Cassazione Civile, Ordinanza n. 01399/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990-1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del dicembre 1990. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso integrale di Euro 11.244,61. L'Agenzia aveva però corrisposto solo il 50% dell'importo dovuto, oltre accessori. Il contribuente aveva quindi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere la completa esecuzione del giudicato, e la CTR aveva accolto il ricorso nominando un commissario ad acta. In cassazione l'Agenzia deduceva, ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, del provvedimento direttoriale 26 settembre 2017, dell'art. 111 Cost. e degli artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che lo ius superveniens avrebbe imposto la riduzione del rimborso al 50% e che spettasse al contribuente, o comunque al giudice dell'ottemperanza, dimostrare la capienza dei fondi. La Corte chiarisce che la disciplina sopravvenuta incide solo sulle modalità esecutive del rimborso e non sul diritto sostanziale già accertato con giudicato; tuttavia rileva che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare la concreta disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, disporre le specifiche modalità di attuazione previste dalla normativa di contabilità pubblica, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania. La Corte ha ribadito che il diritto del contribuente al rimborso integrale non è falcidiato dalla normativa sopravvenuta del 2017, che disciplina soltanto le modalità di pagamento e l'ordine di priorità nei limiti delle risorse disponibili. Ha però censurato la decisione della CTR nella parte in cui aveva considerato sufficiente l'affermazione della debenza dell'intero rimborso senza verificare in modo puntuale la capienza dei fondi e senza specificare il quomodo dell'esecuzione, che può richiedere l'attivazione delle procedure di contabilità pubblica e, se necessario, la nomina del commissario ad acta per l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il resistente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stata dedotta la violazione di legge e il vizio processuale per contestare la mancata applicazione dello ius superveniens e l'erronea impostazione dell'ottemperanza.
art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014
come modificato dall’art. 16-octies del D.L. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del D.L. n. 162 del 2019
la norma non estingue né riduce sostanzialmente il diritto al rimborso già accertato, ma disciplina le modalità di erogazione nei limiti delle risorse stanziate.
art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017
ha modificato la disciplina dei rimborsi per i benefici fiscali connessi al sisma del 1990, introducendo il limite del 50% e la regola dell'esaurimento delle risorse.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017
è l'atto attuativo della disciplina sopravvenuta sui rimborsi, rilevante solo nella fase esecutiva/di ottemperanza.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure di violazione di legge e di corretta esecuzione del giudicato.
art. 69, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
invocato come parametro del giudizio di ottemperanza nel processo tributario.
art. 70, commi 7 e 10, d.lgs. n. 546 del 1992
disciplinano i poteri del giudice dell'ottemperanza e sono stati richiamati per contestare la decisione impugnata.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996
con d.m. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015
consente, in presenza di provvedimenti esecutivi e di mancanza di disponibilità finanziaria, l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002
richiamato come base normativa originaria del beneficio fiscale connesso al sisma del 1990.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari di ottemperanza relativi a rimborsi fiscali riconosciuti con sentenza passata in giudicato, la normativa sopravvenuta che limita le risorse stanziate o prevede una riduzione percentuale non incide sul diritto sostanziale già accertato, ma solo sulle modalità di esecuzione del rimborso.
- L'eventuale incapienza dei fondi non estingue il credito del contribuente né legittima una falcidia definitiva del quantum giudizialmente riconosciuto; impone invece al giudice dell'ottemperanza di verificare la disponibilità delle somme e di attivare, se necessario, gli strumenti di contabilità pubblica idonei a dare piena attuazione al giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve specificare il quomodo dell'esecuzione del giudicato, indicando le misure concrete necessarie a realizzare il pagamento integrale o, in caso di incapienza, le procedure sostitutive e gli eventuali interventi del commissario ad acta.
- Lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso può essere utilizzato dall'Amministrazione o dal commissario ad acta quando esista un titolo esecutivo e manchino risorse nel pertinente capitolo di spesa, per consentire l'adempimento senza compromettere l'ordinata gestione finanziaria pubblica.
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