Cassazione Civile, Ordinanza n. 25755/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione di ipoteca eseguita dall’agente della riscossione, nel marzo 2009, a garanzia di una cartella esattoriale relativa a tributi erariali per l’anno d’imposta 2002. Il contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che il debito era già stato pagato nel 2006, che la cartella era poi stata sgravata dall’ente impositore e che l’ipoteca era stata iscritta senza preventiva comunicazione. Ha quindi chiesto il risarcimento del danno, allegando che l’iscrizione aveva provocato la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, con perdita della caparra e pagamento di una somma pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta dal promissario acquirente. In appello l’agente della riscossione ha resistito, contestando la propria responsabilità, il nesso causale tra iscrizione ipotecaria e risoluzione del preliminare e la prova del danno. Il ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, dell’art. 7, comma 2, lett. u-bis, d.l. 70/2011 conv. in l. 106/2011 e dell’art. 2043 c.c., sostenendo che l’illegittimità dell’ipoteca per mancanza di previa comunicazione integrasse di per sé un comportamento colposo della pubblica amministrazione e dunque fonte di responsabilità risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte territoriale si fosse correttamente attenuta ai principi di legittimità in materia di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973, rilevando che l’obbligo di preventiva comunicazione introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis, d.l. 70/2011 ha natura innovativa e non retroattiva, sicché per un’iscrizione del 2009 occorreva avere riguardo alla disciplina vigente ratione temporis. Ha inoltre condiviso l’affermazione della corte d’appello secondo cui, pur a fronte di un atto illegittimo per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, la responsabilità della pubblica amministrazione non può essere affermata in re ipsa, ma richiede l’accertamento del danno, del nesso causale e del requisito soggettivo della colpa o del dolo. La valutazione di assenza di colpa dell’agente della riscossione, avendo questi operato secondo la disciplina vigente e prima dello sgravio, è stata considerata accertamento di merito non sindacabile in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina l’iscrizione ipotecaria a tutela del credito erariale; la sua applicazione va valutata secondo la normativa vigente al momento del fatto.
art. 7, comma 2, lett. u-bis, d.l. n. 70 del 2011 conv. in l. n. 106 del 2011
È disposizione innovativa e non interpretativa, priva di efficacia retroattiva; introduce l’obbligo di comunicazione preventiva prima dell’iscrizione ipotecaria.
La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione richiede non solo l’illegittimità dell’atto, ma anche danno, nesso causale e colpa o dolo.
Il motivo è stato dedotto come violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché mirava a censurare una valutazione di merito.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di esito sfavorevole del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di preventiva comunicazione va valutata alla luce della disciplina ratione temporis, poiché la disposizione sopravvenuta che impone il preavviso ha natura innovativa e non retroattiva.
- L’illegittimità dell’atto amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento: la responsabilità della pubblica amministrazione presuppone l’accertamento di un danno ingiusto, del nesso causale e del requisito soggettivo della colpa o del dolo.
- In tema di responsabilità risarcitoria da attività esattoriale, la mera omissione del contraddittorio endoprocedimentale non basta, da sola, a fondare la condanna risarcitoria se l’agente ha operato in conformità alla disciplina vigente e prima dell’adozione del provvedimento di sgravio.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione una valutazione di merito sulla sussistenza della colpa o del nesso causale non sono scrutinabili in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
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