sede di cassazione e di impugnazione e' necessario descrivere i fatti essenziali in modo che risultino comprensibili le doglianze; pero' una ricostruzione sintetica che consente la comprensione del nucleo della controversia e' ammessa
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