Cassazione Civile, Ordinanza n. 32665/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dei provvedimenti con cui un'azienda ospedaliera, nell'ambito di una riorganizzazione interna connessa a una fusione e a un piano di contenimento dei costi, aveva disposto la risoluzione dei rapporti di lavoro di due dipendenti al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva. I lavoratori avevano chiesto l'accertamento della nullità, inefficacia e illegittimità dei provvedimenti di cessazione, il ripristino del rapporto fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo e il risarcimento del danno. In cassazione hanno dedotto, con due motivi, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente limitato l'indagine alla mera esistenza di una motivazione formale, senza verificare se il collocamento a riposo fosse realmente giustificato da esigenze organizzative, e che avesse violato l'art. 2697 c.c. negando la prova dell'essenzialità delle loro prestazioni pur non ammettendo i mezzi istruttori richiesti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la corte d'appello aveva già accertato, con apprezzamento di merito non adeguatamente censurato, l'esistenza di un processo di ristrutturazione dell'apparato ospedaliero derivante dalla fusione tra enti, l'emersione da delibere regionali e dal piano di rientro di esigenze di riorganizzazione e riduzione del personale per il contenimento dei costi, e soprattutto la mancata allegazione specifica, da parte dei ricorrenti, dell'essenzialità delle rispettive prestazioni. Poiché i motivi non si confrontavano in modo puntuale con tali rationes decidendi, entrambe le censure sono state giudicate inammissibili. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alla legittimità del collocamento a riposo nell'ambito della riorganizzazione aziendale
invocato dai ricorrenti quale parametro di correttezza nell'esercizio del potere datoriale
invocato dai ricorrenti quale parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto
art. 97 Cost.
richiamato in relazione ai principi di buon andamento e organizzazione dell'amministrazione
art. 6, comma 1, direttiva 2000/78/CE
richiamata dai ricorrenti per contestare la legittimità della cessazione del rapporto in rapporto all'età e ai criteri organizzativi
richiamato dai ricorrenti nel dedurre la violazione dei principi di diritto affermati in sede rescindente
art. 16, comma 11, d.l. n. 98 del 2011
richiamato dai ricorrenti come parte del quadro normativo sulla cessazione del rapporto
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 98 del 2011
richiamato per la censura relativa all'onere della prova sull'essenzialità delle prestazioni
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una rivalutazione del merito se il giudice di merito ha già accertato gli elementi fattuali rilevanti e tali accertamenti non vengono puntualmente contestati.
- Quando la legittimità di un provvedimento di cessazione del rapporto è subordinata alla verifica dell'essenzialità delle prestazioni del lavoratore, grava sulla parte che contesta il provvedimento l'onere di allegare in modo specifico gli elementi idonei a dimostrare tale essenzialità.
- La mancata specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione rende non censurabile la decisione che abbia negato l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in relazione a quei fatti.
- La presenza di un processo di riorganizzazione aziendale, documentato da atti interni e da provvedimenti dell'autorità pubblica, può costituire base fattuale sufficiente a sorreggere la cessazione di rapporti di lavoro, purché la contestazione sia specifica e investa le rationes poste dal giudice di merito.
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