Cassazione Civile, Ordinanza n. 01955/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 sostenendo che alcuni immobili invenduti dovessero beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Deduceva che il mancato rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, imputabile al Comune, aveva impedito il conseguimento del certificato di agibilità/abitabilità e, di riflesso, la commercializzazione degli immobili. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione lamentava violazione di norme di diritto in tema di riduzione IMU e, in rubrica, richiamava anche ulteriori disposizioni agevolative; nel corpo del motivo prospettava inoltre un difetto di motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura principale: la riduzione IMU spetta solo per fabbricati che presentino una reale inagibilità o inabitabilità materiale, derivante da degrado fisico o obsolescenza non superabile con ordinaria o straordinaria manutenzione, e non per immobili semplicemente privi di certificato di abitabilità o soggetti a sanatoria edilizia pendente. Ha inoltre dichiarato inammissibile la parte del motivo relativa ad altre esenzioni/agevolazioni, perché solo menzionata ma non sviluppata, e ha respinto anche il dedotto vizio motivazionale. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di norme di diritto
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata nella parte principale e inammissibile nella parte non sviluppata.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011
La base imponibile è ridotta del 50 per cento ... per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
La riduzione opera solo in presenza di una vera condizione materiale di inagibilità o inabitabilità del fabbricato.
art. 8, comma 1, d.lgs. 504/1992
riduzione del 50% del tributo IMU per l’anno 2013
Richiamato dalla ricorrente e considerato dalla Corte come disposizione agevolativa di stretta interpretazione, applicabile solo ai casi espressamente previsti.
art. 24, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il riferimento è usato per definire i requisiti di agibilità/abitabilità; la loro mancanza, da sola, non equivale automaticamente a inagibilità fiscale del bene.
art. 14 preleggi
Le norme fiscali che prevedono esenzioni o agevolazioni devono essere interpretate restrittivamente, senza analogia o estensione oltre i casi previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Citato dalla ricorrente tra le norme agevolative invocate, ma la relativa censura non è stata sviluppata e quindi è risultata inammissibile.
Citata dalla ricorrente tra le norme agevolative richiamate, senza effettivo sviluppo argomentativo nel motivo di ricorso.
Massime di principio
- La riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili presuppone una condizione oggettiva e materiale di degrado o obsolescenza dell’immobile, tale da impedirne l’uso, e non la sola assenza di certificazioni amministrative o l’esistenza di procedure edilizie pendenti.
- In materia tributaria, le disposizioni agevolative e di esenzione sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente considerate dal legislatore.
- Il mancato rilascio del certificato di abitabilità/agibilità non basta, di per sé, a fondare il beneficio fiscale, se l’immobile non presenta una effettiva inagibilità in senso materiale.
- Un motivo di ricorso per cassazione che richiami norme o censure ulteriori ma non le sviluppi concretamente nel corpo dell’argomentazione è inammissibile nella parte non coltivata.
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