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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31195/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Padovano aveva proposto opposizione avverso l'inammissibilità dell'istanza di gratuito patrocinio dichiarata dal Tribunale di Crotone perché non aveva prodotto, entro il termine richiesto, la certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate. Con ricorso per Cassazione si è contestato che il giudice dell'opposizione non poteva imporre al ricorrente l'onere di produrre certificazioni in possesso esclusivo di terzi né respingere l'istanza per la mancata tempestiva produzione; si è dedotto inoltre che, per effetto devolutivo, il giudice doveva valutare i documenti prodotti o disporre integrazioni e che, in caso di sospetto sulla veridicità dell'autocertificazione, doveva attivare i poteri d'ufficio (segnalazione all'Intendenza di Finanza) e non sindacare direttamente l'autocertificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, secondo l'art. 79, comma 1, lett. c), DPR n.115/2002, l'onere probatorio del richiedente il gratuito patrocinio si esaurisce nella presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) attestante i requisiti di reddito; il giudice non può entrare nel merito dell'attendibilità dell'autocertificazione né richiedere al richiedente certificazioni in possesso esclusivo di terzi né sanzionare l'istanza con il rigetto per mancata produzione di tali certificazioni. In caso di dubbi, il giudice deve trasmettere la documentazione all'Intendenza di Finanza per i necessari accertamenti. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Crotone per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c)

    L'unico onere per il richiedente, quanto alla dimostrazione del reddito, è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione); non è ammesso che il giudice valuti l'attendibilità dell'autocertificazione richiedendo documenti in possesso esclusivo di terzi

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 3

    In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni l'autorità giudicante deve attivare gli organi competenti (Intendenza di Finanza) per i necessari accertamenti, anziché sostituirsi al valore probatorio dell'autocertificazione

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99

    Norma procedurale invocata dal ricorrente in relazione all'effetto devolutivo dell'impugnazione e alla funzione del giudice dell'opposizione; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'opposizione non potesse richiedere integrazioni di documenti in capo al ricorrente quando la legge ammette l'autocertificazione

  • D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5

    Richiamata nei motivi come parametro procedurale rispetto all'attività del giudice dell'opposizione; la decisione ha accolto l'assunto che il controllo sulla veridicità del reddito non può trasformarsi in un onere probatorio a carico del richiedente

  • D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1, lett. o)

    La Corte richiama la disciplina dell'autocertificazione prevista dal DPR 445/2000 come strumento sufficiente per dimostrare i requisiti di reddito ai fini del gratuito patrocinio

  • Costituzione, artt. 3 e 24

    I richiami costituzionali sono utilizzati per sottolineare la tutela del diritto di difesa e il principio di eguale accesso alla giustizia: tali diritti non possono risultare vanificati dall'imposizione di oneri documentali non previsti dalla legge o dipendenti dall'operato di terzi

Massime di principio

  • Per l'ammissione al gratuito patrocinio la prova del reddito si realizza tramite autocertificazione; il giudice non può sindacarne l'attendibilità in sede di primo esame
  • Il giudice non può imporre al richiedente la produzione di certificazioni in possesso esclusivo di terzi (es. Agenzia delle Entrate) come condizione per l'ammissione; se necessario deve richiedere accertamenti agli organi competenti (Intendenza di Finanza)
  • La mancata produzione tempestiva di documenti richiesti al richiedente non può essere sanzionata automaticamente con il rigetto quando la legge prevede l'autocertificazione come prova primaria
  • In presenza di elementi che fanno dubitare della veridicità dell'autocertificazione, la via corretta è l'attivazione dei controlli d'ufficio e degli organi fiscali, non l'immediato rigetto dell'istanza
  • Solo in casi speciali (richiedente straniero o redditi prodotti all'estero) possono sussistere ulteriori oneri documentali a carico dell'istante

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