Cassazione Civile, Ordinanza n. 06292/2025 del 09/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società contribuente, in liquidazione, ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'agente della riscossione e riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La lite traeva origine da un avviso di intimazione di pagamento fondato su una cartella di pagamento che, secondo la contribuente, non era stata validamente notificata; di conseguenza aveva contestato anche la legittimità dell'intimazione e, in appello, aveva riproposto ulteriori doglianze sui vizi propri dell'atto, tra cui omessa motivazione ex art. 7 l. 212/2000, omessa sottoscrizione e mancata indicazione del calcolo degli interessi. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 25 d.P.R. 602/1973, 145 c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo l'erroneità dell'avviso di notifica della cartella per indirizzo scorretto, consegnatario non legittimato e mancata prova della raccomandata informativa. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata dimostrazione, da parte dell'agente della riscossione, della rituale notifica alle persone giuridiche. Con il terzo motivo ha denunciato l'omessa pronuncia della CTR su ulteriori eccezioni relative a vizi propri dell'intimazione e della cartella sottostante.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva trascritto né riportato adeguatamente la relata di notifica né indicato dove reperirla. Quanto al terzo motivo, qualificato come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., la Corte lo ha reputato infondato: alcune questioni erano inammissibili o assorbite dalla valida notifica della cartella, mentre le residue doglianze sui vizi propri dell'atto erano manifestamente infondate perché l'intimazione non è atto impositivo in senso sostanziale, gli interessi sono determinabili ex lege, l'omessa sottoscrizione non determina invalidità se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'organo competente, e la motivazione risultava sufficiente in relazione alla conoscibilità della pretesa. La soccombenza della ricorrente ha comportato anche la condanna alle spese.
Norme richiamate
La cartella di pagamento deve essere predisposta secondo il modello approvato e consente al contribuente di conoscere esattamente la pretesa impositiva.
Richiamato quale disciplina della notificazione alle persone giuridiche, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
La notifica della cartella alla società è stata ritenuta rituale perché eseguita a mani dell'impiegato addetto alla ricezione e seguita da comunicazione raccomandata.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma non è stata ritenuta fondata la censura sulla mancata prova della rituale notifica.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione che contesti documenti o relata di notifica deve riportarne sinteticamente ma integralmente il contenuto e indicare dove siano stati prodotti; la mancanza comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha distinto tra violazione di legge, omesso esame di fatto e omessa pronuncia, riqualificando il terzo motivo come censura ex art. 112 c.p.c. quindi ex art. 360, n. 4.
L'omessa pronuncia si configura quando il giudice non decide su una domanda o eccezione ritualmente proposta; tuttavia, nel caso concreto le residue questioni erano comunque infondate.
art. 111 Cost.
Invocato come parametro di economia processuale e ragionevole durata, per giustificare la decisione nel merito da parte della Cassazione ove non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
La Corte ha affermato che, verificata l'omessa pronuncia su un motivo, può decidere nel merito senza rinvio se la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'intimazione, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
Richiamato nel dispositivo ai fini degli oneri processuali conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deduce un vizio di notifica o si contestano documenti decisivi, è necessario trascrivere o riassumere con precisione il contenuto degli atti rilevanti e indicare esattamente dove sono stati prodotti; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità.
- La notificazione della cartella di pagamento alla persona giuridica è validamente eseguita se avviene secondo le forme previste e il contribuente non supera l'onere di allegare e dimostrare specificamente il vizio della relata o delle modalità di consegna.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta può essere corretta dalla Cassazione senza rinvio, decidendo nel merito, quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, in un'ottica di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Nell'ambito della riscossione, la mancata sottoscrizione dell'atto non ne determina automaticamente l'invalidità se l'atto è comunque inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente.
- Gli interessi richiesti in sede di riscossione sono, di regola, determinabili ex lege sulla base di parametri normativi predeterminati; il debitore che li contesti deve indicare specificamente l'errore di calcolo e provarne l'erroneità.
- Le censure contro un atto della riscossione devono distinguere tra vizi derivanti dal titolo sottostante e vizi propri dell'atto impugnato: se la cartella presupposta è stata validamente notificata e non è stata tempestivamente impugnata, contro l'atto successivo sono deducibili solo i vizi propri, salvo che le ulteriori questioni siano comunque infondate.
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