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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26291/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, confermata la categoria A/10, ha rettificato la classe di un immobile di proprietà della società ricorrente, elevandola dalla classe 7 alla classe 8 e aumentando la rendita catastale. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che fosse privo di adeguata motivazione, perché fondato solo sul rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona e sul relativo scostamento, senza indicare i presupposti concreti del riclassamento né gli specifici elementi dell'unità immobiliare e dell'area interessata. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla revisione parziale del classamento e degli obblighi motivazionali, per carenza di motivazione dell'avviso; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 3) violazione dei criteri legali di attribuzione della classe catastale, assumendo che gli immobili di confronto fossero dissimili rispetto a quello accertato; 4) omesso esame di fatti decisivi desumibili dalla perizia di parte, relativa sia alla microzona sia al fabbricato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, perché la sentenza della CTR conteneva una motivazione autonoma e non meramente apparente. Ha invece accolto il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, affermando che nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 non basta il richiamo generico allo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona, ma occorre una motivazione rigorosa e specifica, riferita alla concreta unità immobiliare, al fabbricato e agli interventi o trasformazioni urbane che abbiano inciso sul classamento. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, è stata accolta l'originaria domanda della società contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese sono state integralmente compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    La revisione parziale del classamento nelle microzone richiede una motivazione rigorosa dell'atto, non essendo sufficiente il mero scostamento tra valori medi di mercato e catastali.

  • artt. 9, 13 e 61 d.P.R. 1142/1949

    Richiamati dalla ricorrente quale base normativa del classamento catastale e dei relativi criteri.

  • art. 4 e 9 d.P.R. 138/1998

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che il classamento deve tener conto delle caratteristiche della microzona e del fabbricato.

  • art. 8, comma 3, d.P.R. 138/1998

    La classe dell'immobile deve essere attribuita secondo criteri legati alle caratteristiche della microzona e del fabbricato, non con valutazioni astratte o generiche.

  • art. 3 L. 241/1990

    La motivazione del provvedimento amministrativo deve essere intelligibile e concreta.

  • art. 7 L. 212/2000

    L'atto tributario deve contenere gli elementi conoscitivi necessari a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro di denuncia delle violazioni di legge sostanziale dedotte nei motivi primo e terzo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare la motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Usato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria è nulla solo se manca del tutto l'illustrazione delle critiche e l'autonoma valutazione dei fatti di causa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale fondato sulla revisione parziale delle microzone, la motivazione dell'avviso deve essere specifica, concreta e riferita alla singola unità immobiliare, al fabbricato e alle trasformazioni urbanistiche effettivamente incidenti sulla zona.
  • Non è sufficiente, ai fini della legittimità dell'atto, il richiamo a dati medi di mercato o catastali e al mero scostamento statistico tra essi: occorre indicare le fonti, i criteri e le ragioni che giustificano la più elevata classe attribuita al bene specifico.
  • La sentenza tributaria è affetta da motivazione apparente solo se non affronta le critiche dell'appellante e non esprime una valutazione autonoma dei fatti; non basta che le argomentazioni siano sintetiche o non condivisibili.
  • Quando la motivazione dell'atto di riclassamento è insufficiente, il giudice di legittimità può cassare la decisione di merito e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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