Cassazione Penale, Sentenza n. 31191/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza di riesame: 1) le dichiarazioni di persone vicine e le modalità di confezionamento e la diversa tipologia di sostanze avrebbero potuto indicare un consumo di gruppo e non attività di spaccio al dettaglio, sicché la condotta sarebbe ricompresa nell'art. 75 d.P.R. 309/90 (detenzione per uso personale); mancava prova di cessioni al dettaglio, riprese audiovisive o dichiarazioni dei consumatori finali che indichino l'imputato come pusher; 2) quanto al pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c, c.p.p.), la mera detenzione di un'arma non giustificherebbe la custodia cautelare in carcere e, una volta sequestrata l'arma, gli arresti domiciliari dotati di controllo a distanza sarebbero adeguati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proponessero una rivalutazione dei fatti e degli indizi (vietata in sede di legittimità) anziché denunciare vizio di legge o manifesta illogicità della motivazione nei termini ammessi. La Corte ha confermato la congruità della valutazione dei giudici di merito circa i gravi indizi: quantità e diversa tipologia di stupefacenti, bilancini di precisione, rilevante somma di denaro in banconote di tagli diversi, presenza di strumenti per il confezionamento e di un cancello alla base delle scale, nonché il tentativo di una coindagata; tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare l'ipotesi di destinazione allo spaccio. Inoltre la presenza di un'arma modificata e munizionamento è stata valutata quale indizio della personalità pericolosa e del rischio di reiterazione, rendendo inadeguata la misura domiciliare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110, art. 81, art. 648
Gli articoli citati delineano le fattispecie penali contestate (concorso di persone, recidiva o aumento di pena, ricettazione). La Corte non ha ritenuto di riesaminare i fatti sostanziali ma ha ritenuto che gli indizi evidenziassero rilevanza penale ai fini cautelari
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)
art. 73, commi 1 e 4; art. 75
Art. 73 norma i delitti relativi a traffico di stupefacenti; art. 75 disciplina la detenzione per uso personale. La Corte ha ritenuto che gli elementi concreti indicassero finalità di spaccio (art. 73) e non mero uso personale (art. 75)
Norma relativa alla detenzione e porto di armi: il rinvenimento di arma modificata e munizionamento è stato ritenuto elemento sintomatico della pericolosità dell'indagato
art. 273, comma 1; art. 274, lett. c)
Art. 273 e 274 disciplinano i requisiti di motivazione e le esigenze cautelari. La Corte ha ribadito che in sede di legittimità si controlla la logicità della motivazione e la presenza di ragioni giuridicamente significative per il provvedimento cautelare (in particolare l'esistenza del pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c)
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Richiesto l'adempimento delle formalità procedurali conseguenti alla sentenza; citato in ordine agli obblighi della cancelleria
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari la Corte non può riesaminare liberamente gli elementi di fatto: il ricorso è ammissibile solo se denuncia violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione nei termini specifici richiesti dalla giurisprudenza
- Indicatori plurimi e contemporanei (notevole quantità e varietà di stupefacenti, bilancini di precisione, assenza di suddivisione in dosi ma presenza di strumenti per confezionare, somma di denaro in banconote di vario taglio, misure di sicurezza locali) sono generalmente considerati idonei a fondare l'ipotesi di destinazione allo spaccio e a giustificare misure cautelari severe
- L'esistenza di un'arma modificata e di munizionamento può integrare un elemento valutabile ai fini della personalità e del pericolo di reiterazione, rendendo meno probabile l'adozione di misure meno afflittive come i domiciliari anche se l'arma è stata sequestrata
- Se la difesa sostiene il consumo di gruppo o uso personale, occorre produrre elementi specifici e concreti (es. dichiarazioni dettagliate di consumatori finali, riprese audiovisive, conversazioni telefoniche, evidenze su quantità effettivamente destinate ad uso personale) per contrastare indizi di spaccio
- Il semplice affidamento alla possibilità di misure alternative (sequestro dell'arma, controllo a distanza domiciliare) non è sufficiente a prevalere se i giudici di merito motivano in modo congruo il persistere delle esigenze cautelari
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