Cassazione Penale, Sentenza n. 31188/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Kritz Ratko aveva impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Trento che aveva dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine di trenta giorni, la richiesta di "restituzione nel termine" (restitutio in integrum) volta a riaprire il termine per impugnare la sentenza del Tribunale per i minorenni di Trento. Il ricorrente lamentava che la motivazione della Corte non fosse coerente e che fosse violata la disposizione dell'art. 175, comma 2, c.p.p. nella formulazione previgente, applicabile al caso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In data 13/02/2023 il difensore ha rinunciato al ricorso perché la pena oggetto della restituzione del termine è stata dichiarata prescritta a seguito di un incidente di esecuzione, determinando la mancanza di interesse dell'imputato a proseguire il gravame. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Si fa riferimento alla disciplina della "restituzione nel termine" (restitutio in integrum) nella formulazione previgente; la norma prevede termini prescritti (30 giorni) e condizioni per ottenere la riapertura dei termini per impugnare. Nel caso, la Corte aveva ritenuto non rispettato il termine, ma il giudizio di merito sul motivo è stato reso irrilevante dalla rinuncia conseguente alla prescrizione della pena, con perdita dell'interesse a impugnare.
Massime di principio
- La restitutio in integrum per riaprire il termine d'impugnazione è disciplinata da termini stringenti (spesso 30 giorni) e richiede la prova dell'impedimento e del tempestivo esperimento dell'atto una volta cessato l'impedimento; la mancata osservanza dei termini può determinare l'inammissibilità.
- La rinuncia del difensore al gravame, se documentata e intervenuta prima della decisione sulla fondatezza del ricorso, porta alla perdita dell'interesse e all'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- La prescrizione della pena sopravvenuta o altri eventi di esecuzione che eliminano l'interesse dell'imputato rendono il ricorso privo di oggetto e portano normalmente alla sua dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità.
- Anche quando si contesta la motivazione della corte sul mancato rispetto del termine, il giudice può non entrare nel merito se viene meno l'interesse dell'odierno ricorrente (p.es. per sopravvenuta prescrizione).
- In situazioni analoghe è necessario verificare preliminarmente l'esistenza dell'interesse ad agire (status della pena, eventuali eventi di esecuzione) prima di sostenere ricorsi costosi o proseguire impugnazioni.
- Per aumentare le possibilità di ottenere la restitutio in integrum, conservare e produrre immediatamente prove dell'impedimento (es. documentazione medica, comunicazioni) e rispettare i termini procedurali nonché motivare coerentemente la domanda.
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