Cassazione Civile, Ordinanza n. 14450/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione relativo al pagamento dell'integrazione del contributo unificato, per complessivi euro 197,50, comprensivi di sanzioni e accessori. Il contribuente non contestava la debenza sostanziale della pretesa, ma ne denunciava l'irregolarità formale e la nullità: sosteneva che l'atto e il prodromico invito al pagamento, trasmesso via PEC, fossero invalidi perché privi di numero di protocollo e perché il file pdf non sarebbe stato munito di firma digitale; deduceva inoltre la mancanza di firma analogica sull'atto cartaceo notificato, l'erronea applicazione della disciplina del CAD invece dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/1993, l'illegittimità della richiesta di euro 8,75 per spese di notifica via PEC e, infine, il difetto di delega del funzionario che aveva rappresentato l'Amministrazione, con riflessi anche sulla liquidazione delle spese di lite. In Cassazione ha articolato cinque motivi: (1) motivazione apparente e nullità della sentenza di appello; (2) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'assenza di firma analogica; (3) violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 39/1993 per aver ritenuto applicabile il CAD; (4) falsa applicazione del d.m. 12 settembre 2012 in tema di spese di notifica via PEC; (5) violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 83 c.p.c. per asserito difetto di delega del rappresentante dell'Ufficio e per asserita erronea liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi: la motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, era comprensibile e non meramente apparente; il giudice di merito aveva effettivamente considerato il tema della sottoscrizione digitale e della notificazione cartacea; l'atto impositivo, emesso nel 2017, era validamente formato digitalmente ai sensi del CAD e poteva essere notificato in copia analogica, con applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; le spese di notifica di euro 8,75 erano ripetibili anche per la notifica via PEC, trattandosi di modalità di notificazione normativamente prevista. Il quinto motivo è stato giudicato in parte infondato e in parte inammissibile: la delega dell'Amministrazione non risultava limitata nel modo dedotto dal ricorrente e, comunque, la censura sul difetto di rappresentanza non era stata proposta tempestivamente in appello ai fini delle spese. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 462,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
sono stati veicolati i motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
la sentenza deve contenere una motivazione percepibile e non meramente apparente
richiamato quale norma sulla motivazione
artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 49 e 61 d.lgs. 546/1992
disciplinano il processo tributario e i requisiti della sentenza, compreso l'obbligo motivazionale
art. 3, comma 2, d.lgs. 39/1993
invocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto alla fattispecie, regolata invece dalla disciplina del documento informatico
le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici, salvo eccezioni
art. 2, comma 6, d.lgs. 82/2005
nel testo ratione temporis limitava l'applicazione del CAD alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale
art. 2, comma 6-bis, d.lgs. 82/2005
estende l'applicabilità del CAD agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione di sanzioni tributarie
la copia analogica del documento informatico, se conforme all'originale attestato, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale
art. 60, comma 6-bis, d.P.R. 600/1973
consente la notificazione via PEC degli atti dell'amministrazione nei confronti dei soggetti ivi indicati
la nullità non può essere dichiarata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo
d.m. 12 settembre 2012, artt. 1 e 2
le spese di notifica degli atti impositivi sono ripetibili e comprendono anche le notifiche effettuate con modalità normativamente previste, inclusa la PEC
parametri per la liquidazione dei compensi professionali, applicati al giudizio di appello
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
richiamato ai fini della riduzione del 20% delle spese di lite nel processo tributario
richiamato dal ricorrente sul tema della rappresentanza in giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli oneri conseguenti al rigetto del ricorso
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non basta la sintesi o l'adesione a una ricostruzione delle parti se sono comunque individuabili le ragioni della decisione.
- Un atto impositivo formato digitalmente dalla pubblica amministrazione può essere validamente notificato anche in copia analogica, purché sia attestata la conformità all'originale informatico e non vi sia una specifica previsione ostativa.
- Nel sistema del CAD, la regola è la formazione informatica degli atti pubblici, mentre l'esclusione dell'uso di strumenti informatici va interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente agli atti impositivi o sanzionatori.
- La notifica in forma non perfettamente rituale non determina nullità quando l'atto sia comunque pervenuto alla conoscenza del destinatario e abbia raggiunto il suo scopo.
- Le spese di notifica previste dalla normativa tributaria sono ripetibili anche quando la notificazione avvenga tramite PEC, se tale modalità è espressamente prevista dall'ordinamento.
- In tema di spese di lite, la liquidazione va verificata rispetto ai parametri vigenti e può essere mantenuta se risulta inferiore o comunque coerente con il compenso medio ridotto previsto dalla disciplina applicabile.
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