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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32665/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dei provvedimenti con cui un'azienda ospedaliera, nell'ambito di una riorganizzazione interna connessa a una fusione e a un piano di contenimento dei costi, aveva disposto la risoluzione dei rapporti di lavoro di due dipendenti al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva. I lavoratori avevano chiesto l'accertamento della nullità, inefficacia e illegittimità dei provvedimenti di cessazione, il ripristino del rapporto fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo e il risarcimento del danno. In cassazione hanno dedotto, con due motivi, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente limitato l'indagine alla mera esistenza di una motivazione formale, senza verificare se il collocamento a riposo fosse realmente giustificato da esigenze organizzative, e che avesse violato l'art. 2697 c.c. negando la prova dell'essenzialità delle loro prestazioni pur non ammettendo i mezzi istruttori richiesti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la corte d'appello aveva già accertato, con apprezzamento di merito non adeguatamente censurato, l'esistenza di un processo di ristrutturazione dell'apparato ospedaliero derivante dalla fusione tra enti, l'emersione da delibere regionali e dal piano di rientro di esigenze di riorganizzazione e riduzione del personale per il contenimento dei costi, e soprattutto la mancata allegazione specifica, da parte dei ricorrenti, dell'essenzialità delle rispettive prestazioni. Poiché i motivi non si confrontavano in modo puntuale con tali rationes decidendi, entrambe le censure sono state giudicate inammissibili. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dai ricorrenti come norma violata in relazione alla legittimità del collocamento a riposo nell'ambito della riorganizzazione aziendale

  • art. 1175 c.c.

    invocato dai ricorrenti quale parametro di correttezza nell'esercizio del potere datoriale

  • art. 1375 c.c.

    invocato dai ricorrenti quale parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 97 Cost.

    richiamato in relazione ai principi di buon andamento e organizzazione dell'amministrazione

  • art. 6, comma 1, direttiva 2000/78/CE

    richiamata dai ricorrenti per contestare la legittimità della cessazione del rapporto in rapporto all'età e ai criteri organizzativi

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel dedurre la violazione dei principi di diritto affermati in sede rescindente

  • art. 16, comma 11, d.l. n. 98 del 2011

    richiamato dai ricorrenti come parte del quadro normativo sulla cessazione del rapporto

  • L. n. 111 del 2011

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 98 del 2011

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la censura relativa all'onere della prova sull'essenzialità delle prestazioni

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una rivalutazione del merito se il giudice di merito ha già accertato gli elementi fattuali rilevanti e tali accertamenti non vengono puntualmente contestati.
  • Quando la legittimità di un provvedimento di cessazione del rapporto è subordinata alla verifica dell'essenzialità delle prestazioni del lavoratore, grava sulla parte che contesta il provvedimento l'onere di allegare in modo specifico gli elementi idonei a dimostrare tale essenzialità.
  • La mancata specifica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa o dell'eccezione rende non censurabile la decisione che abbia negato l'ammissione dei mezzi di prova richiesti in relazione a quei fatti.
  • La presenza di un processo di riorganizzazione aziendale, documentato da atti interni e da provvedimenti dell'autorità pubblica, può costituire base fattuale sufficiente a sorreggere la cessazione di rapporti di lavoro, purché la contestazione sia specifica e investa le rationes poste dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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