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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14450/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione relativo al pagamento dell'integrazione del contributo unificato, per complessivi euro 197,50, comprensivi di sanzioni e accessori. Il contribuente non contestava la debenza sostanziale della pretesa, ma ne denunciava l'irregolarità formale e la nullità: sosteneva che l'atto e il prodromico invito al pagamento, trasmesso via PEC, fossero invalidi perché privi di numero di protocollo e perché il file pdf non sarebbe stato munito di firma digitale; deduceva inoltre la mancanza di firma analogica sull'atto cartaceo notificato, l'erronea applicazione della disciplina del CAD invece dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/1993, l'illegittimità della richiesta di euro 8,75 per spese di notifica via PEC e, infine, il difetto di delega del funzionario che aveva rappresentato l'Amministrazione, con riflessi anche sulla liquidazione delle spese di lite. In Cassazione ha articolato cinque motivi: (1) motivazione apparente e nullità della sentenza di appello; (2) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'assenza di firma analogica; (3) violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/1993 per aver ritenuto applicabile il CAD; (4) falsa applicazione del d.m. 12 settembre 2012 in tema di spese di notifica via PEC; (5) violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 83 c.p.c. per asserito difetto di delega del rappresentante dell'Ufficio e per asserita erronea liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: la motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, era comprensibile e non meramente apparente; il giudice di merito aveva effettivamente considerato il tema della sottoscrizione digitale e della notificazione cartacea; l'atto impositivo, emesso nel 2017, era validamente formato digitalmente ai sensi del CAD e poteva essere notificato in copia analogica, con applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; le spese di notifica di euro 8,75 erano ripetibili anche per la notifica via PEC, trattandosi di modalità di notificazione normativamente prevista. Il quinto motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: la delega dell'Amministrazione non risultava limitata nel modo dedotto dal ricorrente e, comunque, la censura sul difetto di rappresentanza non era stata proposta tempestivamente in appello ai fini delle spese. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 462,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non basta la sintesi o l'adesione a una ricostruzione delle parti se sono comunque individuabili le ragioni della decisione.
  • Un atto impositivo formato digitalmente dalla pubblica amministrazione può essere validamente notificato anche in copia analogica, purché sia attestata la conformità all'originale informatico e non vi sia una specifica previsione ostativa.
  • Nel sistema del CAD, la regola è la formazione informatica degli atti pubblici, mentre l'esclusione dell'uso di strumenti informatici va interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente agli atti impositivi o sanzionatori.
  • La notifica in forma non perfettamente rituale non determina nullità quando l'atto sia comunque pervenuto alla conoscenza del destinatario e abbia raggiunto il suo scopo.
  • Le spese di notifica previste dalla normativa tributaria sono ripetibili anche quando la notificazione avvenga tramite PEC, se tale modalità è espressamente prevista dall'ordinamento.
  • In tema di spese di lite, la liquidazione va verificata rispetto ai parametri vigenti e può essere mantenuta se risulta inferiore o comunque coerente con il compenso medio ridotto previsto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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