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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31193/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; il difensore deduce che il Giudice ha applicato la sospensione per la durata di anni due raddoppiando indebitamente la sanzione sulla base dell'assunto che il veicolo non fosse confiscabile perché di proprietà di terzi. Si contesta altresì l'insufficiente motivazione circa la congruità della durata applicata (prima fissata in anni uno e poi raddoppiata), tenuto conto che il minimo previsto dalla norma è di mesi sei e che l'imputato è incensurato.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato su entrambi i motivi. La Corte ha richiamato la corretta interpretazione fornita dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 46624/2015 - Bordin) secondo la quale il reato di rifiuto non comporta il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Ha poi rilevato che l'erronea applicazione del raddoppio ha viziato la motivazione sulla durata della sospensione. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato sul punto al Tribunale di Udine per nuovo esame. Decisione del 16 marzo 2023.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - art. 187, comma 8

    Il comma relativo al rifiuto è stato interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità: il reato di rifiuto non comporta il raddoppio automatico della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - art. 186, commi 2 e 7

    Le disposizioni sul regime sanzionatorio e sulle misure accessorie (compresa la durata minima della sospensione) devono essere applicate con motivazione adeguata; il raddoppio della sanzione accessoria richiede presupposti conformi alla legge e alla giurisprudenza, non può essere esteso automaticamente per la sola non confiscabilità del veicolo di proprietà di terzi nel caso di rifiuto.

  • Sezioni Unite, sent. n. 46624 del 29/10/2015 (Bordin, Rv. 265024 - 01)

    La pronuncia delle Sezioni Unite chiarisce che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti non legittima il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; tale principio è stato applicato dalla Corte nel caso in esame.

  • cod. proc. pen. artt. 444 e ss.

    Indica la procedura con cui era stata resa la decisione impugnata (sentenza ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.), ossia procedimento che disciplina la pronuncia del giudice; non incide direttamente sulla questione sostanziale della sospensione ma contestualizza la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti (art. 187 comma 8) non determina automaticamente il raddoppio della sanzione accessoria della sospensione della patente: bisogna fare riferimento alla giurisprudenza di legittimità, in particolare alla decisione delle Sezioni Unite Bordin.
  • La non confiscabilità del veicolo perché appartenente a terzi non è di per sé motivo sufficiente per raddoppiare la sanzione accessoria in caso di rifiuto; il raddoppio va motivato sui presupposti normativi e giurisprudenziali applicabili.
  • Il Giudice deve motivare adeguatamente la scelta della durata della sospensione, tenendo conto dei limiti minimi stabiliti dalla norma (es. 6 mesi) e delle circostanze personali dell'imputato (es. incensuratezza), oltre che di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti specifiche.
  • Se l'erronea applicazione di un criterio (es. raddoppio non dovuto) ha inciso sulla motivazione della pena accessoria, la decisione può essere annullata limitatamente a quella parte e rinviata per un nuovo esame, senza necessariamente rimettere in discussione l'intera decisione sul reato principale.
  • Nelle impugnazioni avverso misure accessorie conviene richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata (es. Sezioni Unite) e documentare lo stato personale del ricorrente per ottenere la rideterminazione della durata della sanzione accessoria.
  • In presenza di dubbio interpretativo su raddoppi o criteri applicativi delle sanzioni accessorie, i difensori dovrebbero chiedere al giudice di motivare espressamente l'applicazione del criterio raddoppiativo e la sua base normativa e fattuale.

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