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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31194/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p.: si censurava la presunta carenza e la manifesta illogicità della motivazione circa la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e il ruolo attribuito al Pagano nell'associazione mafiosa Laudani (Sangani); si contestava l'interpretazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori (sostenendo che i colloqui indicavano mera amicizia o trattative non riconducibili ad armi o a reati associativi), si negava la sussistenza dell'associazione per spaccio ex art. 74 DPR 309/90 e dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., e si deduceva infine l'insussistenza delle esigenze cautelari (attenuazione per decorso del tempo e attività lavorativa fuori dalla Sicilia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione ampia, coerente e non manifestamente illogica, valorizzando intercettazioni, osservazioni, immagini video, GPS, annotazioni sequestrate e le dichiarazioni dei collaboratori, con adeguata opera di raccordo (anche ex art. 192 c.p.p.). Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del contenuto delle intercettazioni e la ricostruzione dei fatti sono materia di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o travisamento della prova, constatando l'assenza di tali vizi. In tema di esigenze cautelari ha confermato la corretta applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., rilevando che il semplice decorso del tempo non è di per sé idoneo a smentire la necessità della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di legge in cancelleria (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma invocata quale base formale dell'istanza impugnata; la Corte ha esaminato l'atto di merito adottato in sede di riesame e non ha ritenuto la motivazione viziata.

  • art. 416-bis cod. pen., comma 1 (aggravante)

    Richiamata come aggravante per i reati contestati; il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere consapevolezza e collegamento con la consorteria mafiosa sulla base del compendio indiziario.

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sull'associazione dedita allo spaccio: il Tribunale ha ritenuto dimostrata l'esistenza di una struttura organizzata e di una "cassa comune" tramite intercettazioni e annotazioni rinvenute.

  • art. 73 DPR 309/90

    Richiamata in relazione ai reati di detenzione/spaccio di stupefacenti; valutata dal Tribunale nel contesto dell'associazione dedita al traffico.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Applicata la presunzione relativa di persistenza delle esigenze cautelari per i reati ivi indicati; la Corte ha confermato che tale presunzione prevale rispetto alla norma generale (art. 274) e che il mero decorso del tempo non è sufficiente a superarla senza elementi concreti contrari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in contrapposizione all'art. 275: non può prevalere sulla presunzione speciale prevista per i reati gravi, salvo prova contraria concreta.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro per la gravità indiziaria richiesta: il Tribunale ha ritenuto che il complesso indiziario raggiungesse la soglia prevista.

  • art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    Usata per sostenere la possibilità di valorizzare le dichiarazioni dei collaboratori se corroborate da altri elementi; il Tribunale ha ritenuto che intercettazioni e riscontri confermassero le affermazioni dei collaboratori.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria seguiti alla decisione (esecuzioni ordini di pagamento e registrazioni richieste).

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sul vizio di motivazione relativo a misure cautelari è limitato: il giudice di legittimità verifica solo l'adeguatezza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non riconsidera i fatti e le valutazioni probatorie.
  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è tipicamente una questione di merito: diverse interpretazioni sono ammissibili salvo che emergano travisamento della prova o motivazioni illogiche e irragionevoli.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori possono essere valorizzate se corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, osservazioni, video, GPS, appunti): la Corte accetta il ricorso a tali criteri di corroborazione (art. 192 c.p.p.).
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati gravi (art. 275, comma 3, c.p.p.) è forte; il mero decorso del tempo o l'esistenza di un lavoro fuori sede non sono di per sé sufficienti a superarla: occorrono elementi concreti e specifici che modifichino il giudizio prognostico.
  • Per contestare efficacemente l'appartenenza ad un'associazione mafiosa è necessario proporre elementi specifici che dimostrino l'assenza di ruoli, compiti o utilità per il sodalizio; semplici rapporti di amicizia o contiguità non bastano quando il compendio indiziario è organico e consistente.

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